REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
Francesco PEZZELLA Presidente
Carlo GRECO Consigliere relatore
Angelo BAX Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.58677/R del Registro di segreteria
e promosso dalla Procura regionale nei confronti del Sig.####################
#################### nato a Firenze il 1°settembre 1959, rappresentato e difeso
dall’Avv.Giuseppe #################### del Foro di Firenze con studio in via -
Visto l’atto di citazione del Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte
datato 12 novembre 2010;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 aprile 2011, il relatore consigliere Carlo
GRECO, l’Avv. Anna GALASSI all’uopo delegato per la parte convenuta nonché il
pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Letizia
DAINELLI;
Visto l’art.132 c.p.c. (così come modificato dall’art.45, comma 17°, legge
n.69/09) da ritenersi applicabile anche al processo contabile per effetto del
rinvio di cui all’art.26 del R.D. 1038/33 (cfr. sentenze di questa Sezione nn.
151/10 - 204/10 - 259/10 – 262/10 – 481/10);
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Nel merito della fattispecie il Pubblico Ministero contabile ha convenuto in
giudizio il nominato in epigrafe per sentirlo condannare al pagamento in favore
della Croce Rossa Italiana della somma di € 8.532,00
(ottomilacinquecentotrentadue/00) o di quella “diversa ritenuta di giustizia,
oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio”.
Al riguardo risulta dagli atti che in data 15 maggio 2009, alle ore 13.20 circa,
un veicolo della C.R.I. tg. CRI ####################, in uso al Comitato
Provinciale di Firenze, ha riportato danni durante un trasferimento
autostradale.
In dettaglio il convenuto, alla guida del suddetto autoveicolo, mentre
percorreva l’autostrada A/1 direzione Nord al Km 248+340 tamponava il veicolo
Mercedes tg. ####################, fermo in corsia di sorpasso, il quale a sua
volta collideva con altro veicolo Fiat Marea tg. -----, fermo nella medesima
corsia.
In altri termini si trattava di un tamponamento a catena in esito al quale
riportavano danni fisici i soli soggetti trasportati nel veicolo della CRI
(Marzia ####################, Giovanna ####################, Mauro
#################### e lo stesso conducente, oggi convenuto,
#################### ####################).
Gli accertamenti disposti dalla Polizia di Stato intervenuta sul luogo
dell’incidente (di cui agli atti acquisiti al fascicolo) evidenziavano il
mancato arresto dell’automezzo della CRI che finiva per urtare altri veicoli già
fermi per esigenze di traffico.
La Polizia stradale nella ricostruzione fattuale dava atto da un lato delle
ordinarie condizioni di visibilità e, dall’altro, dell’esistenza di tracce di
frenata che però, evidentemente, non era stata idonea ad impedire il
tamponamento.
In esito a quanto sopra il locale Comitato della CRI provvedeva a notiziare la
Procura erariale dell’accaduto allegando prova fotografica dei danni riportati
dal veicolo nonché preventivo di riparazione dello stesso.
Eseguite le acquisizioni e le contestazioni di rito, la Procura quantificava il
danno erariale tenendo conto della avvenuta messa fuori uso del veicolo per
€.3.000,00 (attesa la non convenienza della riparazione) oltre agli importi
economici pari ad €.5.532,72 erogati ai dipendenti della CRI rimasti lesi
nell’incidente e fisicamente impediti alla prestazione lavorativa per vari
periodi di assenza, regolarmente retribuiti.
Attivata la procedura dell’invito a dedurre e valutate non esaustive le
controdeduzioni difensive dell’odierno convenuto, veniva incardinato il presente
giudizio nel quale il medesimo si costituiva tramite patrocinio legale dell’Avv.Giuseppe
####################.
In particolare le tesi difensive, nel merito, ipotizzerebbero l’assenza di colpa
grave sanzionabile, atteso che la dinamica dell’incidente, anche in virtù degli
accertamenti della Polizia Stradale, non indicherebbe responsabilità sanzionate
ex Codice della strada.
In via subordinata è stato inoltre contestato l’addebito patrimoniale degli
emolumenti erogati per la mancata prestazione lavorativa in quanto detti importi
sarebbero stati oggetto di “rimborso” da parte dell’INAIL, circostanza da
chiarire con il ricorso ad un supplemento istruttorio.
Alla discussione orale, entrambe le parti rappresentate, il Pubblico Ministero
ha ribadito la responsabilità del convenuto sotto il profilo della accertata
colpa grave.
Di tenore opposto il legale patrocinante, che dopo aver fornito la propria
versione dei fatti, ha confermato il contenuto della memoria di costituzione.
Per quanto concerne infine i rapporti economici tra l’INAIL e la CRI in veste di
datore di lavoro dei dipendenti infortunati, la Procura ha contestato in radice
la tesi che l’INAIL corrisponda al datore di lavoro alcunché a titolo di
indennizzo economico in quanto non rientrante tra le funzioni istituzionali
della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Introitata la causa per la decisione, il Collegio in via preliminare ricorda
che, come é noto, già la legge 31 dicembre 1962 n.1833 limitava la
responsabilità patrimoniale degli addetti alla conduzione di autoveicoli
dell’Amministrazione ai soli casi di “danno arrecato per dolo o colpa grave”,
così come in via generale ha ora stabilito per tutti i soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti l’art.1 della Legge 14 gennaio 1994 n.20.
Premessa la mancanza di ogni elemento doloso nel comportamento in esame, il
Collegio ritiene tuttavia che il Sig.#################### ####################
sia pur sempre censurabile sotto il profilo della riscontrata colpa grave di cui
sopra.
