N. 1447/10 Reg.Dec. 
 

N.    1322     Reg.Ric. 
 

ANNO  2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1322/09 proposto da

MINISTERO DELL’INTERNO

rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi 81, è per legge domiciliato;

c o n t r o

#################### ####################, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del TAR per la Sicilia - sede di Palermo (sez. II) - n. 1191/08 del 22 settembre 2008

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore il Consigliere Filippo Salvia;

      Udito alla pubblica udienza dell’8 aprile 2010 l’avv. dello Stato La Rocca per il Ministero appellante;

      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O    e    D I R I T T O

     Con la sentenza in epigrafe il TAR ha accolto il ricorso proposto dal sig. #################### Cascino - Ispettore capo della polizia di Stato in forza alla Questura di #################### - contro il mancato riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1 l. n. 100/1987 per il trasferimento alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di ####################.

     L’Amministrazione ha negato l’indennità, sostenendo che essa non era dovuta, trattandosi di trasferimento su domanda e non di ufficio.

     Il TAR, nell’accogliere il ricorso, ha sottolineato che, anche un trasferimento preceduto da una opzione (a occupare un certo ufficio), può dare diritto all’indennizzo, quando il trasferimento deriva da un prevalente interesse pubblico.

     Il Ministero ha impugnato innanzi a questo Consiglio la sentenza, con richiesta di sospensiva, insistendo per la sua erroneità.

      Con ordinanza n. 1107/09 del 6 novembre 2009, il Collegio accoglieva l’istanza cautelare.

     A giudizio del Collegio il ricorso è fondato, tenuto conto soprattutto del fatto che l’assegnazione del personale appartenente alle forze dell’ordine alle diverse sezioni di polizia giudiziaria avviene - come mette in luce l’appellante - all’esito di uno specifico iter procedimentale di tipo para-concorsuale che interessa un numero indeterminato di dipendenti.

     In conseguenza di ciò, non sembra che la semplice presenza di un interesse pubblico a coprire le sedi vacanti (che caratterizza, a ben guardare,qualsiasi provvedimento amministrativo) possa legittimare la concessione dell’indennità, che - nel sistema della legge - sembra invece assumere carattere di eccezionalità.

      D’altra parte, lo stesso primo comma dell’art. 8 delle norme di attuazione e transitorie del cod. di proc. pen. di cui al D. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, prevede senza ombra di dubbio che l’assegnazione alla sezione di P.G. muova dalla presentazione della relativa domanda, e l’art. 7 prevede che le assegnazioni sono comunque effettuate con procedimento di natura selettiva (dimostrata dal necessario gradimento del procuratore generale), nel quale la presenza dell’istanza è oggettivamente indispensabile. Anche l’ipotesi ricostruttiva della domanda come mera dichiarazione di disponibilità, che si ricollega alla ipotesi di mancanza di domande, regolata dal terzo comma dell’art. 8, è stata dalla giurisprudenza interpretata nel senso della manifestazione di acquiescenza al trasferimento, con tutte le conseguenze derivanti sul versante di carattere economico.

      Pertanto in presenza dell’istanza di assegnazione, a seguito del trasferimento non può essere riconosciuto il diritto all’indennità contemplata dall’art. 1, co. 1, l. n. 86/01 (ex plurimis: C.d.S., IV sez., 31 luglio 2008, n. 3867).

     Conclusivamente l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.

     Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

     Nulla per le spese, non essendosi costituita la controparte.

P. Q. M

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie l'appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata.

     Nulla per le spese.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio l’8 aprile 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, Componenti.

F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

F.to: Filippo Salvia, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

                            Depositata in segreteria

 il  02 dicembre 2010