FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-12-2010, n. 8517
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR Sardegna l'odierno appellato, militare in servizio presso il ####################.mo stormo #################### dell'Aereonautica in servizio di soccorso antincendio, esponeva di aver richiesto alla propria amministrazione la corresponsione dell'indennità di rischio prevista dal dpr n.146/1975 e che tuttavia l'istanza era stata respinta con specifico provvedimento, in base al quale "...l'ipotesi rischiosa di cui al gruppo I/1 della tabella "A" (prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi d'istituto dei servizi antincendi e della protezione civile) attiene esclusivamente al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco - istituzionalmente preposto ai suddetti compiti - e non può trovare applicazione nei confronti di personale diverso". A sostegno del ricorso, con unico articolato motivo, il ricorrente deduceva la fondatezza della sua pretesa in applicazione del principio della perequazione retributiva sollevando, in caso di difforme interpretazione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6, comma 3° della legge n. 628/73 e dell'art. 4 della legge n. 734/73 con riguardo agli artt. 3,36 e 97 Cost..

Il ricorso domandava pertanto l'annullamento del provvedimento di diniego, nonché l'accertamento del diritto a percepire indennità richiesta e la condanna al pagamento delle relative somme.

Il Tribunale adito accoglieva il ricorso (sent. n. 210/2010), con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con salvezza dei provvedimenti dell'Amministrazione in ordine al riesame dell'istanza, osservando in motivazione che "risultano fondati i vizi funzionali denunciati in ricorso posto che è mancata una puntuale e specifica valutazione della riferibilità del servizio antincendio prestato dal ricorrente alle attività pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975, e conseguentemente una effettiva e congrua motivazione del diniego opposto, che dia conto delle ragioni per le quali il servizio antincendio prestato dal personale dell'aeronautica militare negli aeroporti militari, o anche, ove previsti, i compiti di collaborazione col servizio di protezione civile nello spegnimento degli incendi boschivi, non sia assimilabile ai servizi antincendio svolti dal corpo dei Vigili del fuoco." L'annullamento veniva pronunziato con espressa
salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione da emanarsi a seguito del riesame dell'istanza.

Il TAR dichiarava invece infondate le domande di accertamento e condanna poiché "il riconoscimento dell'indennità di rischio, secondo il dato normativo ineludibile dell'art. 8 del d.P.R. n. 146 del 1975, non può prescindere dalla mediazione di un'attività amministrativa intesa a valutare la riconducibilità dei servizi di istituto svolti alla sfera di prestazioni pericolose enumerate nei gruppi di cui alla tabella A allegata al regolamento."

Infine il giudice di prima istanza, in accoglimento della specifica eccezione sollevata dalle amministrazioni intimate, dichiarava la prescrizione dei crediti eventualmente spettanti al ricorrente per il periodo di tempo anteriore al quinquennio antecedente la notifica del ricorso.

Passata in giudicato la sentenza, l'odierno appellato provvedeva a notificare alle amministrazioni convenute un atto di messa in mora, ai sensi degli articoli 90 e 91 del r.d. n. 642/1907, teso ad ottenere integrale adempimento alla predetta sentenza mediante liquidazione dell'indennità relativa alle prestazioni lavorative svolte per il periodo di riferimento della richiesta.

In riferimento al predetto giudicato, l'amministrazione emanava la determinazione datata 14.3.2008 (ribadita in successiva nota), con la quale, esplicitate le differenze tra il servizio antincendio svolto dall'A.M. e quello svolto dai vigili del fuoco, ribadiva la non spettanza dell'indennità in questione.

A contrasto di questa posizione, infine, l'odierno appellato notificava ricorso innanzi al TAR Sardegna per l'ottemperanza della sentenza summenzionata, lamentando l'inesecuzione della cennata pronunzia.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il gravame proposto disponendo quanto riportato nella parte in diritto della presente decisione.

Il Ministro della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l'annullamento (e la sospensione dell'esecuzione) alla stregua di mezzi ed argomentazioni, anch'essi riassunti nel prosieguo della presente sentenza. Alla camera di consiglio fissata per la discussione dell'istanza di sospensione (5 novembre 2010) la Sezione, sentite le parti, ha ritenuto il ricorso maturo per la decisione nel merito.
Motivi della decisione

1.- La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in fatto specificata e con riferimento alla quale il TAR Sardegna, con la sentenza gravata, accogliendo il ricorso dell'odierno appellato, ha annullato i provvedimenti di riesame (e nuovamente respinto) dell'istanza proposta dall'appellato, tesa al riconoscimento dell'indennità di rischio prevista dal dpr n.146/1975.

