GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. III, Sent., 22-02-2011, n. 1109
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.- Il Ministero dell'Interno ha appellato la sentenza (n. 1990 del 24 settembre 2010) con la quale il TAR per la Puglia, sede di ####################, ha annullato il diniego opposto dal Comandante della Polizia di Stato, in data 14 aprile 2006, alla istanza dell'ispettore di Polizia ####################., in servizio presso la Questura di ####################, volta ad ottenere il trasferimento, per gravi motivi, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del DPR 335/1982, presso gli Uffici della Polizia di Stato della provincia di ####################.

2.- Come si rileva dagli atti, la Polizia di Stato, con successivo provvedimento della Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio dirigenti, direttivi ed ispettori n. 333 - C/I 1700/0/5 del 4 settembre 2006, ha nuovamente respinto, in sede di riesame e con atto ampiamente motivato, la domanda di trasferimento presentata dall'Ispettore M..

Tale nuovo diniego è stato impugnato dall'Ispettore M. con altro ricorso (n. 1894 del 2006) che risulta tutt'ora pendente presso il TAR di #################### che ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 98 del 25 Gennaio 2007.

3.- Alla luce di tale circostanza, considerato che l'interesse dell'Ispettore M. si è oramai spostato sulla sorte di tale rinnovato diniego (nonché sulla sorte dell'ulteriore atto - impugnato presso il TAR di #################### con il ricorso n. 582 del 2007 - con il quale gli è stato negato il trasferimento anche ai sensi della legge n. 104 del 1992), deve essere dichiarata l'intervenuta sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto davanti al TAR per la Puglia (oggetto della decisione appellata). Infatti l'accoglimento di tale ricorso non può produrre più alcun risultato utile per l'Ispettore M. tenuto conto che il diniego impugnato è stato sostituito da altro successivo provvedimento di diniego a seguito del rinnovato esercizio del potere.

4.- Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio, la carenza di interesse in ordine all'annullamento del provvedimento originariamente impugnato comporta la dichiarazione di improcedibilità non soltanto dell'appello ma anche dell'originario ricorso proposto davanti al giudice di primo grado e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (fra le più recenti Consiglio di Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7000).

Si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 377 del 2011), dichiara l'improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza d'interesse e, per l'effetto, annulla senza rinvio l'appellata sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sezione staccata di ####################, Sezione III, n. 1990 del 24 settembre 2010.

Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.