GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-09-2010, n. 6558
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con il ricorso indicato in epigrafe,il sig. ###############. ha chiesto la revocazione della decisione di questo Consiglio di Stato, Sezione VI, n.1133/08 del 18 marzo 2008, con la quale è stato respinto il ricorso in appello n. 3090/2007, dal medesimo M. proposto per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione Ibis, n. 10598/2006, resa in forma abbreviata, che aveva escluso l'illegittimità del decreto del Direttore generale della protezione civile 26 gennaio 2000 n. 860/500, relativo alla riconosciuta inidoneità del M. al concorso a n.184 posti di vigile del fuoco (indetto con D.M. n. 591/1998), nonché del verbale di accertamento medico del 5.4.2006 e di altri atti connessi.

1.1. Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con decisione n.8414 del 2009 ha accolto il ricorso predetto nella parte relativa al profilo rescindente, avendo ritenuto che, come osservato dal ricorrente, per effetto degli "errori di fatto risultanti dagli atti e dai documenti della causa" si fosse prodotta nel caso in esame "una discrasia" tra quanto è stato supposto nel pronunciare la revocanda decisione e quanto invece risultava dagli atti della causa e dalla documentazione versata in giudizio, con conseguente condizionamento dell'organo giudicante nel pronunciare la decisione stessa.

1.2. Quanto al profilo rescissorio, la Sezione ha ritenuto invece che, ai fini di un più approfondito esame del profilo medesimo, di disporre - alla stregua anche delle deduzioni dell'interessato, volte a contestare, da una parte, l'avvenuto uso di cannabinoidi (atteso che la riscontrata positività si sarebbe potuta ascrivere all'assunzione di un particolare farmaco utilizzato per circa dieci giorni per curare una micosi ad un piede), e, dall'altra, il fatto che l'Amministrazione non avesse proceduto a svolgere ulteriori accertamenti, laddove le analisi dall'interessato esperite successivamente non avevano confermato il dato rilevato dall'Amministrazione stessa - che il ricorrente fosse sottoposto, con apposita verificazione, a rinnovato accertamento medico, da effettuarsi entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione (della quale veniva onerata la parte ricorrente) della decisione, presso il Centro clinico di medicina preventiva e medicina legale della Direzione centrale di sanità del Dipartimento della Polizia di Stato dall'apposita Commissione in composizione diversa (alla presenza di un sanitario di fiducia dell'interessato se da questi richiesta); e ciò allo scopo di appurare, a mezzo di motivato giudizio e previo svolgimento delle necessarie indagini, l'effettiva sussistenza e consistenza del profilo di inidoneità posto a fondamento dell'avversata determinazione.

1.3. A seguito di ciò il Ministero dell'Interno ha depositato in data 2 luglio 2010 un'ampia documentazione con riguardo alla indagine svolta dalla apposita Commissione medica in ordine alla questione indicata nella predetta decisione n.8414/2009, tra cui, in particolare, la relazione a firma della prof. B.M. L. e della prof. A.L. (consulente tossicologico), che sembra pervenire a conclusioni opposte a quelle di cui alla relazione del prof. S.G., consulente di parte.

In relazione alla detta documentazione la difesa del ricorrente, dopo avere contestato, con memoria depositata il 10 luglio 2010, il procedimento svoltosi nel caso in esame in esecuzione di quanto disposto nella menzionata decisione, ha concluso chiedendo, in via principale, l'accoglimento della domanda dell'interessato volta ad ottenere il riconoscimento dell'idoneità all'impiego, e, in via subordinata, che sia disposta la rinnovazione della verificazione, individuando un nuovo soggetto (preferibilmente esterno all'Amministrazione dell'Interno), per l'esecuzione di quanto già richiesto con la menzionata decisione alla apposita Commissione presso il Centro clinico di medicina preventiva e medicina legale della Direzione centrale di sanità del Dipartimento della Polizia di Stato.

1.4. Alla pubblica udienza del 13 luglio 2010, infine, la causa è stata assunta in decisione, dopo che il difensore della parte ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e conclusioni.

2. Ritiene il Collegio che, alla stregua della documentazione depositata e, in particolare della relazione a forma delle proff. L. e L., in parte contrastante con quello del prof. G., consulente del ricorrente, che il sig. ###############. debba essere sottoposto, attraverso altra verificazione, ad un nuovo accertamento medico, da effettuarsi, alla presenza dei sanitari di fiducia dell'interessato, se da questi richiesta, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione (della quale viene onerato il ricorrente) della presente decisione, da parte di una Commissione sanitaria composta da tre Medici nominati dal Direttore generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa; e ciò allo scopo di appurare, anche sulla base della documentazione agli atti di causa, a mezzo di motivato giudizio e previo svolgimento delle necessarie indagini, l'effettiva sussistenza e consistenza del profilo di inidoneità posto a fondamento della contestata determinazione,
precisando, in particolare, se la assunzione del farmaco sopra specificato (pomata "clobesol', per la cura di una micosi al piede dx) per circa dieci giorni da parte del sig. M. possa o non possa avere determinato la riscontrata presenza (e nella misura rilevata) di tracce di cannabinoidi nelle urine del medesimo.

A tal fine viene rinviato l'ulteriore esame della controversia alla pubblica udienza del 23 novembre 2010.

Resta nel frattempo riservata ogni altra statuizione anche in ordine alla spese del giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione in epigrafe specificato, ordina, ai fini dell'esame del profilo rescissorio, che il ricorrente venga sottoposto, con apposita verificazione, a rinnovato accertamento medico, da effettuarsi nei termini e con le modalità indicate in motivazione, e dispone che la Segreteria provveda alle relative comunicazioni.