N. 1237/10  Reg.Dec. 
 

N.     1206    Reg.Ric. 
 

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso in appello n. 1206/2009 proposto da

#################### ####################

rappresentato e difeso dall’avv. -

c o n t r o

il MINISTERO DELL’INTERNO (Dipartimento della P.S.), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, è ope legis domiciliato;

e nei confronti

di #################### ####################, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sez. III int.), n. 1090 del 12 giugno 2009;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvo-catura dello Stato, per il Ministero appellato, depositati, rispettivamente, il 3 dicembre 2009 ed il 5 febbraio 2010;

     Vista la memoria di udienza depositata il 12 febbraio 2010 in difesa dell’appellante;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore il Consigliere Pietro Ciani;

     Uditi alla pubblica udienza del 23 febbraio 2010 l’avv. F. Castiello per l’appellante e l’avv. dello Stato Tutino per il Ministero appellato;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O   e   D I R I T T O

      Il presente contenzioso trae origine da una precedente vicenda processuale conclusasi con la decisione di questo C.G.A. n. 1034/07 del 24 ottobre 2007, nella quale si rappresenta che, con ricorso n. 3010/04 al T.A.R. di Catania, il ricorrente #################### ####################, appartenente alla Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore, sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, impugnava il provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della P.S., del 2 marzo 2004, con il quale il controinteressato, #################### ####################, veniva trasferito dalla Sottosezione autostradale di #################### alla Sottosezione Polizia Stradale di #################### ####################, quale Comandante, a decorrere dal 2 aprile 2002; provvedimento che veniva annullato con sentenza del T.A.R. Catania, II sezione, n. 24 del 15 gennaio 2004, perchè l’Amministrazione non si era pronunciata, prima di assumere detto provvedimento, sulle istanze del ricorrente tendenti ad ottenere il medesimo incarico, con la conseguenza che quel provvedimento difettava di una motivazione circa gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento di quelle istanze.

     A seguito di tale sentenza, il Ministero riesaminava la questione e conferiva nuovamente l’incarico al controinteressato ####################.

     Avverso quest’ultimo provvedimento, il ricorrente proponeva il ricorso n. 3010/04 avanti al T.A.R. di Catania.

     Venivano dedotti distinti motivi che affermavano la violazione di legge e l’inesistenza dei presupposti.

     Con sentenza n. 173/2005, il T.A.R. adito accoglieva il ricorso osservando che la scelta, contenuta nell’impugnato provvedimento, di confermare l’incarico al controinteressato, era fondata su quattro distinte argomentazioni, che si erano rivelate tutte legate a presupposti inesistenti:

1) in primo luogo, veniva fatto riferimento alla “maggiore qualifica e anzianità di servizio del ####################, in possesso della qualifica di sostituto commissario (mentre il #################### rivestiva quella di ispettore superiore S.U.P.S.)”; ma sotto tale profilo, come rilevato dal ricorrente, quella di «sostituto commissario» è una mera “denominazione”, nell’ambito della medesima qualifica di “ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza”, per cui si rivelava falso il presupposto che il controinteressato fosse in possesso di una “maggiore qualifica”;

2) dal raffronto tra i due curricula professionali sarebbe emerso che il #################### era in possesso di una più variegata esperienza professionale e, pertanto, aveva la necessaria competenza e professionalità per assumere l’incarico di responsabile di una sottosezione della Polizia stradale e di poter svolgere positivamente le relative funzioni; ma al riguardo, il ####################, in possesso di laurea in Giurisprudenza e di  abilitazione alla professione di avvocato, era più idoneo del #################### che invece era in possesso del solo diploma di scuola media di 1° grado, pur vantando una maggiore anzianità di servizio e una maggiore esperienza professionale;

3) il ricorrente #################### era stato in forza alla sottosezione di ####################, senza alcuna precedente esperienza di specialità, né di comando di reparto, eccezion fatta per quella di sostituzione del comandante nei periodi di assenza, tra l’altro limitati nel tempo; mentre invece il #################### aveva svolto la propria attività lavorativa presso la sottosezione di #################### dal 1982 al 1989, prima quale addetto e poi, dal settembre 1989 al maggio 1992, quale vice comandante e comandante; aveva diretto, inoltre, interinalmente il distaccamento di S. ---, di --- e da ultimo aveva svolto le funzioni di Comandante presso la sottosezione autostradale di ####################;

4) l’incarico in questione “deve essere affidato, al di là delle domande presentate, come da prassi consolidata e finora mai delegittimata da provvedimenti di giudici amministrativi, a dipendenti in possesso di determinati e peculiari requisiti, essendo in gioco la funzionalità ed il prestigio di un posto di Polizia”.

     Tuttavia, anche detti ultimi presupposti venivano ritenuti insussistenti.

     L’Amministrazione appellava la citata sentenza n. 173/2005, deducendo che il provvedimento impugnato avrebbe avuto natura discrezionale e perciò insindacabile nel merito.

