REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2134 del 2009, proposto
da:
@@@@@@@ -
contro
U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, Ministero
Interno, rappresentati e difesi dall’Avvoc.Distrett.Stato Napoli,
domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l’annullamento del decreto del Prefetto 12 febbraio 2009 n. 386
di reiezione della domanda di autorizzazione ex art. 28 tulps per la
fabbricazione, detenzione e vendita di uniformi ed accessori
destinati all’equipaggiamento delle FF.AA: nazionali ed estere, ai
corpi polizia ed ai corpi di polizia municipale,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli e di Questura di Napoli e di Ministero Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2010 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia concerne la verifica della legittimità
del decreto con il quale
l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli ha
respinto l’istanza del titolare di una ditta operante nel settore
tessile di autorizzazione ex art. 28 T.U. n. 773/1931 per la
fabbricazione, detenzione e vendita di uniformi ed accessori
destinati all’equipaggiamento delle FF.AA: nazionali ed estere, ai
corpi polizia ed ai corpi di polizia municipale.
L’interessato ritiene che sia illegittimo il provvedimento prefettizio sia per violazione degli artt. 11, 43 3 28 T.U. n. 773/1931 e dell’art. 460 quinto comma e 654 c.p.p. sia per eccesso di potere sotto diversi profili..
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, nel ribadire la legittimità del gravato provvedimento, chiede la reiezione del ricorso ritenendolo infondato.
Il Collegio osserva che il ricorso deve trovare accoglimento.
Il T.U. 773/1931 presuppone che, qualora non si versi in una delle ipotesi tipiche descritte nell’art. 11, vi sia un autonomo ed approfondito accertamento dell’autorità amministrativa competente per l’emanazione di provvedimenti, come è quello in esame, così restrittivi della sfera giuridica del destinatario.
In particolare, in tali casi, l’Amministrazione procedente
dovrebbe effettuare un circostanziato
esame, al fine di verificare se il soggetto interessato si sia reso
responsabile di violazioni o
comportamenti che impongano la reiezione della domanda di
autorizzazione per carenza di affidabilità o buona condotta.
Viceversa, nel caso di specie, come emerge dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato, il Prefetto di Napoli si è limitato a segnalare che l’interessato, in quanto “condannato in data 22 settembre 2006 per ricettazione ed introduzione dello Stato di prodotti con segni falsi sia privo del requisito della buona condotta.
L’Amministrazione procedente, pertanto, oltre a non rilevare che
l’interessato era stato destinatario
di un decreto penale e non di una sentenza penale di condanna,
risulta non avere compiuto alcuna
forma di accertamento e valutazione delle circostanze di fatto, come
realmente verificatesi e del loro valore sintomatico attuale.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è costante nel
richiedere alla P.A., in relazione
all’esercizio del potere di cui è causa, il compimento di
un’autonoma ed approfondita istruttoria,
indipendente dalle valutazioni effettuate dall’Autorità giudiziaria
in sede di procedimento penale.
Inoltre, è da escludersi che il decreto penale di condanna
integri la causa assolutamente ostativa
al rilascio di autorizzazioni di polizia in quanto la norma deve
intendersi riferita alle sole sentenze penali di condanna relative
alla commissione di delitti.
Ai fini delle gravose conseguenze previste dal TULPS, infatti,
non sarebbe razionale
assimilare dette sentenze al decreto penale, che è strumento volto
ad una rapida definizione di casi di scarsa rilevanza ed in
riferimento al quale gli interessati sovente sono indotti a
rinunciare
all’opposizione dalla modesta entità delle conseguenze (pena
pecuniaria di importo non
considerevole).
Dalla sentenza, il decreto penale si differenzia anche per non
avere “efficacia di giudicato nel
giudizio civile o amministrativo”, secondo la chiara disposizione di
cui all’art. 460, comma 5, c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato.
Ricorrono, tuttavia, sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, V Sezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e,per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in relazione alla domanda del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2010