Cass. Pen. Sez. VI n. 38676 del 03.11.2010

Arresto per chi schiaffeggia e insulta il controllore dopo una manifestazione

SENTENZA sul ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza emessa in data 12.10.2009 dal Tribunale di Roma, che non convalidava l'arresto facoltativo in flagranza di reato di

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esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento censurato; udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni; lette le requisitorie del Procuratore Generale (sost. P.G. dott. Vito D'Ambrosio), che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel pomeriggio del 10.10.2009 ufficiali di p.g. della stazione Carabinieri Roma Appia Antica traevano in arresto in flagranza dei reati di resistenza e lesioni personali volontarie xxxxx e xxxxx, perchè-reduci da una manifestazione sindacale- avevano dapprima ingiuriato e poi aggredito, sferrandogli uno schiaffo sul viso, il controllore dell'azienda pubblica di trasporti ATAC xxxxx, che nello svolgimento del servizio aveva loro chiesto di esibire i titoli di viaggio dopo essere scesi da un treno della metropolitana nella stazione Roma-Anagnina. Il procedente pubblico ministero disponeva ai sensi dell'art. 449 c.p.p. la presentazione dei due arrestati davanti al Tribunale di Roma all'udienza del 12.10.2009 per la convalida del loro arresto e il contestuale giudizio direttissimo. Il Tribunale con l'ordinanza 12.10.2009 indicata in epigrafe non convalidava l'arresto del xxxx e del xxxxx, disponendo la loro scarcerazione e restituendo gli atti al p.m. La decisione era fondata sul duplice concorrente rilievo della "non gravità"  dei contegni criminosi (reati per cui l'arresto è facoltativo in caso di flagranza), essendo i prevenuti "manifestanti al rientro da un corteo svoltosi pacificamente", e della loro "non pericolosità", trattandosi di "due dipendenti del Comune di Napoli entrambi con lavoro stabile e residenti nel territorio della Stato". Avverso il provvedimento negativo del giudice della convalida dell'arresto ha proposto ricorso per cassazione (art. 391 co. 4 c.p.p.) il Procuratore della Repubblica di Roma, denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della relativa motivazione. Il ricorrente evidenzia come vadano considerati erronei i giudizi del Tribunale sui presupposti di gravità delle condotte incriminate e di pericolosità dei loro autori in rapporto all'esame delle reali emergenze fattuali, coeve all'operazione di p.g. culminata nell'arresto in flagranza del xxxxx e del xxxxx. In punto di gravità dei fatti reato non può sottacersi che gli stessi sono stati scanditi da gesti reiterati di violenza verbale e fisica nei confronti dell'incaricato di pubblico servizio avvenuti in pubblico alla presenza di numerose persone e in modo apertamente plateale. In punto di pericolosità sociale degli arrestati non è revocabile in dubbio che la lora condotta ha dato luogo ad una situazione di elevato pericolo per l'ordine pubblico in ragione della potenziale estensibilità della vicenda alle molte altre persone presenti nella stazione della metropolitana e di numerosi altri manifestanti del gruppo di cui facevano parte i due arrestati. Il Tribunale ha in buona sostanza espresso un giudizio di merito sulla vicenda, omettendo di verificare l'esistenza, al momento dell'arresto, dei presupposti legittimanti, compiendo un'anomala rielaborazione postuma dell'operato della polizia giudiziaria (da domandarsi, se mai, al successivo processo di cognizione), basata su fatti diversi e ulteriori rispetto a quelli descritti nel verbale di arresto, piuttosto che un (solo e) facile controllo della situazione storica agli intervenuti ufficiali di p.g. Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Roma è fondato. Ai rilievi critici del ricorrente non fanno velo le osservazioni di merito enunciate nella memoria difensiva dell'imputato xxxxx (31.5.2010), che-tra l'altro-segnalano l'assenza di flagranza dei reati (non posta in discussione, però, dallo stesso Tribunale) e l'asserita inammissibilità dell'impugnazione perchè priva dell'indicazione del nome del giudice decidente e della relativa sezione del Tribunale in composizione monocratica (dati invece agevolmente ricavabili ex actis nella lora storicità). Del pari inconferente è il postumo dato rappresentato nella nota (14.5.2010) con cui l'imputato xxxxx comunica l'avvenuta definizione del processo di primo grado per il reato di oltraggio di cui all'art. 341 bis c.p. in luogo della resistenza in origine contestata (decreto penale di condanna 26.2.2010 g.i.p. Tribunale Roma). Emergenza, quest'ultima, che non vanifica l'interesse al  ricorso del pubblico ministero. Ripetutamente, infatti, questa S.C. ha affermato che l'interesse del p.m. per la cassazione dell'ordinanza di mancata convalida dell'arresto sussiste sia al fine di far emergere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza di non convalida che incide sullo stato di libertà personale dell'indagato, sia al fine di evitare che -in sede di fungibilità della detenzione (art. 657 c.p.p.)