T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 573
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il  ricorrente, agente del Corpo Forestale dello Stato, era assegnato, fino  a poco tempo addietro, al Comando Stazione di ####################. Tale sede lavorativa, unitamente al Comando Stazione di #################### e di ####################,  è stata soppressa con D.C.C. del 13.7.2010, provvedimento con il quale è  stata istituita la Stazione di ####################.
Il ricorrente precisa che prima del citato provvedimento di riforma dei distaccamenti territoriali, era reso edotto, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, degli imminenti mutamenti logistici ed invitato ad esprimere l'eventuale gradimento in ordine alla nuova collocazione lavorativa.
Il ricorrente, in particolare, esprimeva, con dichiarazione di data 25.2.2010, il proprio assenso al trasferimento presso l'istituenda Stazione di #################### e, con successiva nota del 2.3.2010, il Comando Regionale del Corpo Forestale proponeva questa quale prossima sede di assegnazione per il medesimo. Seguiva, quindi, il  decreto di assegnazione alla Stazione di ####################, decreto che attestava  l'insussistenza del diritto alla percezione dell'indennità di cui all'art. 1 legge n. 100/1987.
A detta del ricorrente, tale ultimo provvedimento, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'indennità in questione, si appalesa illegittimo e, conseguentemente,lo stesso lo impugna, chiedendone, previa sospensione cautelare, l'annullamento in parte qua e denunciano i seguenti vizi: " violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L.100/1987, art. 3 L. 241/1990 per inosservanza dell'obbligo di motivazione. Eccesso di potere sub specie di travisamento ed erronea valutazione degli atti, illogicità ed ingiustizia manifesta."
Resiste in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale chiede  che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile e comunque rigettato per infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 755, assunta alla Camera di Consiglio del 21 ottobre 2010, è stata concessa la sospensioni cautelare  del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
Il ricorrente lamenta, essenzialmente, il mancato riconoscimento del trattamento economico di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100,  recante "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare", in estensione di analogo trattamento già previsto per i magistrati dall'art. 13 legge 2 aprile 1979 n. 97,  dal primo espressamente richiamato, applicabile al caso di collocamento, per esigenze d'ufficio, del personale presso altro contesto lavorativo. Infatti, in presenza del trasferimento "d'autorità"  sorge il diritto all'indennità prevista dalla norma citata, ogniqualvolta il mutamento logistico sia prioritariamente teso a soddisfare l'interesse dell'Amministrazione di appartenenza.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
L'art.1, comma primo, della richiamata legge n. 100/1987 così dispone: " A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. "
La norma, che riconosce il diritto al trattamento  economico in questione in considerazione dei disagi che il cambiamento di sede cagiona al personale trasferito, collega il riconoscimento dell'indennità stessa al fatto che il trasferimento avvenga "d'autorità", con esclusione, quindi, dei trasferimenti a domanda.
Il discrimine tra trasferimento d'autorità (o d'ufficio) e trasferimento a domanda del personale militare in questione  deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale del dipendente; per cui, nel primo caso, il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2007, n. 6664).
Proprio in considerazione di tale diversità, è stato, altresì, rilevato che nel caso di un trasferimento qualificabile,  in base al criterio sopra esposto,"d'ufficio", non è sufficiente, ai fini di una sua diversa qualificazione giuridica, l'esistenza di una dichiarazione di disponibilità al movimento da parte dell'interessato, atteso che ciò che rileva, agli effetti della differenza fra trasferimento a domanda e trasferimento d'ufficio, è la diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, con la  conseguenza che -come sopra ricordato - quando il trasferimento è disposto per soddisfare un interesse specifico dell'amministrazione, al militare trasferito spetta l'indennità di cui all'art. 1, legge 10 marzo 1987 n. 100. (Consiglio di Stato, sez., VI, 27 novembre 2008, n. 5867; id, 22 dicembre 2007, 6611).
