FORZE ARMATE
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 06-04-2011, n. 585
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Con il ricorso in epigrafe il sig. #################### (Appuntato dei
Carabinieri in congedo) ha impugnato il decreto n. 1806/07 del 14/6/2007 con cui
il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha negato il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio dell'infermità "note d'ansia somatizzata" e ha
respinto la domanda di equo indennizzo che il predetto aveva presentato il
15/1/1999. Contro tale determinazione l'interessato ha formulato censure di
violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della difesa e il Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri, che hanno chiesto il rigetto del ricorso perché
infondato.
All'udienza del 9 marzo 2011 la causa è passata in decisione.
2) Il provvedimento negativo impugnato è stato adottato dall'Amministrazione
sulla base di due concorrenti motivazioni.
La prima recepisce il contenuto del parere espresso in data 21/10/2002 dal
Comitato di verifica per le cause di servizio, secondo cui l'infermità del
ricorrente " NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto
trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione
attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti
che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi,
nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio
inidonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può
ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale
efficiente e determinante".
La seconda fa riferimento alla circostanza che la domanda di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio è stata presentata dal ricorrente il
15/1/1999, tardivamente rispetto alla scadenza del termine di sei mesi dalla
data di conoscenza dell'infermità, indicata dalla Commissione medica ospedaliera
nel 18/12/1997.
Ad avviso del Collegio il decreto impugnato è stato legittimamente adottato e le
censure formulate nel ricorso risultano infondate.
3) Sotto il primo profilo il ricorrente sostiene che l'Amministrazione non ha
adeguatamente valutato la circostanza che non è possibile escludere l'esistenza
di un rapporto di concausalità fra l'attività di servizio prestata e
l'insorgenza dell'infermità; tale rapporto deriverebbe dalle afflizioni e dai
disagi psicofisici subiti dal sig. F., in particolare dal 1997, a seguito dei
difficili rapporti con un superiore, fino al congedo in data 21/12/1998.
Le affermazioni del ricorrente non bastano per far emergere l'illegittimità del
provvedimento impugnato; a sostegno di esse, infatti, l'interessato non ha
prodotto, a corredo della domanda del 1999 e nel presente ricorso, alcun
elemento documentale e, d'altra parte, le stesse indicazioni fornite
nell'istanza risultano del tutto vaghe e generiche laddove si afferma: di avere
"avuto nel passato una incompatibilità con il Comandante della Stazione di Loro
Ciuffenna"; di avere "avuto la destinazione di servizio in Comandi diversi, ma
lontani dalla famiglia, e raggiungibili quando era possibile una volta alla
settimana"; di avere "ricevuto le seguenti minacce dal Comandante della Stazione
Carabinieri di San Giovanni V/no (AR), di non farmi mandare alla Stazione sopra
citata che avrebbe preso provvedimenti contro di me".
Tutto ciò non basta per evidenziare ragioni di stress psicofisico derivanti dal
servizio tali da indurre a ritenere irragionevoli le conclusioni raggiunte dal
Comitato di verifica per le cause di servizio.
4) Anche per quanto riguarda la valutazione sulla tempestività della domanda il
provvedimento impugnato non risulta illegittimo. È vero che, come evidenziato
dal ricorrente, la disposizione di cui all'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 461/2001
va intesa nel senso che la "conoscenza dell'infermità" va riferita al momento in
cui il dipendente è in grado di collegare la menomazione subita con la propria
attività di lavoro; nel caso specifico, però, è lo stesso sig. F. che riconosce
nel ricorso che "a far data dal 1997, a seguito dei difficili rapporti con un
superiore, ha iniziato a lamentare una profonda insofferenza ed una forte
inquietudine sul posto di lavoro"; in relazione a quanto sopra non appare
irragionevole l'indicazione contenuta nel verbale della Commissione medica
ospedaliera secondo cui la data di conoscibilità dell'infermità va riferita al
18/12/1997, data del
rilascio di un certificato dell'Unità operativa di psichiatria dell'Azienda
U.S.L. 8 relativo al "quadro clinico di sindrome ansiosodepressiva reattiva"
riscontrato nell'odierno ricorrente, all'epoca ancora in servizio.
4) Per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.
Il quadro complessivo della vicenda induce a compensare tra le parti le spese
del giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.