REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

la

Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Regionale

per l'Emilia-Romagna

in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria Pagliara

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio instaurato con il ricorso n. 41963/PM R.G. presentato da I. U., nato il OMISSIS, domiciliato in OMISSIS via OMISSIS, contro Il Ministero della Difesa nonché contro il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed il Comando Regione Carabinieri Emilia Romagna avverso la mancata applicazione della maggiorazione del 18% sulla indennità di ausiliaria e sull’assegno funzionale;

Nessuno presente per le parti alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente sig. I. U., già Maresciallo Aiutante UPS dei Carabinieri, cessato dal servizio permanente effettivo il 16 febbraio 1993, dal giorno successivo è stato richiamato in servizio fino a tutto il 16 febbraio 1997 e, quindi, collocato in ausiliaria, al termine della quale è stato posto in congedo nella riserva a decorrere dal 17 febbraio 2000.

Con il ricorso in esame – depositato presso la Segreteria della Sezione il 1° luglio 2009 - il sig. I. ha lamentato che l’Amministrazione, allo scadere del periodo di permanenza nell’ausiliaria, in sede di rideterminazione del trattamento di quiescenza non abbia calcolato nella base pensionabile né l’indennità di ausiliaria né l’assegno funzionale omettendo, così, di applicare su detti emolumenti la maggiorazione del 18% di cui all’art. 16 della legge n. 177 del 1976.

Riguardo all’indennità di ausiliaria, parte ricorrente menziona le disposizioni contenute nella legge n. 113 del 1954 (e successive modificazioni), ove si dispone, all’art. 69, che il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo e che allo scadere di detto periodo è liquidato un nuovo trattamento di quiescenza con il computo dello stesso e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all’atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell’indennità di ausiliaria di cui all’art. 67 della citata legge n. 113/54.

Contesta la procedura seguita dall’Amministrazione la quale, nel determinare il nuovo trattamento di pensione (ordinario definitivo), mentre ha provveduto ad accordare gli scatti biennali maturati in ausiliaria ed a maggiorarli del 18% ai sensi della legge n. 177 del 1976, non ha proceduto, invece, alla maggiorazione del 18% dell’indennità di ausiliaria, disattendendo ed ignorando il disposto dell’art. 69 della legge n. 113/1954 e successive modificazioni.

Richiama inoltre, a conferma della fondatezza del gravame, giurisprudenza di questa Sezione giurisdizionale (sentenza n. 084/01/M), deducendo che sul piano dell’interpretazione logico-sistematica del citato art. 69 l. n. 113/1954, come modificato dalla legge n. 224 del 1986, il termine “maggiorati” utilizzato dal legislatore non potrebbe assumere, all’interno dello stesso contesto normativo, un diverso significato a seconda che si tratti di aumenti biennali piuttosto che dell’indennità di ausiliaria così da indurre a collocare i primi e non anche la seconda nell’ambito degli elementi costitutivi della base pensionabile

Per ciò che concerne, poi, l’assegno di funzione, il ricorrente adduce che secondo l’art. 16 (Base pensionabile personale militare) della legge 29 aprile 1976, n. 177, sostitutivo dell’art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973 per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1986, n. 1092, “ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell’art. 54, penultimo comma, del citato d.P.R. n. 1092/73, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sotto indicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18%”.

Riporta, inoltre, le specifiche disposizioni sull’assegno funzionale pensionabile rispettivamente contenute nell’art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987 n. 472, e nell’art. 5 del d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147.

Chiede, pertanto, che questa Corte voglia: riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente al computo nella base pensionabile dell’indennità di ausiliaria e di funzione, con applicazione della percentuale di aumento del 18%, con liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria; condannare l’Amministrazione resistente alle spese di giudizio.

In data 21 agosto 2009 il Comando Regione Carabinieri Emilia Romagna ha trasmesso il fascicolo amministrativo relativo al sig. I., corredato di tutti gli atti emessi a favore dello stesso per la definizione della pratica di pensione ordinaria.

All’udienza odierna, nessuno presente per le parti, la causa è passata in decisione con conseguente lettura del dispositivo e fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 429, comma 1, secondo capoverso, c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Considerato in

DIRITTO

La controversia dedotta in giudizio concerne la possibilità di includere, in sede di riliquidazione del trattamento pensionistico, anche l’indennità di ausiliaria e l’assegno di funzione tra le voci sulle quali viene applicata la maggiorazione del 18% di cui all’art. 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (“Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza”).

