T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 573
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il ricorrente, agente del Corpo Forestale dello Stato, era assegnato, fino a
poco tempo addietro, al Comando Stazione di ####################. Tale sede
lavorativa, unitamente al Comando Stazione di #################### e di
####################, è stata soppressa con D.C.C. del 13.7.2010, provvedimento
con il quale è stata istituita la Stazione di ####################.
Il ricorrente precisa che prima del citato provvedimento di riforma dei
distaccamenti territoriali, era reso edotto, da parte dell'Amministrazione di
appartenenza, degli imminenti mutamenti logistici ed invitato ad esprimere
l'eventuale gradimento in ordine alla nuova collocazione lavorativa.
Il ricorrente, in particolare, esprimeva, con dichiarazione di data 25.2.2010,
il proprio assenso al trasferimento presso l'istituenda Stazione di
#################### e, con successiva nota del 2.3.2010, il Comando Regionale
del Corpo Forestale proponeva questa quale prossima sede di assegnazione per il
medesimo. Seguiva, quindi, il decreto di assegnazione alla Stazione di
####################, decreto che attestava l'insussistenza del diritto alla
percezione dell'indennità di cui all'art. 1 legge n. 100/1987.
A detta del ricorrente, tale ultimo provvedimento, nella parte in cui non
prevede l'applicazione dell'indennità in questione, si appalesa illegittimo e,
conseguentemente,lo stesso lo impugna, chiedendone, previa sospensione
cautelare, l'annullamento in parte qua e denunciano i seguenti vizi: "
violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L.100/1987, art. 3 L. 241/1990 per
inosservanza dell'obbligo di motivazione. Eccesso di potere sub specie di
travisamento ed erronea valutazione degli atti, illogicità ed ingiustizia
manifesta."
Resiste in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, con il patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, la quale chiede che il ricorso sia dichiarato
inammissibile, irricevibile e comunque rigettato per infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 755, assunta alla Camera di Consiglio del 21 ottobre 2010, è
stata concessa la sospensioni cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011, il ricorso è stato trattenuto in
decisione.Motivi della decisione
Il ricorrente lamenta, essenzialmente, il mancato riconoscimento del trattamento
economico di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, recante "Norme
relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare", in
estensione di analogo trattamento già previsto per i magistrati dall'art. 13
legge 2 aprile 1979 n. 97, dal primo espressamente richiamato, applicabile al
caso di collocamento, per esigenze d'ufficio, del personale presso altro
contesto lavorativo. Infatti, in presenza del trasferimento "d'autorità" sorge
il diritto all'indennità prevista dalla norma citata, ogniqualvolta il mutamento
logistico sia prioritariamente teso a soddisfare l'interesse
dell'Amministrazione di appartenenza.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
L'art.1, comma primo, della richiamata legge n. 100/1987 così dispone: " A
decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver
trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico
previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito
dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. "
La norma, che riconosce il diritto al trattamento economico in questione in
considerazione dei disagi che il cambiamento di sede cagiona al personale
trasferito, collega il riconoscimento dell'indennità stessa al fatto che il
trasferimento avvenga "d'autorità", con esclusione, quindi, dei trasferimenti a
domanda.
Il discrimine tra trasferimento d'autorità (o d'ufficio) e trasferimento a
domanda del personale militare in questione deve cogliersi nel diverso rapporto
che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale
del dipendente; per cui, nel primo caso, il trasferimento è reputato
indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo è solo
riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. (Consiglio di Stato,
sez. VI, 27 dicembre 2007, n. 6664).
Proprio in considerazione di tale diversità, è stato, altresì, rilevato che nel
caso di un trasferimento qualificabile, in base al criterio sopra
esposto,"d'ufficio", non è sufficiente, ai fini di una sua diversa
qualificazione giuridica, l'esistenza di una dichiarazione di disponibilità al
movimento da parte dell'interessato, atteso che ciò che rileva, agli effetti
della differenza fra trasferimento a domanda e trasferimento d'ufficio, è la
diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, con
la conseguenza che -come sopra ricordato - quando il trasferimento è disposto
per soddisfare un interesse specifico dell'amministrazione, al militare
trasferito spetta l'indennità di cui all'art. 1, legge 10 marzo 1987 n. 100.
(Consiglio di Stato, sez., VI, 27 novembre 2008, n. 5867; id, 22 dicembre 2007,
6611).
