REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco PEZZELLA Presidente
dott. Francesco D’ISANTO Consigliere – relatore
dott. Leonardo VENTURINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità promosso, dalla locale procura regionale, nei confronti di #################### ####################, nato a Napoli il 26.08.1968, rappresentato e difeso dall’avv. Debora #################### presso il cui studio in F--, è elettivamente domiciliato.
Visto l’atto introduttivo del giudizio, iscritto al n. 58608/R del registro di Segreteria.
Richiamata la determinazione presidenziale dell’11.10.2010, ritualmente notificata, concernente la data di fissazione dell’udienza.
Uditi, nella pubblica udienza del 16.02.2011, il cons. relatore, dott. Francesco D’ISANTO, il P.M., sost. proc. gen. dott. Paolo CREA, e l’avv. ####################.
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto introduttivo del procedimento, depositato l’8.07.2010, la Procura regionale ha citato in giudizio il sig. #################### #################### – all’epoca dei fatti, agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso l’ufficio di polizia di frontiera di ####################–#################### – per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della somma di euro 776,22 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
La citazione esplicita diffusamente l’incolpazione.
2. A seguito di informativa inviata dalla Procura della Repubblica di ####################, emergeva che il convenuto, nei giorni dall’otto al quindici luglio 2008, benché asseritamente infermo per lombosciatalgia (come da certificati medici), aveva intrapreso un viaggio di piacere all’estero.
L’agente #################### aveva, in precedenza, richiesto la concessione del congedo ordinario dal 7 al 31 luglio, ma ne aveva ottenute solo due settimane, decorrenti dal giorno 15.
3. L’Ufficio requirente – anche sulla scorta di quanto accertato in sede penale, atteso che nei confronti del predetto agente pende un procedimento per il reato di cui agli artt. 481 e 640 c.p. – ritiene che egli, con la sua condotta dolosa, abbia causato un danno all’erario (che quantifica in euro 776,22), conseguente alla percezione dei previsti assegni, pur non avendo prestato servizio nei giorni dall’otto al quindici luglio 2008.
4. Le argomentazioni difensive, contenute sia nelle controdeduzioni all’invito a dedurre sia, più propriamente, nella memoria prodotta in previsione dell’udienza, si incentrano essenzialmente:
- nell’ammissione dei fatti oggetto di contestazione, giustificabili, asseritamente, con il comportamento abnorme della linea gerarchica immediata che avrebbe tenuto, nella particolare circostanza, una condotta poco trasparente e contraria ai principi di buona amministrazione;
- su una diversa quantificazione del danno erariale, sia nell’importo unitario sia con riferimento al numero dei giorni di assenza dal servizio, e nella conseguente richiesta di C.T.U.;
- nella necessità di considerare l’utilità derivante all’Amministrazione dal non avergli rimborsato le spese già sostenute per il programmato viaggio.
5. L’attivazione del cosiddetto procedimento monitorio non ha avuto esito.
6. Nella fase dibattimentale:
- il P.M. precisa che i giorni considerati sono quelli reali (dal 9 al 15 luglio 2008), respinge la richiesta di compensazione, si rimette agli atti;
- la difesa, nell’insistere sull’errato calcolo dei giorni di assenza, si riporta agli atti, con particolare riferimento al comportamento dell’Amministrazione.
DIRITTO
1. L’azione attivata dalla Procura è fondata per i motivi di seguito indicati.
Ai fini della sussistenza dell’illecito amministrativo – contabile contestato al convenuto, va accertata la presenza delle ontologiche componenti strutturali dello stesso: la condotta, il danno erariale, il nesso di causalità, l’elemento psicologico.
Con riferimento alla condotta ed al nesso di causalità, appare evidente, tenuto anche conto delle argomentazioni difensive, che il fatto contestato è riconducibile al comportamento dell’####################, restando escluso il fatto fortuito o accidentale.
Analoghe considerazioni possono farsi per l’elemento psicologico, atteso che la condivisa tesi della Procura, circa la grave colpevolezza del citato convenuto, non può ritenersi inficiata dall’affermazione difensiva secondo cui il mancato tempestivo riscontro positivo, da parte della dirigenza, alla richiesta di ferie da lui inoltrata equivalesse ad un silenzio assenso. E’, infatti, di comune esperienza che, nell’ambito della pubblica amministrazione (e, segnatamente, in un Corpo di polizia), la programmazione delle attività istituzionali è regolata in modo cogente e dettagliato. Sono, quindi, da escludere singole ed autonome prospettazioni di impiego, anche in mancanza di esplicite decisioni da parte della dirigenza a ciò deputata, che, nel rispetto dei principi generali sulla gestione del personale, ha ampia discrezionalità nella turnazione tra i
giorni di servizio e quelli di riposo.
2. Così determinata la sua responsabilità, residua la determinazione del danno erariale, ovvero dell’importo risarcibile, che – con riferimento ai giorni di effettiva assenza dal servizio: quelli che vanno dall’otto al quindici luglio 2008 – si quantifica in euro 776,22, come da richiesta dell’ufficio requirente.
Prive di pregio solo le correlate ulteriori affermazioni difensive circa l’ipotetico vantaggio che sarebbe derivato all’Amministrazione dal non aver corrisposto all’#################### il rimborso delle spese già sostenute al momento in cui aveva avuto contezza del diniego delle ferie richieste.
Infatti – indipendentemente dalla decisiva circostanza che, nel caso in specie, il danno ed il vantaggio, avendo diversa derivazione, non sono compensabili – il Collegio ritiene che quest’ultimo potrebbe essere definito solo con un procedimento amministrativo che non risulta, tuttavia, attivato.
Sulla predetta somma è dovuta, in conformità all’indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dalla data di accredito dello stipendio relativo al mese di luglio 2008, fino al deposito della presente sentenza.
Dalla data di detta pubblicazione e fino all’effettivo pagamento, sono, altresì, dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, condanna #################### ####################, come sopra compiutamente identificato, al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della somma di Euro 776,22 (settecentosettantasei/22) nei termini specificati in motivazione.
Le spese di giudizio, a suo carico, si liquidano in euro 198,45.=(Euro centonovantotto/45.=).
Atteso che il giudizio risulta incardinato successivamente al 4 luglio 2009, la presente sentenza è redatta nei termini di cui al novellato art. 132 c.p.c.
Manda alla Segreteria per le incombenze di rito.
Così deciso, in ####################, nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2011.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to F. D’ISANTO F.to F. PEZZELLA

Depositata in Segreteria il 2 MAGGIO 2011
IL DIRIGENTE
F.to Paola Altini

 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
 TOSCANA Sentenza 152 2011 Responsabilità 02-05-2011

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