FORZE ARMATE   -   GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA   -   GUARDIA DI FINANZA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-12-2010, n. 8655
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Scrutinato in seconda valutazione per l'avanzamento a scelta dei Marescialli Capi dell'Arma dei Carabinieri al grado superiore di Maresciallo Aiutante s. UPS in relazione all'aliquota formata al 31 dicembre 2000, l'odierno appellante è stato giudicato idoneo ed inserito, col punteggio di 11,57, al n. #################### del quadro di avanzamento, in posizione non utile alla promozione.

2. - Avverso tale giudizio l'interessato è insorto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, articolando, con due distinti motivi, le seguenti censùre:

- alla formazione del giudizio espresso dalla commissione nei suoi riguardi hanno concorso la scheda valutativa (documento caratteristico n. 42 dell'anno 2000) ed il rapporto informativo (documento caratteristico n. 43 dell'anno 2000) relativi a periodi di servizio (rispettivamente 11.2.2000/13.10/2000 e 14.10.2000/31.12.2000), per i quali l'Arma avrebbe dovuto compilare, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 1431/1965, non due documenti caratteristici di valutazione ma uno solo (scheda valutativa);

- il giudizio impugnato non troverebbe conforto in puntuali indicazioni, da parte dell'Amministrazione, circa la "prevalenza di un servizio sull'altro" e circa le "modalità di incidenza quantitativa degli aspetti elencati" nel verbale n. 518/2001 della competente commissione.

3. - L'adìto T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe, ha con dovizia di argomenti respinto tutte le censure.

4. - Con ricorso notificato il 26 luglio 2005 e depositato il successivo 14 settembre, il militare ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, deducendone l'erroneità e la non correttezza quanto alle affermazioni poste a base della statuizione di reiezione di entrambi i motivi di illegittimità fatti valere con il ricorso introduttivo.

5. - Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione della Difesa, che, con memoria depositata in data 26 ottobre 2010, insiste per il totale rigetto dell'appello ex adverso formulato.

6. - Con memoria depositata in data 21 ottobre 2010 l'appellante ha svolto ulteriori precisazioni in fatto ed in diritto a sostegno delle sue tesi.

7. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 5 novembre 2010.

8. - Va, preliminarmente, rilevata l'intempestività, con riferimento al termine di presentazione delle memorie nel giudizio d'appello, della memoria depositata dall'appellato in data 26 ottobre 2010, la quale va pertanto espunta dagli atti di causa.

Quanto, infatti, al termine di deposito delle memorie e dei documenti nel giudizio d'appello, è orientamento consolidato quello, per cui non si può tener conto delle memorie o della documentazione depositata dalla parte dopo la scadenza del termine previsto per tali adempimenti dapprima dall'ordinanza generale del Presidente del Consiglio di Stato n. 38 del 1954 (che ha integrato l'art. 37 t.u. Cons. St.) e oggidì dall'art. 23 l. Tar, applicabile anche al giudizio d'appello; disciplina, questa, che, pur dopo l'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, continua a trovare applicazione per le udienze celebrate dopo il 16 settembre 2010, ma prima dello scadere dei sessanta giorni decorrenti da tale data (v. art. 2 dell'all.to 3 al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nonché orientamenti interpretativi di cui alla nota prot. n. 0019508 in data 27 settembre 2010 del Presidente del Consiglio di Stato).

Ed invero i términi in questione sono espressione del generale principio di rispetto del contraddittorio (a sua volta riconducibile al principio dell'equo processo di cui all'art. 6 conv. europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955 n. 848: Consiglio Stato, sez. V, 14 aprile 1997, n. 357; v. anche, da ultimo, sez. VI, 30 settembre 2008, n. 4699; sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2428; 18 marzo 2010, n. 620 e 9 luglio 2010, n. 4462), oltre che dell'esigenza di una piena salvaguardia dell'ordinato svolgimento del giudizio, quale espressione del principio dell'equo processo, che comporta la necessità che non solo le parti ma anche il Giudice siano messi in condizione di conoscere degli atti processuali con congruo anticipo rispetto al passaggio in decisione della causa (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 6586 del 27.10.2009).

