REPUBBLICA ITALIANA        173/2011/A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.  Vito MINERVA

Presidente

Dott.ssa Maria FRATOCCHI

Consigliere

Dott. Mauro OREFICE

Consigliere relatore

Dott. ssa Rita LORETO

Consigliere

Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA

Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 32595 del registro di Segreteria, proposto dal sig. ####################, rappresentato e difeso dall’avv. Ranieri Roda,  avverso la sentenza n. 232/2007, depositata il 15 marzo 2007, della Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, resa nei confronti del medesimo.

Visti tutti gli atti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 22 marzo 2011, il relatore Consigliere Mauro Orefice; l’avv. Ranieri Roda per parte appellante; non presente  parte appellata.

considerato in

FATTO

Con l’originario ricorso introduttivo del giudizio, l'Isp.re  Capo del Corpo Forestale dello Stato ####################, nel chiedere l'accertamento del diritto a percepire la pensione privilegiata per le infermità “Duodenite cronica pregressa ulcerosa” e “Flebopatia varicosa arti inferiori”, ha osservato che l'operato dell'Amministrazione sarebbe stato viziato da violazione e falsa applicazione dell'art. 67 commi 1 e 2 TU 1092/73 e dell'art.5, comma 6 D.L. 387/67. A suo avviso, infatti, al Corpo Forestale dello Stato sarebbe applicabile la normativa di favore in tema di trattamento pensionistico di privilegio del personale militare estesa al personale delle Forze di Polizia, considerato che l'art.16, comma 2, legge 121/81 ha attribuito al personale del Corpo Forestale le funzioni di “forze di polizia”.

Ne conseguirebbe che la pensione privilegiata dell'istante sarebbe soggetta alla disciplina del personale militare di cui all'art.67 DPR 1092/73, alla cui stregua il relativo diritto è riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito della inabilità al servizio, che, invece, è richiesto dall'art.64 DPR cit. per il personale civile dello Stato.

Con l’impugnata sentenza, il Giudice di prima istanza ha respinto la domanda del sig. Morra ritenendo che il Corpo Forestale dello Stato non è considerato dal legislatore personale militare e che, pertanto, non può essere destinatario della diversa norma di cui all'art.67 del DPR n. 1092/1973, neppure facendo richiamo alla disposizione di cui all'art.16, comma 2, legge 121/81.

La sentenza de qua è stata impugnata dall’interessato con atto depositato il 23 maggio 2008, con il quale il medesimo, insistendo nel merito delle proprie tesi, ha sostenuto la violazione degli artt. 61 e 75 del citato DPR n. 1092/1973.

In occasione dell’odierna udienza, parte appellante si è riportata agli atti scritti.

Ritenuto in

DIRITTO

Per quanto concerne la reiezione della domanda di pensione privilegiata di cui è causa, il Collegio osserva che l'appello è fondato e deve essere accolto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. III centrale n. 285/2003 e n. 473/2005) formatasi in relazione ad analoghe controversie concernenti il personale della Polizia di Stato, ma applicabili anche al personale del Corpo forestale dello Stato attesa l'equiparazione del relativo trattamento pensionistico a quello del personale militare ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma terzo e 75 del D.P.R. 1092/1973.

Ciò posto, e considerato che il provvedimento impugnato dal B. è stato emesso sulla base dell'erroneo presupposto dell'applicabilità dell'art. 64 del DPR 1092/1973., la questione demandata all'esame di questo giudice concerne, in sostanza, l'interpretazione da dare agli artt. 64 e 67 del DPR 1092 citato, nel senso di valutare se gli stessi disciplinano disgiuntamente ovvero congiuntamente i presupposti per la concessione di trattamento privilegiato ordinario nei confronti del personale civile e del personale militare.

Orbene, la tesi posta a base della sentenza impugnata e volta a dimostrare che il trattamento privilegiato nel caso di specie deve essere subordinato non solo alla circostanza che la lamentata infermità venga riconosciuta dipendente da c.s. (e, si intende, ascrivibile a categoria di pensione ), ma altresì alla circostanza che la stessa abbia reso il dipendente inidoneo al servizio, appare difficilmente sostenibile in quanto la disposizione di cui all'art. 67, espressamente riferita al trattamento privilegiato dei militari, indica in se stessa (e tale indicazione non può che considerarsi esaustiva) tutti i presupposti in presenza dei quali il trattamento privilegiato per i militari può essere concesso.

E poiché tra i detti presupposti non vi è quello dell'inidoneità al servizio (esclusione dettata in relazione al particolare status del militare che ne presuppone l'assoluta integrità psico-fisica) e poiché, ancora, non appare possibile integrare una disposizione, a carattere sicuramente eccezionale, con un quid tratto da una disposizione di carattere indubbiamente generale, deve concludersi nel senso che il trattamento privilegiato dei militari (e, quindi, per quanto in precedenza precisato, del personale del Corpo Forestale dello Stato) non è subordinato alla circostanza che l'infermità sofferta abbia determinato l'inidoneità al servizio del soggetto interessato.

Pertanto, il Collegio, nel ritenere che la causa vada delibata in merito alla richiesta dell’interessato relativa alla concessione della pensione privilegiata e osservando che la questione attiene ad un punto involgente questioni di fatto e sul quale non vi è pronuncia, dispone la restituzione degli atti al Giudice di I grado, affinché, alla luce di quanto deciso da questo Collegio relativamente all’applicabilità alla fattispecie dell’art. 67 del DPR 1092/73, assuma, cognita causa, le relative determinazioni in ordine alla concedibilità ed alla misura della stessa del trattamento pensionistico a favore dell’interessato.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie l’appello statuendo, per gli effetti, l’applicabilità alla fattispecie di causa dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973  e rinvia gli atti al primo giudice ai fini delle consequenziali determinazioni in punto di concessione della pensione di privilegio.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2011.

L’estensore

Il Presidente

F.to  Mauro OREFICE

F.to  Vito MINERVA

 

 

Depositata in Segreteria il  19/04/2011

Il Dirigente

F.to Massimo BIAGI

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Presidente

F.to Vito MINERVA 

 

In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

Il Dirigente

F.to Massimo BIAGI     19/04/2011

 

 

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA APPELLO Sentenza 173 2011 Pensioni 19-04-2011