Al riguardo si deve ricordare che secondo l’art. 16 (Base pensionabile personale militare) appena citato, sostitutivo dell’art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell’art. 54, penultimo comma, del citato d.P.R. n. 1092/73, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili, integralmente percepiti, indicati nello stesso art. 16 [a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall’art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall’art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall’art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all’art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751] è aumentata del 18% (primo comma); “agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile” (secondo comma).

Tanto premesso, si osserva come in passato questa Sezione si sia pronunciata in senso favorevole all’includibilità dell’indennità di ausiliaria nella base pensionabile e, quindi, alla applicabilità anche su tale emolumento della maggiorazione del 18%.

Al tempo stesso, va però rilevato che nella giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali centrali di appello di questa Corte si è andato consolidando un indirizzo di segno opposto che, privilegiando un’interpretazione strettamente legata al tenore letterale della normativa in questione, ha affermato l’impossibilità di computare l’indennità di ausiliaria nella “base pensionabile”, con conseguente esclusione della maggiorabilità (nella misura del 18%) dell’indennità medesima (ex pluribus Sezione I giurisdizionale centrale, 14 novembre 2007, n. 440; 29 ottobre 2007, n. 369; 18 ottobre 2007 n. 352; 17 ottobre 2007, n. 340; Sezione III giurisdizionale centrale, 8 gennaio 2007 n. 13).

A questo ultimo orientamento, ormai costante ed univoco, si ritiene di dovere aderire per evidenti ragioni di uniformità di indirizzo giurisprudenziale.

Ad analoghe conclusioni negative deve pervenirsi anche per quanto concerne l’applicabilità della discussa maggiorazione del 18% all’assegno di funzione introdotto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379 (recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1987 n. 468, e dall’art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), a favore, rispettivamente, degli appartenenti alle Forze Armate e degli appartenenti ai Corpi di Polizia.  

In proposito va osservato che l’assegno funzionale in discussione non soddisfa alcuna delle condizioni poste dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976, non essendo compreso tra gli assegni e indennità di cui al primo comma della norma appena citata e non essendo, inoltre, assistito dalla clausola espressa di valutabilità nella base pensionabile di cui al secondo comma della stessa norma.

Essendosi peraltro delineati, nella giurisprudenza di questa Corte, orientamenti interpretativi non univoci sulla inclusione o meno dell’assegno de quo nella base pensionabile, la questione controversa è stata rimessa (una prima volta nel dicembre 2003 ed una seconda volta nell’ottobre 2005) alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti le quali, con la sentenza n. 9/2006/QM del 28 settembre 2006, hanno affermato che “l’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art. 1 comma 9 del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art. 53, comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177”.

Ebbene, ritiene questo giudice che non vi siano ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consacrato nella surrichiamata pronuncia trattandosi, peraltro, di indirizzo ormai pacifico (v. da ultimo Corte dei Conti – Sezione II centrale d’appello, 11 febbraio 2010 n. 43; 24 novembre 2009, n. 537) già adottato in precedenza da questa Sezione: anche la pretesa volta ad ottenere l’inclusione nella base pensionabile – con conseguente maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177, sostitutivo dell’art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - dell’assegno funzionale di cui si discute, non è pertanto accoglibile.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso de quo va respinto siccome infondato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese giudiziali, stante la mancata costituzione delle Amministrazioni convenute.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

Respinge

il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna il 2 febbraio 2011.

Il giudice

(Francesco Maria Pagliara)

                                   f.to Francesco Maria Pagliara

Depositata in Segreteria il  03/03/2011

                        Il Direttore di Segreteria

                        f.to dr.ssa Nicoletta Natalucci

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,

DISPONE

Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

                                                                       Il Giudice Unico

                                                           (Francesco Maria Pagliara)

                                                           f.to Francesco Maria Pagliara

Depositato in Segreteria il giorno  03/03/2011

                                               Il Direttore della Segreteria

                                               f.to dr.ssa Nicoletta Natalucci

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.

Data 03/03/2011

                                               Il Direttore della Segreteria

                                               f.to dr.ssa Nicoletta Natalucci

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 94 2011 Pensioni 03-03-2011