Tanto premesso in linea generale, si rileva che con d.C.C. del 13.7.2010, il Capo del Corpo Forestale dello Stato decretava la soppressione delle stazioni di ####################, di #################### e  di ####################, in considerazione del fatto che tali "misure possono giovare all'efficienza del servizio di controllo del territorio, sia tramite la formazione di reparti più consistenti in conseguenza della semplificazione e razionalizzazione organizzativa, sia in virtù della ridefinizione della circoscrizioni dei presidi".
In precedenza, con comunicazione del 2.3.2010 del  Comando regionale della Calabria diretta all'Ispettorato Generale CFS, esposte le ragioni alla base della programmata riorganizzazione, erano proposte le chiusure, le aggregazioni e le modifiche dei Comandi interessati alla riorganizzazione, oltre che le istituzioni dei nuovi Comandi. In tale nota era anche indicato il "trasferimento d'ufficio" del personale interessato alle modifiche, con l'indicazione del nominativo, tra gli altri, del ricorrente.
Non c'è dubbio, pertanto, che i trasferimenti posti in essere a seguito della chiusura, tra gli altri, del Comando di #################### -sede di servizio del ricorrente -, siano da considerarsi a  tutti gli effetti trasferimenti "d'autorità", in quanto conseguenti e rispondenti ad un interesse specifico dell'Amministrazione, e, più specificamente, all'interesse pubblico alla maggiore efficienza e funzionalità del servizio, oltre che alla semplificazione e razionalizzazione organizzativa attuata tramite la ridefinizione delle circoscrizioni e dei presidi.
Per le ragioni esposte in precedenza, non muta la  qualificazione giuridica di trasferimento d'ufficio il fatto che il ricorrente abbia prestato assenso, a seguito di espressa richiesta, al trasferimento presso l'istituendo Comando di ####################: infatti, ai fini della qualificazione dei trasferimenti, ciò che rileva è l'atteggiarsi dei contrapposti interessi in gioco, con la conseguenza che quando il trasferimento è disposto per realizzare l'interesse pubblico - come nel caso in esame - e non per soddisfare un interesse privato riconosciuto compatibile con le esigenze dell'Amministrazione, il trasferimento deve essere considerato d'autorità.
Del resto, lo stesso tenore letterale dell'assenso prestato dal ricorrente non lascia dubbio in ordine al fatto che quello in esame non possa essere considerato quale trasferimento a domanda. Il ricorrente, infatti, nell'accettare la sede proposta, espressamente dichiara "In relazione alla possibilità di essere trasferito d'autorità per esigenze di servizio all'istituendo Comando Stazione Forestale di ####################", rendendo con ciò evidente che il  trasferimento avviene esclusivamente per realizzare l'interesse specifico dell'Amministrazione.
Non è, infine, condivisibile la prospettazione offerta dalla difesa erariale in ordine alla applicabilità al caso qui in esame della norma contenuta nell'art. 1, comma 209, legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto che l'art. 13 della legge n. 97/1979 si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede, la domanda o  la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.
La norma invocata, infatti, riferendosi espressamente all'art. 13, riguarda esclusivamente gli appartenenti alla  magistratura, per le ipotesi ivi contemplate e non consente una trasposizione generalizzata delle previsioni da essa contenute ad ipotesi del tutto differenti, in forza unicamente del collegamento operato dal richiamo di cui all'art. 1 della legge n. 100/1987.  Infatti, ove il legislatore avesse inteso un ambito di applicazione della norma ulteriore e più ampio, il tenore letterale della norma stessa sarebbe stato del tutto diverso.
Alla luce di quanto esposto e in considerazione del fatto che il trasferimento in questione deve essere considerato d'autorità, al ricorrente spetta, in presenza delle altre condizioni stabilite dal citato art. 1, legge n. 100/1987, l'indennità dal medesimo articolo prevista.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del punto 2 dell'art. 1 del provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone che la nuova assegnazione "non da diritto alla corresponsione della indennità di cui alla legge 100/87 e successive modifiche".
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in  epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.