La giustizia amministrativa sulla causa di servizio e sul potere di conformarsi dell'Amministrazione al parere del Comitato di verifica

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

 

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 287 del 2007, proposto da:

@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dagli -

 

 

contro

 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, n. 97;

 

 

per l'annullamento

 

“1) del decreto n. 280265/E.I., del 8.11.2006, notificato il 6.12.2006, con il quale il Ministro dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, respingeva la domanda presentata dall’ex Vigile del Fuoco volontario ausiliario (di seguito V.V.A.) @@@@@@@ @@@@@@@, non riconoscendo all’infermità da cui è affetto, “psicosi cronica in trattamento con neurolettici”, la causa di servizio ed il beneficio dell’equo indennizzo, nonché

 

2) della delibera prot. 50091/04 del 26.6.06, con la quale il Comitato di verifica per le causa di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze giudicava la predetta infermità non dipendente da causa di servizio “…in quanto trattasi di psicosi endogena, probabilmente legata a fattori ereditari con trasmissione poligenica, in concomitanza con fenomeni biochimici che intervengono nel metabolismo delle catecolamine. L’affezione, che si manifesta in giovane età, è probabilmente preesistente al servizio anche se non evidente, e, quindi indipendente da fattori esterni ad esso connessi, i quali possono tutt’al più agire come fattori slatentizzanti, soltanto se tra essi e l’inizio della sintomatologia è dimostrabile, oltre ad un rapporto modale, qualitativo e quantitativo, una stretta ed immediata connessione cronologica, assolutamente mancante nel caso in questione…”.”

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2009 la -e udito per le parti il difensore del ricorrente, Avv. -

FATTO

 

Con ricorso ritualmente notificato il 05.02.2007 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 06.03.2007, il Sig. @@@@@@@ @@@@@@@, ex vigile del fuoco volontario ausiliario, ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale n. 280265/E.I., dell’8.11.2006, notificato il 6.12.2006, con il quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha respinto la sua domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “psicosi cronica in trattamento con neurolettici”, nonché della delibera prot. 50091/2004 del 26.6.06, con la quale il Comitato di verifica per le causa di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha giudicato la predetta infermità non dipendente da causa di servizio.

 

Espone in fatto il ricorrente di essere stato incorporato, in data 02.05.2000 nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – 174° Corso, di essere stato destinato a frequentare le scuole centrali antincendi di Roma Capannelle e successivamente, riscontrata la sua perfetta idoneità fisica, di essere stato destinato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, dove aveva assunto servizio in data 31.07.2000; espone, altresì, che nel giro di pochi mesi aveva sviluppato sentimenti di frustrazione, per i dispetti e le punizioni ingiustificate cui sarebbe stato sottoposto, ai quali seguivano manifestazioni morbose.

 

Riferisce che il 12 ed il 14.10.2000 era stato ricoverato per “sindrome influenzale con vomito”, che il 17.10.2000 il suddetto Comando aveva disposto nei suoi confronti la visita presso l’ospedale militare “L. Bonomo” di Bari, al fine di accertare la sua idoneità al servizio; che gli erano state diagnosticate “note disforico-ansiose reattive” ed in data 24.10.2000 era stato dimesso; che gli episodi di ricovero si erano ripetuti e che in data 11.01.2001 era stato trovato a cavalcioni sul davanzale di una finestra della caserma; in data 19.03.2001 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, preso atto del suo stato psichico lo aveva invitato a presentarsi nuovamente presso l’ospedale militare di Bari che lo aveva riformato perché permanentemente non idoneo al servizio militare per “disturbo psichiatrico, trattamento farmacologico”.

 

Riferisce, infine, che con istanza del 06.07.2001, rimasta inevasa e reiterata il 10.12.2003, aveva chiesto al Ministero, per il tramite del citato Comando, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed i relativi benefici pensionistici della propria infermità, qualificata “psicosi cronica di tipo schizofrenico”, in quanto sarebbe stata contratta durante il servizio di leva svolto alle dipendenze dl Corpo dei Vigili del Fuoco; che , in data 03.09.2003 era stato sottoposto a visita medica presso la Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Bari che lo aveva dichiarato affetto da “psicosi cronica in trattamento con neurolettici”, infermità ascrivibile alla 1° categoria di pensione, tabella A, misura massima; che il Comitato di verifica per le causa di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con delibera prot. 50091/2004 del 26.6.06, aveva negato l’esistenza di un nesso di causalità tra la suddetta infermità ed i fatti patologicamente rilevanti; che il Ministero dell'Interno, facendo proprio il parere del suddetto Comitato, aveva respinto la sua istanza.