     Si costituiva in giudizio il #################### riproponendo i seguenti motivi del ricorso introduttivo, dichiarati assorbiti in primo grado, e chiedendo il rigetto del ricorso in appello:

I - Violazione degli artt. 1, commi 1, 3, 7, 8 e 10 della legge 241/90 e art. 97 Cost..

II - Violazione dell’art. 31 comma quater D.lgs. 53/01.

     Con decisione n. 1034/07 del 24 ottobre 2007, il C.G.A. rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado con differente motivazione, avendo preso in esame, e giudicato fondato ed assorbente, il motivo relativo all’omesso avviso di avvio del procedimento al controinteressato ####################.

     Formatosi il giudicato di cui sopra, l’Amministrazione, in ottemperanza allo stesso, con provvedimento emesso il 4.6.2008, riconfermava il trasferimento del controinteressato dalla sottosezione autostradale di #################### alla sottosezione Polizia stradale di #################### ####################.

     Avverso detto provvedimento è insorto il #################### con ricorso notificato il 2.7.2008 all’Amministrazione, ed il 3.7.2008 al controinteressato e depositato il 9.7.2008.

     L’Amministrazione si è costituita in giudizio, producendo altresì documentazione, ed ha insistito per la legittimità degli atti.

     Con ordinanza n. 1177/2008 è stata rigettata la domanda cautelare.

     Il ricorrente ha prodotto memoria anche in replica alle deduzioni dell’Amministrazione.

     Il T.A.R. Catania, con sentenza n. 1090 del 12 giugno 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, avendo il ricorrente censurato solo parte della motivazione del provvedimento impugnato, per cui sarebbe sufficiente a sorreggere l’atto la ritenuta congruità della parte non denunciata per vizi di legittimità.

     Con l’appello in epigrafe, il #################### ha impugnato detta sentenza n. 1090/09 deducendone l’erroneità per i seguenti motivi:

“Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto - Travisamento - Incongruità e contraddittorietà della motivazione - Omessa pronuncia sui motivi di ricorso - Violazione art. 111 Cost. - Violazione art. 6 CEDU - Violazione del principio del giusto processo”.

      Il ricorrente ha contestato la motivazione con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento a firma del Capo della Polizia, datato 4.6.2007, con il quale veniva data esecuzione alla sentenza di questo C.G.A. n. 1034/2007 e veniva confermato il trasferimento del sostituto commissario #################### #################### dalla sottosezione di Polizia stradale di #################### a quella di #################### #################### .

      Quindi, ha ribadito i motivi di ricorso rappresentati in primo grado.

      Ha replicato l’Avvocatura dello Stato, per il Ministero appellato, per sostenere che la sentenza impugnata merita di essere confermata.

      La Difesa erariale ha evidenziato la netta superiorità dei titoli professionali vantati dal #################### rispetto a quelli, pur meritevoli di considerazione ma per un diverso impiego, posseduti dal ####################.

      Ha concluso per la reiezione dell’appello.

      Il Collegio ritiene che, ai fini del decidere, occorre integrare la documentazione agli atti, richiedendo il deposito di alcuni atti richiamati nel decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, in data 4 giugno 2008, con il quale, prestando ottemperanza al giudicato di cui alla decisione di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, n. 1034/07, veniva confermata l’originaria determinazione di assegnare al #################### la titolarità dell’incarico di Comandante della sottosezione della Polizia stradale di #################### ####################;

     I documenti di cui trattasi - peraltro richiamati a pag. 3 del suddetto decreto del Capo della Polizia del 4/6/2008 (ma non sono stati allegati) - sono i seguenti:

a) foglio in data 26/2/1992, con il quale la Direzione centrale delle specialità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza esprimeva parere negativo per l’assegnazione alla sottosezione Polizia stradale di Lamezia Terme del ####################, in quanto lo stesso, che in precedenza aveva prestato servizio in quel reparto, aveva dimostrato scarso interesse per il servizio Polizia stradale;

b) schede valutative redatte nei confronti del #################### nel periodo in cui ha prestato servizio presso la sottosezione di Polizia stradale di ---, di cui sopra alla lett. a);

c) foglio in data 1995, con il quale la suddetta Direzione centrale delle specialità evidenziava che il ####################, indicato per il comando della sottosezione autostradale di ####################, era elemento di sicuro affidamento ed esperienza, avendo già dato prova di grandi capacità con ottimi risultati nel settore della Polizia stradale;

d) schede valutative redatte nei confronti del ####################, allorché è stato impiegato nel settore della Polizia Stradale di cui sopra alla lett. c)

P. Q. M.

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone, riservandosi al definitivo ogni decisione nel merito e sulle spese, che il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, odierno appellato, faccia pervenire alla Segreteria di questo C.G.A. i menzionati documenti di cui sopra alle lettere a), b), c) e d), entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta comunicazione.

     Rinvia alla pubblica udienza del 24 novembre 2010.

     Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale nella camera di consiglio del 23 febbraio 2010 con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Guido Salemi, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

F.to: Pietro Ciani, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

                            Depositata in segreteria

 il  05 ottobre 2010