2.- A sostegno delle pronunzia il primo giudice ha in sintesi osservato che:

- gli atti adottati dall'amministrazione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire hanno valenza meramente confermativa del provvedimento già annullato per difetto di motivazione;

- la sentenza passata in giudicato, muovendo dalla premessa che la disciplina applicabile alla fattispecie riconosce, anche al personale dell'aereonautica militare impiegato nei servizi antincendio che svolga attività pericolosa, il diritto alla corresponsione dell'indennità di rischio prevista dall'art. 1 del D.P.R. n. 146/1975, ha accertato (quale vizio di legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso), la mancata valutazione della riferibilità del servizio antincendio prestato dal ricorrente alle attività pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975, dando conto delle ragioni per le quali il servizio antincendio prestato dal personale dell'aeronautica militare negli aeroporti militari non sia assimilabile ai servizi antincendio svolti dal corpo dei Vigili del fuoco;

- l'amministrazione, per un verso, ripropone a base del proprio ragionamento una interpretazione della disciplina normativa applicabile alla fattispecie "de quo" già ritenuta erronea dalla sentenza passata in giudicato; per altro verso, formula dei rilievi generici e generali in ordine alla natura dell'attività svolta (che, ad avviso dell'amministrazione, "non è effettuata in maniera diretta e continua per lo svolgimento di compiti di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile") senza, tuttavia, procedere alla specifica valutazione della assimilabilità, con riferimento alle prestazioni concretamente svolte dal ricorrente;

- attraverso gli atti sopra richiamati l'amministrazione, lungi dall'eliminare il vizio riscontrato, ha sostanzialmente ribadito le valutazioni già ritenute illegittime.

3.- Avversa questo orientamento l'appellante Ministero della difesa, il quale domanda la riforma della sentenza deducendo in sintesi che:

- in considerazione del contenuto conformativo del giudicato, l'amministrazione ha compiuto la attività che la pronunzia da eseguire (costituita da un annullamento per difetto di motivazione) le chiedeva di compiere, in esecuzione peraltro del dato normativo costituito dall'art. 8 del DPR n.146/1975 (esplicitato dallo stesso Tribunale) in base al quale il riconoscimento dell'indennità in questione non può prescindere dalla mediazione di un'attività amministrativa sulla natura e pericolosità dei servizi di istituto svolti;

- nelle determinazioni adottate in esecuzione della sentenza ha analiticamente esposto i motivi sia di fatto che di diritto per i quali l'istanza del ricorrente non poteva essere accolta;

- del tutto erroneamente il TAR ha quindi dichiarato la nullità (ex art. 21 septies, c.1, legge n.241/1990) dei provvedimenti di diniego resi in esecuzione della pronunzia;

- il primo giudice, infine, ha travalicato i limiti dell'ottemperanza, fissati dalla sentenza di primo grado, muovendo dall'errata premessa che la sentenza da ottemperare ha accertato il diritto in questione.

4.- Le tesi svolte dall'appellante meritano di essere integralmente condivise.

In primo luogo deve essere correttamente precisata la portata del giudicato della cui esecuzione si controverte e che costituisce, secondo noti principi, limite invalicabile in sede di esecuzione. Nel predetta pronunzia il giudice di prime cure, dopo un'articolata e motivata esposizione (attraverso la ricostruzione normativa compiuta) in senso favorevole all' accertamento del diritto in questione, lo nega riconoscendo poi esplicitamente che il medesimo deve comunque ed inevitabilmente non può prescindere dalla mediazione di un'attività amministrativa intesa a valutare la riconducibilità dei servizi di istituto" (svolti alla sfera di prestazioni pericolose enumerate nei gruppi di cui alla tabella A allegata al regolamento). Infine, nel pronunziare l'annullamento per insufficienza della motivazione, fa (del tutto correttamente) espressamente salvi i provvedimenti da emanarsi da parte dell'amministrazione.

