REPUBBLICA ITALIANA 178/2011/A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Vito MINERVA
Presidente
Dott.ssa Maria FRATOCCHI
Consigliere
Dott. Mauro OREFICE
Consigliere relatore
Dott. ssa Rita LORETO
Consigliere
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA
Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 32596 del registro di
Segreteria, proposto dal sig. ####################., rappresentato e difeso
dall’avv. --- avverso la sentenza n. 231/2007, depositata il 15 marzo 2007,
della Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, resa nei confronti del
medesimo.
Visti tutti gli atti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 22 marzo 2011, il relatore Consigliere Mauro
Orefice; l’avv. Ranieri Roda per parte appellante; non presente parte appellata.
considerato in
FATTO
Con l’originario ricorso introduttivo del giudizio, il sovr.te Capo ---., già
appartenente al Corpo Forestale dello Stato, ha impugnato il Decreto del
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali n.14572 del 20.07.1998, nella
parte in cui non è computata nella determinazione della base pensionabile, con
la maggiorazione del 18%, ai sensi dell’art.53 D.P.R.29.12.1973 n.1092
l’indennità pensionabile prevista dall’art.43 L.121/1981 e ss.mm. e dall’art.2
della L. 387/87, nonché il Decreto n.2746 del 22.12.1997 e il Decreto n. 3290
del 3.4.2003 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, nella parte in
cui sono respinte le domande di concessione di pensione privilegiata ordinaria
presentate in data 25.01.1997 e 29.12.2001.
Con l’impugnata sentenza, il Giudice di prima istanza ha respinto la domanda del
sig. M. ritenendo, in primo luogo, che, alla luce del quadro normativo vigente e
degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, l’indennità e l’assegno
richiamati dal ricorrente, sebbene pensionabili, non possano essere inclusi
nella base pensionabile con la maggiorazione del 18%, poiché ciò non trova
riscontro in alcuna previsione di legge; e, in secondo luogo, che il Corpo
Forestale dello Stato non è considerato dal legislatore personale militare e
che, pertanto, non può essere destinatario della diversa norma di cui all’art.67
del DPR n. 1092/1973, neppure facendo richiamo alla disposizione di cui
all’art.16, comma 2, legge 121/81.
La sentenza de qua è stata impugnata dall’interessato con atto depositato il 23
maggio 2008, nella parte in cui non riconosce al medesimo il diritto alla
pensione privilegiata ordinaria, di cui al punto 2 della stessa sentenza.
In occasione dell’odierna udienza, parte appellante si è rimessa agli atti
scritti.
Ritenuto in
DIRITTO
L’appello proposto ritiene che la sentenza impugnata abbia errato limitatamente
al punto del mancato riconoscimento all’interessato del diritto alla pensione
privilegiata ordinaria.
Quanto, quindi, alla reiezione della domanda di pensione privilegiata, il
Collegio osserva che l'appello è fondato e deve essere accolto, in conformità
della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. III centrale n. 285/2003 e n.
473/2005) formatasi in relazione ad analoghe controversie concernenti il
personale della Polizia di Stato, ma applicabili anche al personale del Corpo
forestale dello Stato attesa l'equiparazione del relativo trattamento
pensionistico a quello del personale militare ai sensi del combinato disposto
degli artt. 61, comma terzo e 75 del D.P.R. 1092/1973.
Ciò posto, e considerato che il provvedimento impugnato dal M. è stato emesso
sulla base dell'erroneo presupposto dell'applicabilità dell'art. 64 del DPR
1092/1973., la questione demandata all'esame di questo giudice concerne, in
sostanza, l'interpretazione da dare agli artt. 64 e 67 del DPR 1092 citato, nel
senso di valutare se gli stessi disciplinano disgiuntamente ovvero
congiuntamente i presupposti per la concessione di trattamento privilegiato
ordinario nei confronti del personale civile e del personale militare.
Orbene, la tesi posta a base della sentenza impugnata e volta a dimostrare che
il trattamento privilegiato nel caso di specie deve essere subordinato non solo
alla circostanza che la lamentata infermità venga riconosciuta dipendente da
c.s. (e, si intende, ascrivibile a categoria di pensione ), ma altresì alla
circostanza che la stessa abbia reso il dipendente inidoneo al servizio, appare
difficilmente sostenibile in quanto la disposizione di cui all'art. 67,
espressamente riferita al trattamento privilegiato dei militari, indica in se
stessa (e tale indicazione non può che considerarsi esaustiva) tutti i
presupposti in presenza dei quali il trattamento privilegiato per i militari può
essere concesso.
E poiché tra i detti presupposti non vi è quello dell'inidoneità al servizio
(esclusione dettata in relazione al particolare status del militare che ne
presuppone l'assoluta integrità psico-fisica) e poiché, ancora, non appare
possibile integrare una disposizione, a carattere sicuramente eccezionale, con
un quid tratto da una disposizione di carattere indubbiamente generale, deve
concludersi nel senso che il trattamento privilegiato dei militari (e, quindi,
per quanto in precedenza precisato, del personale del Corpo Forestale dello
Stato) non è subordinato alla circostanza che l'infermità sofferta abbia
determinato l'inidoneità al servizio del soggetto interessato.
Pertanto limitatamente a tale ultimo punto, il Collegio, nel ritenere che la
causa vada delibata in merito alla richiesta dell’interessato relativa alla
concessione della pensione privilegiata e osservando che la questione attiene ad
un punto involgente questioni di fatto e sul quale non vi è pronuncia, dispone
la restituzione degli atti al Giudice di I grado, affinché, alla luce di quanto
deciso da questo Collegio in punto di applicabilità alla fattispecie dell’art.
67 del DPR 1092/73, assuma, cognita causa, le relative determinazioni in ordine
alla concedibilità ed alla misura della stessa del trattamento pensionistico a
favore dell’interessato.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in relazione all’impugnata
determinazione di non concedere la pensione di privilegio in assenza del
requisito di inidoneità a proficuo lavoro e rinvia, limitatamente a questo
punto, gli atti al primo giudice ai fini delle consequenziali determinazioni in
punto di concessione della pensione di privilegio.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2011.
L’estensore
Il Presidente
F.to Mauro OREFICE
F.to Vito MINERVA
Depositata in Segreteria il 2/05/2011
Il Dirigente
F.to Massimo BIAGI
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA APPELLO Sentenza 178 2011 Pensioni 02-05-2011