D.L. 22-2-2011 n. 5
Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2011, n. 44.
D.L. 22 febbraio 2011, n. 5 (1) (2).
Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2011, n. 44.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile
2011, n. 47.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa
nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della
proclamazione dell'Unità d'Italia;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la dovuta solennità
e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno
festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della
difesa e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo
ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo
anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali
previsti per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre
festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si
applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per
il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre,
con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo
riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977,
n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi. (3)
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
L. 21-4-2011 n. 47
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n.
5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 aprile 2011, n. 92.
L. 21 aprile 2011, n. 47 (1).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n.
5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 aprile 2011, n. 92.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa
nazionale del 17 marzo 2011, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 febbraio
2011, n. 5
All'articolo 1:
al comma 2, le parole da: «per la festività soppressa del 4 novembre» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per la festività soppressa del
4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della
legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in
sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia
proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono
ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale
disposizione, dai contratti e accordi collettivi».