Nello sviluppo logicogiuridico delle sentenza, pertanto, le pur diffuse ragioni indicate a sostegno della tesi favorevole non assumono una valenza giuridica accertativa di alcunchè suscettibile di essere portato ad esecuzione nei successivi sviluppi della vicenda processuale, costituendo soltanto un supporto indicativo, alla stregua dell'ordinamento della materia, che la sentenza offre a motivazione e disciplina poteredovere dell'amministrazione di palesare le ragioni del diniego. Un'estensione del giudicato oltre tale limite, non può dunque essere consentita, dovendosi nella specie verificare unicamente se gli atti emessi in sua esecuzione siano sostenuti da motivazione, senza che il giudice possa in questa fase di esecuzione accedere alla pretesa di accertamento del diritto, non registratasi nella fase di merito.

Se su questo punto il ragionamento interpretativo delle norme svolto dai primi giudici non può perciò assurgere a contenuto precettivo della decisione (e doverosamente qui prescindendo dal pacifico orientamento negativo di questo Consesso in merito), rientra invece pienamente nella stessa, esaurendone la portata, l'attività conformativa derivante dall'annullamento per difetto di motivazione; ma sotto questo profilo, e al contrario di quanto ritenuto dal TAR, la lettura dei provvedimenti resi dall'amministrazione in esecuzione del giudicato evidenzia l'esattezza della tesi del Ministero, il quale deduce di aver pienamente adempiuto all'onere di fornire una motivazione specifica a sostegno dei provvedimenti di rigetto della domanda presentata dal militare. Ed invero alle note indicate dall'amministrazione nell'atto appello non può certamente darsi (come affermato dal TAR) valenza confermativa dell'originario diniego; in quest'ultimo, infatti, l'amministrazione si era limitata a
riscontrare l'istanza, affermando che "...l'ipotesi rischiosa di cui al gruppo I/1 della tabella "A" (prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi d'istituto dei servizi antincendi e della protezione civile) attiene esclusivamente al personale dl Corpo dei Vigili del Fuoco - istituzionalmente preposto ai suddetti compiti - e non può trovare applicazione nei confronti di personale diverso". Ben diversamente, come evidenzia l'appellante, le note invocate recano un preciso confronto qualitativoquantitativo professionale tra le due posizioni che si chiedeva di assimilare, sottolineando in quella del ricorrente la mancanza della esposizione diretta e continuativa al rischio e quindi la natura occasionale dello stesso, peraltro già compensato con la percezione di altra indennità, non cumulabile.

Né può controbattersi che tali valutazioni contrastano con la ricostruzione interpretativa compiuta dalla sentenza da eseguire, o non collimano tipo logicamente con la necessità di idonea motivazione da essa affermata, poichè, da un lato (come già evidenziato) sul punto non sussiste il giudicato, e, per l'altro verso, i provvedimenti impugnati vengono proprio a spiegare, come richiesto dalla stessa sentenza, la ragione per cui il servizio antincendio prestato dal ricorrente non è riferibile alle attività pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975" e per le quali l'indennità in parola è riconosciuta.

Nel delineato quadro conformativo, non può assumere infine rilievo il fatto, pur sottolineato dal TAR, che gli atti di esecuzione non abbiano proceduto alla specifica valutazione della assimilabilità delle due posizioni, con riferimento alle prestazioni concretamente svolte dal ricorrente; queste ultime risultano infatti irrilevanti sia in base al principio di irrilevanze delle posizioni di fatto nel pubblico impiego e comunque recessive a fronte delle già evidenziate valutazioni compiute sulla mancanza della esposizione diretta e continuativa al rischio e quindi sulla natura occasionale del medesimo, peraltro già compensato con la percezione di altra indennità, non cumulabile.

Concludendo, l'aver fornito una motivazione esauriente sul diniego precludeva quindi al giudice, in sede di esecuzione del giudicato, di ordinare ulteriori attuazioni della pronunzia da eseguire, e men che meno nel senso dell'accertamento del diritto che, come sopra accennato, era stato già delineato dalla sentenza. Quanto deciso dal TAR Sardegna, con la pronunzia gravata, deve pertanto ritenersi oltre i limiti del giudicato formatosi.

4.- Per le ragioni sin qui esposte, l'appello è meritevole di accoglimento.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente peculiarità del caso sottoposto alla Sezione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello proposto e per l'effetto annulla la sentenza impugnata.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.