Tanto premesso in linea generale, si rileva che con d.C.C. del 13.7.2010, il
Capo del Corpo Forestale dello Stato decretava la soppressione delle stazioni di
####################, di #################### e di ####################, in
considerazione del fatto che tali "misure possono giovare all'efficienza del
servizio di controllo del territorio, sia tramite la formazione di reparti più
consistenti in conseguenza della semplificazione e razionalizzazione
organizzativa, sia in virtù della ridefinizione della circoscrizioni dei
presidi".
In precedenza, con comunicazione del 2.3.2010 del Comando regionale della
Calabria diretta all'Ispettorato Generale CFS, esposte le ragioni alla base
della programmata riorganizzazione, erano proposte le chiusure, le aggregazioni
e le modifiche dei Comandi interessati alla riorganizzazione, oltre che le
istituzioni dei nuovi Comandi. In tale nota era anche indicato il "trasferimento
d'ufficio" del personale interessato alle modifiche, con l'indicazione del
nominativo, tra gli altri, del ricorrente.
Non c'è dubbio, pertanto, che i trasferimenti posti in essere a seguito della
chiusura, tra gli altri, del Comando di #################### -sede di servizio
del ricorrente -, siano da considerarsi a tutti gli effetti trasferimenti
"d'autorità", in quanto conseguenti e rispondenti ad un interesse specifico
dell'Amministrazione, e, più specificamente, all'interesse pubblico alla
maggiore efficienza e funzionalità del servizio, oltre che alla semplificazione
e razionalizzazione organizzativa attuata tramite la ridefinizione delle
circoscrizioni e dei presidi.
Per le ragioni esposte in precedenza, non muta la qualificazione giuridica di
trasferimento d'ufficio il fatto che il ricorrente abbia prestato assenso, a
seguito di espressa richiesta, al trasferimento presso l'istituendo Comando di
####################: infatti, ai fini della qualificazione dei trasferimenti,
ciò che rileva è l'atteggiarsi dei contrapposti interessi in gioco, con la
conseguenza che quando il trasferimento è disposto per realizzare l'interesse
pubblico - come nel caso in esame - e non per soddisfare un interesse privato
riconosciuto compatibile con le esigenze dell'Amministrazione, il trasferimento
deve essere considerato d'autorità.
Del resto, lo stesso tenore letterale dell'assenso prestato dal ricorrente non
lascia dubbio in ordine al fatto che quello in esame non possa essere
considerato quale trasferimento a domanda. Il ricorrente, infatti,
nell'accettare la sede proposta, espressamente dichiara "In relazione alla
possibilità di essere trasferito d'autorità per esigenze di servizio
all'istituendo Comando Stazione Forestale di ####################", rendendo con
ciò evidente che il trasferimento avviene esclusivamente per realizzare
l'interesse specifico dell'Amministrazione.
Non è, infine, condivisibile la prospettazione offerta dalla difesa erariale in
ordine alla applicabilità al caso qui in esame della norma contenuta nell'art.
1, comma 209, legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto che l'art. 13
della legge n. 97/1979 si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di
sede, la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai
magistrati per il cambiamento della sede di servizio è da considerare, ai fini
del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione,
come domanda di trasferimento di sede.
La norma invocata, infatti, riferendosi espressamente all'art. 13, riguarda
esclusivamente gli appartenenti alla magistratura, per le ipotesi ivi
contemplate e non consente una trasposizione generalizzata delle previsioni da
essa contenute ad ipotesi del tutto differenti, in forza unicamente del
collegamento operato dal richiamo di cui all'art. 1 della legge n. 100/1987.
Infatti, ove il legislatore avesse inteso un ambito di applicazione della norma
ulteriore e più ampio, il tenore letterale della norma stessa sarebbe stato del
tutto diverso.
Alla luce di quanto esposto e in considerazione del fatto che il trasferimento
in questione deve essere considerato d'autorità, al ricorrente spetta, in
presenza delle altre condizioni stabilite dal citato art. 1, legge n. 100/1987,
l'indennità dal medesimo articolo prevista.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento
del punto 2 dell'art. 1 del provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone
che la nuova assegnazione "non da diritto alla corresponsione della indennità di
cui alla legge 100/87 e successive modifiche".
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente
giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato come da
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.