 

Il ricorrente ha, quindi, presentato il presente ricorso avverso i due atti da ultimo menzionati e specificati in epigrafe, con allegata documentazione.

 

A sostegno del gravame avverso il decreto ministeriale n. 280265/E.I. dell’ 8.11.2006 ha dedotto i seguenti motivi di censura per vizi propri: eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erroneità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, in quanto il suddetto decreto si sarebbe immotivatamente ed illogicamente appiattito sul parere negativo del Comitato di verifica per le causa di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non tenendo conto dei fatti documentanti dettagliatamente e cronologicamente, l’evoluzione della malattia che sarebbe insorta solo dopo l’inizio del servizio di leva, né rilevando la macroscopica illogicità derivante dalla mancata considerazione degli stessi fatti da parte del Comitato, diversamente da quanto rilevato dalla Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Bari.

 

Avverso la delibera del Comitato di verifica prot. 50091/2004 del 26.6.06 ha dedotto i seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erroneità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, in quanto da recentissimi studi sulla genetica della schizofrenia emergerebbe che il patrimonio genetico ereditario non è sufficiente da solo a scatenare la malattia ma perché la malattia si manifesti la predisposizione metabolica si dovrebbe articolare con la componente ambientale; come rappresentato nella relazione di parte predisposta dalla Prof.ssa Castrica l’eventuale predisposizione costituzionale del soggetto a contrarre l’infermità non dovrebbe essere di ostacolo al riconoscimento della sussistenza del rapporto di concausalità tra servizio prestato ed infermità diagnosticata; dai referti medici emergerebbe che fino al maggio 2000 (data di immissione in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per arruolamento volontario) avrebbe goduto di ottima salute, avrebbe avuto una vita di relazione equilibrata e non avrebbe manifestato alcuna sintomatologia ricollegabile alla schizofrenia.

 

Avverso il decreto ministeriale n. 280265/E.I. dell’ 8.11.2006 ha dedotto, altresì, l’illegittimità derivata per gli stessi motivi di censura dedotti avverso la delibera del Comitato di verifica prot. 50091/2004 del 26.6.06, che sarebbe stata acriticamente fatta propria dal decreto stesso.

 

Parte ricorrente ha, altresì, chiesto che venisse accertata la concausalità del servizio di leva anche a mezzo della consulenza tecnica d’ufficio.

 

Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, concludendo per l’infondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto del gravame.

 

All’udienza pubblica del 14.10.2009 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il Collegio deve innanzitutto dichiarare inammissibile il presente ricorso avverso il parere del Comitato di Verifica per le Causa di Servizio, specificato in epigrafe, trattandosi di una eccezione rilevabile d’ufficio dal Giudice adito, atteso che i pareri resi dal suddetto Comitato sono meri atti endoprocedimentali, privi in quanto tali di autonoma capacità lesiva la quale discende direttamente dall’atto dell’organo di amministrazione attiva che li ha recepiti, facendoli propri (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2028/2008).

 

Passando al merito del ricorso limitato, alla luce della dichiarata inammissibilità del ricorso stesso avverso il parere del Comitato di Verifica per le Causa di Servizio, al capo relativo al decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 280265/E.I., del 8.11.2006, esso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

 

Il Collegio, anche al fine di una completa analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio, ritiene opportuno esaminare insieme le censure di illegittimità propria e derivata del decreto ministeriale n. 280265/E.I. dell’ 8.11.2006, specificate in fatto, con le quali sinteticamente il ricorrente lamenta che il suddetto provvedimento “si sarebbe immotivatamente ed illogicamente appiattito sul parere negativo del Comitato di verifica per le causa di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze”, che sarebbe stata acriticamente fatta propria dal decreto stesso non tenendo conto che la malattia sarebbe insorta solo dopo l’inizio del servizio di leva, né è stato ritenuto sussistente quantomeno un rapporto di concausalità tra servizio prestato ed infermità diagnosticata, sulla base di quanto sostenuto nella relazione di parte predisposta dalla Prof.ssa Castrica.