- l'indagato possa costituirsi, per eventuali reati in precedenza commessi, un'impropria riserva" di pena derivante dalla privazione della libertà personale senza titolo (cfr. Cass. Sez. I, 17.12.1998 n. 6481, Gessetto, rv. 212455). A ciò aggiungendosi, sotto quest'ultimo profilo, che l'interesse del p.m. potenzialmente si estende all'eliminazione dei presupposti per l'azionabilità di eventuale domanda di riparazione per ingiusta detenzione. D'altro canto l'interesse a ricorrere del p.m. non può non correlarsi anche all'esigenza di vedere comunque riconosciute correttezza e legittimità dell'operato della polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto non convalidato. E, per ciò stesso, all'esigenza -in via indiretta- di vedere riconosciute correttezza e legittimità dell'azione giudiziaria del proprio ufficio, che quell'operato della polizia giudiziaria ha condiviso e fatto proprio. Azione giudiziaria che si giustappone, in sinergia funzionale, all'attività della polizia giudiziaria, del cui svolgimento lo stesso p.m. (prima dell' udienza di convalida dell'arresto, che è in suo esclusivo potere richiedere ex art. 390 c.p.p.) effettua una previa diretta delibazione, che -in alternativa alla richiesta di convalida dell'arresto e di eventuale applicazione di una misura cautelare- può anche sfociare nell'immediata liberazione dell'arrestato (art. 389 c.p.p.). Come rileva il concludente Procuratore Generale in sede, nel perorare l'accoglimento del ricorso del p.m., palesi sono gli aspetti di incongruenza del percorsodecisionale enunciato nell'ordinanza impugnata e posti in luce dal ricorrente p.m. La latitudine e i limiti del giudizio di convalida dell'arresto implicano, come a più riprese chiarito da questa Corte regolatrice, che il giudice della convalida-verificato il previo rispetto dei termini di rito (artt. 386, 390 c.p.p.)- deve compiere una valutazione volta a chiarire l'esistenza del fumus commissi delicti allo scopo di stabilire se l'indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c. p. p., dovendosi escludere che tale valutazione investa l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero la responsabilità per i reati contestati attraverso un'indagine ricostruttiva degli episodi incriminati nei loro specifici elementi costitutivi, un siffatto accertamento essendo riservato alle successive fasi processuali. In tale prospettiva il giudice deve controllare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di una analisi di ragionevolezza coesa allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., senza prendere in esame gli aspetti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (v. da ultimo: Cass. Sez. 6, 28.3.2007 n. 24679, P.M. in proe. Adamo, rv. 235136; Casso Sez. 6, 5.2.2009 n. 6879, P.M. in proe. Perri, IV. 243072). Nel caso di specie deve, in primo luogo, osservarsi che, come puntualizza il concludente P.G. e diversamente da quanto erroneamente supposto dal Tribunale, ai fini della convalida dell'arresto non è necessaria la coesistenza dei requisiti della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto richiesti dall'art. 381 co. 4 c.p.p., come è agevole evincere dall'impiego della disgiuntiva "ovvero" per contrassegnare i due requisiti (cfr. Cass. Sez. 6.6.5.2009 n. 31281, Spennati, rv. 244680). In secondo luogo non può sottacersi che sia l’uno che l'altro requisito, non apprezzati al momento dell'effettivo intervento della p.g. e delle coeve scelte operative (esecuzione del facoltativo arresto), sono sorretti ciò una motivazione sommaria e incongrua, con la quale il Tribunale ha sovrapposto il proprio giudizio di merito alle valutazioni della p.g., delle quali non si è limitata a controllare la ragionevolezza (Cass. Sez. Sez. 5, 27.3.2009 n. 21577, P.M. in proc. Celona, v. 243885: "In tema di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che ne legittimavano l’adozione con una verifica 'ex ante', con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo 'status libertatis'. Ne deriva che il vaglio cui è chiamato il giudice in questa fase attiene soltanto alla verifica del ragionevole uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quando ravvisi la mancanza di ragionevolezza nell'uso degli stessi, deve fornire sui punto adeguata argomentazione giustificativa”). In vero la gravità della deliberata condotta aggressiva e lesiva dei due imputati è vagliata con meri stilemi lessicali, per di più non conducenti (l'essere i due arrestati dei manifestanti reduci da un corteo pacifico). Ancor più fragile ed evanescente è l'argomento con cui è ritenuta inesistente la pericolosità degli imputati, soprattutto se rapportata alle concrete modalità e alle altre circostanze dei fatti, (l'essere entrambi impiegati comunali stabili, evenienza che, se mai, varrebbe a rendere vieppiù ingiustificato il loro contegno). L'inosservanza degli illustrati canoni ermeneutici e la manifesta lacunosità motivazionale che caratterizzano il provvedimento con cui il Tribunale di Roma ha denegato la convalida dell'arresto dei due irnputati determinano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Annullamento da disporsi senza l'opzione del rinvio al Tribunale di Roma, atteso che il ricorso del p.m. ha avuto per oggetto una base del procedimento ormai ampiamente perenta, essendo finalizzato -come prima chiarito- a far valere la correttezza dell'operato degli ufficiali di p.g. che hanno eseguito l'arresto in flagranza del xxxxx e del xxxxx. Di tal che l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato per un nuovo esame finirebbe per sollecitare una pronuncia meramente formale, priva di significativi effetti giuridici (Cass. Sez. 1, 21.1.2009 n. 5983, P.M. in proc. Abdelsalarn, rv. 243358).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, sussistendo i presupposti per la convalida dell'arresto.

Roma, 16 giugno 2010