9. - Venendo al proposto appello, esso è infondato e dev'essere respinto.

Nella sostanza l'appellante riproduce le censure articolate in primo grado, tacciando l'impugnata sentenza di essere incorsa in lacune e contraddizioni.

Per comodità conviene esaminare direttamente le doglianze sollevate in prime cure, che costituiscono il perimetro invalicabile del thema decidendum del presente giudizio.

9.1 - Premesso che l'avanzamento a scelta dei sottufficiali in servizio permanente comporta sempre e comunque un vero e proprio giudizio valutativo della commissione prevista dall'art. 31 legge n. 212 del 1983 - espressione della più ampia discrezionalità tecnico amministrativa dell'amministrazione militare - (cfr. Cons. St., sez. IV, 20 febbraio 1998, n. 308 e 22 giugno 2006, n. 3912) e che la valutazione delle commissioni si basa sul profilo di carriera del sottufficiale come risultante dalla documentazione personale dell'interessato, inammissibile si rivela il veduto primo mezzo di impugnazione, che non è rivolto avverso l'attività valutativa posta in essere dalla commissione permanente di avanzamento nello scrutinio di cui trattasi, quanto piuttosto avverso due documenti caratteristici facenti parte della documentazione personale del valutando (recanti i numeri d'ordine 42 e 43), per la cui redazione, secondo il ricorrente, "non sono ricorsi i presupposti", in quanto
l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere, a suo avviso, alla valutazione del periodo febbraio/dicembre 2000 con un'unica scheda valutativa.

Invero, tale censura non può ritenersi attinente alla procedura avanzamento in questione, ma alla documentazione caratteristica in essa presa in esame dalla Commissione, che esclusivamente su di essa, com'è noto, deve fondare il proprio convincimento; documentazione, quella sopra indicata, incontestatamente formata prima della chiusura dell'aliquota di ruolo e non impugnata dal ricorrente nei termini decadenziali decorrenti dalla formale comunicazione fattagliene dall'Amministrazione, rispettivamente in data 3 maggio e 1° giugno 2001.

Né può a lui giovare la tesi, secondo cui la "irregolarità procedimentale", nella quale sarebbe incorsa l'Amministrazione con la redazione dei due indicati documenti caratteristici, sarebbe divenuta lesiva solo nel momento in cui "ha causato l'esclusione del ricorrente dalla promozione al grado superiore", atteso che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, nel sistema delineato dalla legge 5 novembre 1962, n. 1695 e dal d.P.R. 5 ottobre 1965, n. 1431, i giudizii formulati sugli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dai superiori gerarchici con le schede valutative e con gli altri documenti periodici assolvono la funzione di illustrare gli episodi verificatisi nell'ambito della carriera, con l'indicazione delle più approfondite valutazioni dei compilatori in ordine alla personalità del militare ed alle qualità morali, culturali e professionali (Cons. St., Sez. IV, sent. n. 1014 del 01032006); sì che tali giudizii hanno autonoma
capacità lesiva, vanno pertanto tempestivamente impugnati per farne valere ogni eventuale vizio (di carattere sia sostanziale che procedimentale) e deve conseguentemente escludersi che possa farsene valere ogni eventuale illegittimità anche incidenter tantum, in sede di contestazione di successivi provvedimenti dell'Amministrazione (quale appunto, nel caso di specie, il contestato, susseguente, giudizio di avanzamento, cui ha partecipato l'interessato), che (anche) su quegli ormai consolidati documenti caratteristici siano fondati.