 

I motivi addotti a sostegno del gravame si palesano tutti privi di pregio e non possono trovare accoglimento.

 

In punto di diritto il Collegio ritiene di dover innanzitutto chiarire che con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 461 del 2001 è stato affidato a un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di accertare l'esistenza del nesso causale o concausale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2507/2008). Il suddetto D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all'organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007).

 

Il Collegio, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV n. 2243/2008), seguito anche da questo T.A.R. e dal quale non ha motivo di discostarsi, ritiene che non sussiste un obbligo dell’amministrazione che ritenga di conformarsi al parere del Comitato - che per la sua struttura e le sue funzioni è competente ad esprimere un parere completo ed esauriente - di chiarire le ragioni per le quali aderisce al parere medesimo; di conseguenza, un obbligo di motivazione in capo all’amministrazione è ipotizzabile solo per il caso che essa disponga di elementi tali, sul piano tecnico-amministrativo e/o medico legale, da giustificare il sovvertimento delle conclusioni cui è pervenuto il comitato (T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione II, n. 2377/2008, Sezione III, n. 1652/2009).

 

La giurisprudenza amministrativa è altresì dell’avviso che il Comitato di verifica per le cause di servizio disconosce legittimamente il nesso di dipendenza da causa di servizio dell'infermità del pubblico dipendente accertato dalla Commissione medico-ospedaliera, in deroga al generale principio di non contraddittorietà tra provvedimenti della medesima Amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 10389/2007).

 

Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti per il consolidato orientamento giurisprudenziale al quale anche questo T.A.R. si è uniformato, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili.

 

Si tratta di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l’ ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, avendo ad oggetto la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 2377/2008, Sezione III, n. 1652/2009).

 

Ciò premesso in diritto e passando all’esame della fattispecie concreta oggetto di giudizio, il Collegio ritiene che il parere reso nell’adunanza n. 92/2006 del 26.06.2006 risulta emesso dal Comitato di verifica dopo aver riesaminato tutta la documentazione amministrative e sanitaria trasmessa, compreso il processo verbale n. 2818 del 03.09.2003 della Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Bari e non può, quindi, che riconoscersi congruamente motivato.

 

Il Comitato ha descritto puntualmente l’infermità, la sua eziologia ed ha giudicato che l’infermità “psicosi cronica in trattamento con neurolettici” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio “in quanto trattasi di psicosi endogena, probabilmente legata a fattori ereditari con trasmissione poligenica in concomitanza con fenomeni biochimici che intervengono nel metabolismo delle catecolamine. L’affezione, che si manifesta in giovane età, è presumibilmente preesistente al servizio anche se non evidente, e quindi indipendente da fattori esterni ad esso connessi, i quali possono tutt’al più agire come fattori slatentizzanti, soltanto se tra essi e l’inizio della sintomatologia è domostrabile, oltre ad un rapporto modale, qualitativo e quantitativo, una stetta ed immediata connessione cronologica, assolutamente mancante nel caso in questione.”

 

Il Comitato, come espressamente rappresentato nel parere, è giunto alle suddette conclusioni “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti” escludendo, quindi, che nella fattispecie qui scrutinata potesse ravvisarsi quantomeno la sussistenza di un rapporto di concausalità tra servizio prestato ed infermità diagnosticata, come prospettato dal ricorrente.

 

Il Collegio ritiene, quindi, non sussistenti quegli aspetti di manifesta irrazionalità o illogicità che permetterebbero il sindacato in sede giurisdizionale sulla determinazione assunta dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

 

Né dalla documentazione versata in atti emergono elementi significativi che possano far dubitare della validità del parere del Comitato ritenendo di conseguenza inutile ammettere la consulenza tecnica d’ufficio richiesta.

 

Per completezza il Collegio specifica altresì che il parere medico legale sulla causa di servizio, in quanto espresso da organi tecnici imparziali e dotati di specifica competenza tecnica, non può essere contraddetto da pareri sanitari di parte, come quello presentato dal ricorrente, se non in caso di palese irragionevolezza e di evidente travisamento dei fatti, esclusa nel caso di specie da quanto sopra esposto.

 

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

 

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

 

Condanna il Sig. @@@@@@@ @@@@@@@ al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in €. 2.000,00 (duemila/00) a favore del Ministero dell’Interno.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati: