FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-04-2011, n. 2324
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Gli attuali appellanti, meglio in epigrafe generalizzati, tutti vicebrigadieri dell'Arma dei Carabinieri che hanno frequentato il corso trimestrale per vicebrigadieri tenutosi in Vicenza dal 16 settembre al 22 dicembre 1996, impugnavano innanzi al TAR per il Lazio il provvedimento n.25/r del 5 aprile 1997 con cui erano  promossi al grado di vicebrigadiere anziché a quello di maresciallo nonché il bando datato 1° aprile 1996 di indizione del 1° corso trimestrale per allievi vicebrigadieri.
L'adito giudice con sentenza n.5159/2005 rigettava i ricorsi dei predetti sottufficiali, ritenendoli infondati.
Avverso tale sentenza insorgono gli interessati che a sostegno dei gravami qui all'esame deducono, con un unico, articolato motivo (comune ad entrambi gli appelli in epigrafe) le seguenti censure:
Violazione degli artt.3,36 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art.46, comma 4 e dell'art.53, comma 1 del dlgs n.198/95; eccesso di potere; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata che ha contestato la fondatezza degli appelli dei quali chiede la reiezione.
All' udienza del 15 marzo 2011 le cause sono state ritenute per la decisione.Motivi della decisione
Gli  appelli in epigrafe, essendo proposti avverso la medesima sentenza ed avendo altresì in comune gli stessi mezzi d'impugnazione, vanno riuniti e  definiti con un'unica decisione.
I proposti gravami sono infondati e vanno conseguentemente respinti.
Gli attuali ricorrenti, sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri,  provenienti dal 1° corso trimestrale riservato agli appuntati scelti ed  appuntati dell'Arma, hanno impugnato, con distinti ricorsi, il provvedimento che li nomina, appunto vicebrigadieri- ruolo dei Sovrintendenti, con anzianità ed assegni dal 21 dicembre 1996 anziché Marescialli - ruolo degli Ispettori- grado in cui invece sono stati collocati i frequentatori del 6° corso trimestrale.
Per questo, al fine di ovviare alle "perverse conseguenze" di tale "diversificato trattamento" hanno proposto in primo  grado ricorso volto, in sostanza, ad ottenere il riconoscimento a conseguire il grado di Maresciallo (come avvenuto per i frequentatori del 6° corso trimestrale) sia fini giuridici che economici.
Il Tar per il Lazio ha respinto i relativi ricorsi sulla base di motivazioni che a questa Sezione appaiono meritevoli di condivisione e tali da resistere alle censure formulate con gli odierni appelli.
Con un solo, articolato mezzo d'impugnazione, gli  appellanti formulano, reiterando sostanzialmente le censure già dedotte  in prime cure, tre gruppi di doglianze che possono così riassumersi:
l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto della portata perequativa e di equiordinazione sottesa alla normativa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995 n.198, dettata in tema di ruoli, reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri,  lì dove ha fatto salva, con il non idoneo riferimento alla norma transitoria di cui all'art.46 del dlgs n.198/95, la posizione dei soli allievi del 6° corso e non quella degli allievi del 1° corso, ancorchè tutti posti nella stessa situazione;
la normativa di settore qui in rilievo non legittima la nomina a maresciallo per gli uni (i frequentatori del 6° corso trimestrale) a scapito degli altri (i frequentatori del 1° corso in questione) e l'interpretazione data sul punto dal TAR si rivela errata;
nella fattispecie, l'inserimento in ruoli e gradi  diversi di militari in analoga posizione di stato comporta sicuramente il contrasto con i principi di rango costituzionale di eguaglianza, perequazione retributiva, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
La Sezione non condivide tali argomentazioni.
In virtù della delega contenuta nell'art.3 della legge n.216 del 6 marzo 1992 è stato emanato il fondamentale decreto legislativo n.198 del 12 maggio 1995 che si occupa, tra l'altro, di apportare delle modifiche in ordine alle carriere non dirigente e non direttiva dell'Arma dei Carabinieri,  lì dove tale disciplina si ispira al criterio generale recato dalla delega ex art.3 citato di effettuare il riordino delle carriere, delle attribuzioni dei trattamenti economici, onde conseguire una disciplina omogenea, ferme restando le specificità di ciascuno degli status, con la  possibilità, nondimeno, di realizzare la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici attraverso l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche e gradi nonché relative dotazioni organiche.
In particolare, il configurato nuovo assetto organizzatorio come derivante dall'esercizio delle deleghe recate dalla citata legge n.216/92, secondo l'avviso espresso dal giudice di legittimità delle leggi è riconducibile ad una valutazione politica del legislatore non arbitraria e neppure manifestamente irragionevole (in tal senso Corte Costituzionale n.63 del 1/73/1998).
In tale contesto ordinamentale, si inquadrano le disposizioni normative che hanno definito le funzioni e i compiti delle due figure di status qui in rilievo, i brigadieri -sovrintendenti e i marescialli- ispettori, secondo una scelta organizzatoria che, stante i principi generali più volte ribaditi dalla Consulta (cfr ex multis ordinanza n.151 del 1999), deve ritenersi non irrazionale, in quanto frutto dell'ampio potere discrezionale rimesso al legislatore in tema di  inquadramento del personale e di articolazione delle qualifiche.