In effetti l’esame dei fatti e delle modalità dell’incidente, ampiamente
illustrati negli allegati processuali che devono intendersi qui integralmente
richiamati, trova conferma nel tenore delle dichiarazioni rese da soggetti
trasportati (cfr. in particolare la relazione della Sig.ra Giovanna Paladini)
che sottolineano l’assoluta ordinarietà del trasferimento autostradale
(finalizzato alla mera partecipazione ad un corso di aggiornamento) ed il
comportamento di guida del convenuto oggettivamente pericoloso.
In sintesi è di palmare evidenza che la circolazione stradale deve sempre
avvenire ad una velocità tale che permetta l’arresto del veicolo in ogni
situazione di traffico.
Solo la presenza di fattori imprevedibili ed eccezionali (non sussistenti nella
fattispecie) può interrompere il necessario nesso di causalità tra condotta ed
evento.
Qualificata pertanto la condotta di guida come gravemente colposa, il danno
economico che ne è derivato deve essere risarcito dal convenuto.
Sulla prima posta di danno pari ad €. 3.000,00 (pari al valore residuale del
veicolo messo fuori) non vi è contestazione mentre sul c.d. danno da mancata
prestazione lavorativa la tesi difensiva ha introdotto un elemento solo
apparentemente fondato.
In realtà il legale patrocinante si è limitato ad affermare che “il danno come
quantificato nell’atto di citazione dovrà essere ridotto delle somme che la CRI
ha ricevuto in rimborso dall’INAIL”, senza motivare alcunché ma rinviando
all’esito di un supplemento istruttorio.
Tale ipotesi difensiva non trova fondamento proprio nel complesso della norme
che disciplinano l’infortunistica sul lavoro.
La normativa che regola le funzioni dell’INAIL (D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38)
indica le prestazioni che l’Istituto eroga a favore di lavoratori per i quali
sono versati i relativi contributi assicurativi.
Si tratta di prestazioni (cfr. artt. 9 e ss del D.Lgs. cit.) che vanno
dall’indennizzo per mancata retribuzione alla rendita diretta per inabilità
permanente fino alla tutela degli eredi aventi causa del lavoratore deceduto.
Quanto sopra non coinvolge assolutamente il datore di lavoro che è invece tenuto
al rispetto delle norme contrattuali di settore.
In particolare il CCNL degli Enti pubblici non economici (tra cui rientra la
CRI) stipulato il 6 luglio 1995 e non modificato sul punto dai successivi,
all’art.21 indica, tra l’altro, il diritto del dipendente alla conservazione del
posto di lavoro per i primi 18 mesi ed al relativo trattamento economico.
L’entità del trattamento economico spettante è stata poi oggetto di un
intervento legislativo in materia di contenimento della spesa (cfr. art. 71 del
D.L. 25 giugno 2008 n.112) senza però incidere sul diritto alla conservazione
del posto di lavoro.
Tale procedura illustrata dal Dipartimento della Funziona pubblica con circolare
n.7/2008 e richiamata dalla CRI con propria circolare n.19/2008 non ha alcun
rapporto con l’assicurazione (obbligatoria) contro gli infortuni che solleva il
datore di lavoro dagli oneri risarcitori connessi all’eventuale lesione
biologica che possa residuare a danno del lavoratore, fermo restando l’onere
(sia pure ridotto) della erogazione della retribuzione che non è assolutamente
oggetto di rimborso da parte dell’INAIL.
Per le considerazioni di cui sopra la posta di danno indicata dalla Procura
attrice come “disservizio” può essere reclamata al pari del depauperamento
patrimoniale del bene strumentale posto fuori uso.
Tutto ciò premesso il Collegio ritiene però di dover far uso del potere
riduttivo tenendo conto della indubbia funzione socialmente utile che svolgono
gli appartenenti ed i volontari della CRI nonché del rischio di impresa di cui
deve farsi parzialmente carico la CRI stessa.
In sintesi, l’importo da risarcire per erogazioni stipendiali quantificate in €.
5.532,00 può ridursi ad €. 3.000,00 che sommati ad €. 3.000,00 per la messa
fuori uso del veicolo, determinano un totale di danno erariale addebitabile di
€. 6.000.00 (seimila/00).
Sulle somme, per le quali é pronunciata condanna, è altresì dovuta, in
conformità all’indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da
calcolarsi secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (FOI), a decorrere dalla data del depauperamento patrimoniale
patito dalla Croce Rossa Italiana (conseguente all’incidente stradale avvenuto
il 15 maggio 2009) e fino al deposito della presente sentenza.
Dalla data di detta pubblicazione sono altresì dovuti, sulla somma come sopra
rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo
pagamento.PER QUESTI MOTIVI
la Sezione giurisdizionale della Regione Toscana della Corte dei conti,
definitivamente pronunciando, in parziale conformità delle conclusioni del
pubblico ministero, condanna il convenuto ####################
#################### al pagamento dell’importo di €. 6.000,00 (seimila/00),
somme tutte in favore della Croce Rossa Italiana.
Tali importi dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria secondo il
criterio di calcolo indicato in motivazione.
Su dette somme dovranno essere altresì corrisposti gli interessi legali dalla
pubblicazione della presente sentenza fino all'integrale soddisfo.
Le spese di giudizio sono poste a carico del Sig.####################
#################### nella misura determinata e liquidata, in considerazione
della soccombenza parziale, in €. 136,42.=(Euro centotrentasei/42.=)
corrispondenti a due terzi delle stesse.
Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13 aprile 2011.
Il CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Carlo Greco F.to Francesco Pezzella
Depositata in Segreteria il 17 MAGGIO 2011
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.to Paola Altini
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 183 2011 Responsabilità 17-05-2011
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