Le valutazioni periodiche sono, in conclusione sul punto, del tutto autonome - sotto il profilo sostanziale, procedimentale e processuale - sia le une dalle altre, che dai successivi provvedimenti assunti dall'Amministrazione sulla base di apprezzamenti confluiti in schede e rapporti informativi rimasti inoppugnati, con conseguente preclusione per l'interessato di far valere eventuali vizii di questi ultimi come vizii dei primi, non configurandosi, in particolare, i documenti caratteristici quali atti meramente endoprocedimentali della procedura di avanzamento, nella quale siano stati presi in considerazione.

9.2 - Venendo alla seconda doglianza, incentrata sulla violazione dei principii di trasparenza nella quale sarebbe incorsa l'Amministrazione nella misura in cui non avrebbe preordinato dei criterii obiettivi di valutazione nella procedura de qua e non avrebbe indicato né i criterii di prevalenza di un servizio sull'altro ai fini del giudizio di cui si tratta né le "modalità di incidenza quantitativa" degli aspetti presi in considerazione dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio, anch'essa si rivela priva di fondamento.

Vale in proposito ricordare che l'articolo 35 della legge 1051983, n. 212, recante le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle FFAA e della Guardia di finanza dispone che le commissioni esprimono i giudizii sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento (sulla base di una votazione numerica a maggioranza).

È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti e, successivamente, valutando i sottufficiali, "attribuendo a ciascuno di essi, da parte di ogni singolo componente la commissione stessa, un punto di merito" da 1 a 30 per ognuna delle tre categorie di titoli indicate nello stesso articolo e cioè: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

Aggiunge ulteriormente lo stesso articolo che le "somme dei punti" attribuiti per ciascun complesso di elementi valutativi sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando anche il centesimo e il relativo quoziente costituisce "il punto di merito".

Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila, quindi, il relativo quadro d'avanzamento.

Il settimo comma dello stesso articolo impone, infine, di dare comunicazione agli interessati, se idonei, "del punteggio conseguito" ovvero, se non idonei, delle "motivazioni del giudizio di non idoneità".

9.2.1 - Come si vede dal chiaro tenore della norma sopra riportata, essa non solo consente, ma addirittura impone, l'osservanza di un procedimento valutativo, il quale, superata la fase preliminare del giudizio di idoneità, è scandito attraverso operazioni valutative tutte incentrate su criterii espressivi esclusivamente matematici.

Proprio con riferimento alla formulazione del giudizio prevista soltanto in termini aritmetici, la giurisprudenza della Sezione è unanime nel senso di ritenere che l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 non abbia fatto venire meno le disposizioni sull'avanzamento del personale militare - per i sottufficiali il veduto art. 35, che come s'è visto affida alla commissione di avanzamento la valutazione complessiva degli scrutinandi espressi mediante punteggio numerico - caratterizzate da specifiche e puntuali previsioni di operazioni valutative scaturenti in un giudizio finale di merito non affidato a descrizioni letterali (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 725; idem, n. 7241 del 2002; id., n. 4074 del 2002; id., n. 1849 del 1999; id., n. 951 del 1998; id., n. 495 del 1998; da ultimo, Cons. St., IV, 6 luglio 2009, n. 4331).

Lo stesso prevalente orientamento precisa, in relazione al voto numerico attribuito da commissioni d'esame o di concorso, che la significatività delle espressioni numeriche del voto sotto il profilo della sufficienza motivazionale si connota, esattamente come nel caso degli scrutinii per l'avanzamento del personale militare dove è la stessa norma primaria a fissare la griglia degli elementi valutativi, anche in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criterii "di massima" di valutazione, che sovrintendono all'attribuzione del voto e che consentono di percepire con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto (cfr. Cons. St., sez. VI, 4 ottobre 2006, n. 5894), con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criterii di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto, ovvero della percezione di evidenti errori o palesi
incongruità o violazioni del procedimento (Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5769).

9.2.2 - Alla luce degli esposti principii, appare del tutto conforme al dettato legislativo l'attività posta in essere dall'Amministrazione nella procedura per cui si controverte, governata da criterii oggettivi e predeterminati di valutazione fissati, come detto, direttamente dalla legge secondo una articolazione per categorie di elementi di capacità, attitudine e professionalità del tutto idonei a configurare una griglia adeguatamente descrittiva dei meriti, entro la quale svolgere le concrete operazioni di giudizio, che peraltro nel caso all'esame hanno espressamente esplicitato, come risulta dal relativo verbale, la pluralità di elementi di giudizio, riferibili a quelli più generalmente indicati dal citato art. 35, che hanno costituito validi e sufficienti parametri di riferimento per l'attribuzione del punteggio numerico.

Né, come correttamente osservato dal T.A.R., v'è alcun bisogno, alla stregua del dettato legislativo, che detta attribuzione sia in qualche modo preceduta od accompagnata da una qualche "previa indicazione di valore... ponderale riferito agli elementi da prendere in considerazione", trattandosi di giudizii implicanti una ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2002 n. 4074; n, 2642 del 2000; n. 1398 del 1999; da ultimo, Cons. St., IV, 6 ottobre 2010, n. 7341).

Ed invero, il giudizio operato dalla Commissione costituisce la risultante di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti del militare, cosicché non è possibile per la Commissione stessa scindere i singoli elementi presi in considerazione all'interno di ciascuno dei complessi individuati dal legislatore per l'attribuzione del punteggio, per specificarne, come pretenderebbe l'appellante, la "incidenza quantitativa".

Va ricordato, inoltre, che l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo ed inscindibile quanto meno con riferimento a ciascuno dei "complessi" individuati dal legislatore) non ha specifica autonomia, ben potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione di valutazione e avanzamento (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4236 del 2003, 30 luglio 2002 n. 4074, 11 giugno 2002 n. 3251).

Nel giudizio di avanzamento, in definitiva, non è configurabile una autonomia valutativa per singoli elementi nel quadro di una mera sommatoria numerica (come sembra ritenere l'appellante), assumendo carattere prioritario quella valutazione complessiva finale ancorata ad elementi desumibili dalla documentazione caratteristica ma considerati nel loro insieme, tipica di un giudizio caratterizzato da amplissima discrezionalità.

9.2.3 - Dal complesso dei rilievi esposti emerge, come già sopra rilevato, la infondatezza anche del secondo motivo di appello, peraltro inammissibile laddove solleva un "profilo di arbitrarietà del giudizio della commissione esaminatrice nella valutazione del ricorrente" (ch'egli deduce dalla circostanza che "nel caso di specie i commissari... gli hanno assegnato tutti lo stesso punteggio"), trattandosi di profilo di doglianza del tutto assente nel ricorso di primo grado e dunque improponibile in appello in forza del noto divieto dello ius novorum in grado di appello, sancito dall'art. 345 cod. proc. civ.

9.3 - In conformità, infine, a consolidati orientamenti giurisprudenziali, da respingere è anche la richiesta di riforma della sentenza impugnata quanto alla liquidazione delle spese di giudizio posta a carico del soccombente.

In proposito, occorre invero ricordare che l'art. 91 c.p.c., nel disciplinare la condanna alle sperse di lite, codifica il principio della soccombenza, che si ha violazione dell'art. 91 c.p.c. medesimo unicamente allorchè il giudice ponga, anche parzialmente, le spese della parte soccombente a carico di quella vincitrice (del che non si discute nel caso di specie) e, infine, che l'apprezzamento del giudice in mérito alla liquidazione delle spese è connotato da ampia discrezionalità, come tale insindacabile in appello, fatta eccezione per il caso, come s'è visto non ricorrente nella fattispecie e comunque nemmeno prospettato dall'appellante, di condanna della parte totalmente vittoriosa o di liquidazione di somme palesemente eccedenti le spese sostenute od illogicamente superiori ai valori massimi previsti nelle tariffe professionali; sicché non appare censurabile, nella specie, la lamentata mancata compensazione delle spese.

10. - Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere integralmente compensate fra le parti, tenendo conto in particolare dell'assenza di valida attività difensiva da parte dell'Amministrazione appellata.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l'effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.