Dunque, il dlgs n.198 /95 agli artt.9, 10 e 11 prevede e descrive, rispettivamente il ruolo, le funzioni e l'immissione  nel ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri,  mentre agli artt 12,13 e 14 detta le regole riguardanti rispettivamente  il ruolo, le funzioni e l'immissione nel ruolo degli ispettori dell'Arma.
Per i primi sottufficiali (art. 11), relativamente alla quota del 30% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno la provvista avviene attraverso un concorso interno per titoli ed esami scritto riservato agli appuntati, ai carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi.
Per i secondi sottufficiali (art.14), l'immissione nel ruolo di ispettori avviene, sempre nell'ambito dell'aliquota del 30% dei posti disponibili nell'organico, mediante concorso interno di un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, previo superamento di apposito corso di durata non inferiore a mesi sei.
Viene, quindi, in rilievo il successivo art.46 (inserito nel capo I " norme transitorie") dal titolo "inquadramento nel  ruolo degli ispettori" che al comma n. 4 così espressamente dispone: " gli allievi già reclutati e da reclutare ai sensi della legge 28 marzo 1968 n.397 e successive modificazioni, che ultimeranno i corsi sino al 31 dicembre 1997, sono inquadrati al termine dei relativi corsi e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di maresciallo, dopo il personale già precedentemente inquadrato nello stesso grado ai sensi del comma 1, lettera d). Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3".
Ciò precisato, il punto qualificante della vicenda è quello di accertare la portata e i limiti di tale norma e di individuare, in particolare, quali sono i soggetti che si possono giovare del regime transitorio previsto dalle disposizioni legislative sopra riportate.
In relazione al suindicato dettato normativo, sono posizionate, in base al rapporto giuridico in controversia, due procedure selettive di reclutamento: l'una, indetta con bando del 1 aprile 1996, cui hanno partecipato gli odierni appellanti, volta a coprire le vacanze dei posti di sovrintendenti, a mezzo di concorso interno e corso di aggiornamento professionale (trimestrale) di cui all'art.11 del dlgs n.198/95; l'altra, risalente al 26 maggio 1994, diretta all'inquadramento di allievi sottufficiali dell'Arma nel ruolo degli ispettori.
L'art.46 in discorso, in base al suo testo letterale ha introdotto una ultrattività delle procedure concorsuali di reclutamento nel grado di maresciallo previste e disciplinate dalla legge 28 marzo 1968 n.397 poi oggetto di abrogazione da parte del dlgs.195/98 e al riguardo  corretta si rivela l'operato dell'Amministrazione di applicare il "beneficio" (recato dal 4° comma del suindicato articolo) dell'inquadramento nel ruolo degli ispettori alla procedura selettiva risalente al 26 maggio 1994 ove si consideri che la stessa procedura è anteriore all'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n.198/95 e risulta ancora in itinere al momento dell'efficacia della portata innovativa della predetta novella, inverandosi, così, le condizioni previste dalla norma in discussione per giovarsi del favor in  questione.
Non altrettanto può dirsi per la procedura selettiva di cui al 1° corso trimestrale, in quanto la stessa:
a) non si riferisce a procedure attivate (come quella per i marescialli) in vigenza della previgente normativa di cui alla legge n.397/68, abrogata dal dlgs.195/98 (il relativo bando di concorso è del 1 aprile 1996) e non può perciò essere ancorata al regime  transitorio previsto dal più volte summenzionato art.46;
è volta unicamente al reclutamento sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri secondo la normativa di tipo innovativo recata dal citato decreto legislativo n.198/95 all'art.11, per cui il concorso interno e il relativo corso trimestrale(frequentato dagli appellanti) sono propedeutici esclusivamente al conseguimento del grado di sovrintendente.
Alla luce della lettura coordinata delle norme passate in rassegna non appare invocabile (in quanto non configurabile) la dedotta violazione dei principi di rango costituzionale di eguaglianza, razionalità e imparzialità dell'azione amministrativa e neppure quale che sia disparità di trattamento, atteso che nella specie non vengono in rilievo situazioni paritarie per le quali sarebbe stato adottato, a livello legislativo, un diversificato trattamento economico e  di status.
Nella specie, invero, deve rilevarsi che con gli atti impugnati l'Amministrazione si è limitata a dare correttamente oltreché legittimamente applicazione a disposizioni normative (che non rivelano in sé profili di incostituzionalità), con l'approntamento di misure organizzatorie volte proprio ad assicurare la razionalità della situazione ordina mentale riguardante la carriera dei sottufficiali dell'Arma.
D'altra parte, come peraltro pure acutamente fatto notare dal primo giudice, la differenza ontologica delle situazioni qui poste a raffronto è confermata dai differenti programmi didattici che contrassegnano, rispettivamente il corso per l'inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti e quello per l'inquadramento nel ruolo degli ispettori, calibrati,quanto al tipo ed intensità delle conoscenze professionali, opportunamente per due differenti gradi della gerarchia militare qui in rilievo (sovrintendenti  ed ispettori dell'Arma)
In forza delle suesposte considerazioni gli appelli all'esame si appalesano infondati, meritando le osservazioni e prese conclusioni del giudice di primo grado integrale conferma.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti, li Riunisce e li Rigetta.
Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.