GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-09-2010, n. 6558
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con il ricorso indicato in epigrafe,il sig. ###############. ha chiesto la
revocazione della decisione di questo Consiglio di Stato, Sezione VI, n.1133/08
del 18 marzo 2008, con la quale è stato respinto il ricorso in appello n.
3090/2007, dal medesimo M. proposto per l'annullamento della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione Ibis, n. 10598/2006,
resa in forma abbreviata, che aveva escluso l'illegittimità del decreto del
Direttore generale della protezione civile 26 gennaio 2000 n. 860/500, relativo
alla riconosciuta inidoneità del M. al concorso a n.184 posti di vigile del
fuoco (indetto con D.M. n. 591/1998), nonché del verbale di accertamento medico
del 5.4.2006 e di altri atti connessi.
1.1. Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con decisione n.8414 del 2009 ha
accolto il ricorso predetto nella parte relativa al profilo rescindente, avendo
ritenuto che, come osservato dal ricorrente, per effetto degli "errori di fatto
risultanti dagli atti e dai documenti della causa" si fosse prodotta nel caso in
esame "una discrasia" tra quanto è stato supposto nel pronunciare la revocanda
decisione e quanto invece risultava dagli atti della causa e dalla
documentazione versata in giudizio, con conseguente condizionamento dell'organo
giudicante nel pronunciare la decisione stessa.
1.2. Quanto al profilo rescissorio, la Sezione ha ritenuto invece che, ai fini
di un più approfondito esame del profilo medesimo, di disporre - alla stregua
anche delle deduzioni dell'interessato, volte a contestare, da una parte,
l'avvenuto uso di cannabinoidi (atteso che la riscontrata positività si sarebbe
potuta ascrivere all'assunzione di un particolare farmaco utilizzato per circa
dieci giorni per curare una micosi ad un piede), e, dall'altra, il fatto che
l'Amministrazione non avesse proceduto a svolgere ulteriori accertamenti,
laddove le analisi dall'interessato esperite successivamente non avevano
confermato il dato rilevato dall'Amministrazione stessa - che il ricorrente
fosse sottoposto, con apposita verificazione, a rinnovato accertamento medico,
da effettuarsi entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o
notificazione (della quale veniva onerata la parte ricorrente) della decisione,
presso il Centro clinico di medicina preventiva e medicina legale della
Direzione centrale di sanità del Dipartimento della Polizia di Stato
dall'apposita Commissione in composizione diversa (alla presenza di un sanitario
di fiducia dell'interessato se da questi richiesta); e ciò allo scopo di
appurare, a mezzo di motivato giudizio e previo svolgimento delle necessarie
indagini, l'effettiva sussistenza e consistenza del profilo di inidoneità posto
a fondamento dell'avversata determinazione.
1.3. A seguito di ciò il Ministero dell'Interno ha depositato in data 2 luglio
2010 un'ampia documentazione con riguardo alla indagine svolta dalla apposita
Commissione medica in ordine alla questione indicata nella predetta decisione
n.8414/2009, tra cui, in particolare, la relazione a firma della prof. B.M. L. e
della prof. A.L. (consulente tossicologico), che sembra pervenire a conclusioni
opposte a quelle di cui alla relazione del prof. S.G., consulente di parte.
In relazione alla detta documentazione la difesa del ricorrente, dopo avere
contestato, con memoria depositata il 10 luglio 2010, il procedimento svoltosi
nel caso in esame in esecuzione di quanto disposto nella menzionata decisione,
ha concluso chiedendo, in via principale, l'accoglimento della domanda
dell'interessato volta ad ottenere il riconoscimento dell'idoneità all'impiego,
e, in via subordinata, che sia disposta la rinnovazione della verificazione,
individuando un nuovo soggetto (preferibilmente esterno all'Amministrazione
dell'Interno), per l'esecuzione di quanto già richiesto con la menzionata
decisione alla apposita Commissione presso il Centro clinico di medicina
preventiva e medicina legale della Direzione centrale di sanità del Dipartimento
della Polizia di Stato.
1.4. Alla pubblica udienza del 13 luglio 2010, infine, la causa è stata assunta
in decisione, dopo che il difensore della parte ricorrente ha ulteriormente
illustrato le proprie tesi e conclusioni.
2. Ritiene il Collegio che, alla stregua della documentazione depositata e, in
particolare della relazione a forma delle proff. L. e L., in parte contrastante
con quello del prof. G., consulente del ricorrente, che il sig. ###############.
debba essere sottoposto, attraverso altra verificazione, ad un nuovo
accertamento medico, da effettuarsi, alla presenza dei sanitari di fiducia
dell'interessato, se da questi richiesta, entro il termine di giorni 60
(sessanta) dalla comunicazione o notificazione (della quale viene onerato il
ricorrente) della presente decisione, da parte di una Commissione sanitaria
composta da tre Medici nominati dal Direttore generale della Sanità Militare del
Ministero della Difesa; e ciò allo scopo di appurare, anche sulla base della
documentazione agli atti di causa, a mezzo di motivato giudizio e previo
svolgimento delle necessarie indagini, l'effettiva sussistenza e consistenza del
profilo di inidoneità posto a fondamento della contestata determinazione,
precisando, in particolare, se la assunzione del farmaco sopra specificato
(pomata "clobesol', per la cura di una micosi al piede dx) per circa dieci
giorni da parte del sig. M. possa o non possa avere determinato la riscontrata
presenza (e nella misura rilevata) di tracce di cannabinoidi nelle urine del
medesimo.
A tal fine viene rinviato l'ulteriore esame della controversia alla pubblica
udienza del 23 novembre 2010.
Resta nel frattempo riservata ogni altra statuizione anche in ordine alla spese
del giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non
definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione in epigrafe
specificato, ordina, ai fini dell'esame del profilo rescissorio, che il
ricorrente venga sottoposto, con apposita verificazione, a rinnovato
accertamento medico, da effettuarsi nei termini e con le modalità indicate in
motivazione, e dispone che la Segreteria provveda alle relative comunicazioni.