T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 19-01-2011, n. 98
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti premettono di essere dipendenti dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste con qualifiche di Sottufficiale o di Guardie Forestali in servizio presso l'Istituto Ripartimentale delle Foreste di Messina. Espongono quindi di essere stati oggetto nella metà degli anni novanta di trasferimenti disposti d'ufficio e per esigenze di servizio, in relazione ai quali gli istanti hanno chiesto di aver corrisposta l'indennità dovuta per legge. Il mancato riscontro alle predette pretesa è causa del presente giudizio, nel quale i ricorrenti articolano le censure della violazione di legge ex art.9 L.R.10/79 e art.30 L.R.88/95 in relazione alle disposizioni ex L.100/87 in tema di indennità di trasferimento e prima sistemazione (prima doglianza); eccesso di potere per disparità di trattamento (seconda doglianza) e violazione dell'aL.100/87 (terza doglianza)

Hanno chiesto i ricorrenti l'accoglimento del gravame, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla corresponsione delle indennità in narrativa indicate.

Resiste l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, producendo documenti e chiedendo, con successiva memoria, il rigetto del gravame in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del 26 novembre 2010 il ricorso è stato tratto in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame i ricorrenti chiedono la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità di trasferimento prevista e prima sistemazione prevista dalla L.100/1987.

L'Avvocatura erariale, costituita per l'Amministrazione intimata, contesta l'applicabilità in specie dell'istituto nazionale previsto dalla suddetta normativa, siccome applicabile solo ai corpi di polizia nazionali e non a quello forestale regionale.

Ritiene il Collegio di dover aderire alla prospettazioni dell'Amministrazione resistente.

Occorre evidenziare in primo luogo, differentemente da quanto opinato dai ricorrenti, che l'art.30 co.2 L.R.88/1975 limita il rinvio alla normativa nazionale unicamente per lo status giuridico e non anche per quello inerente la parte economica. Inoltre, a ben vedere, la stessa legge istitutiva del corpo regionale delle guardie forestali ha previsto unicamente una indennità di istituto in ragione della continuità del servizio (art.7 L.R. 24/1972.) ex L.1054/70 e ss.mm. e ii.. A riprova, valga altresì osservare che detto personale è soggetto espressamente alla normativa regionale per quanto attiene al trattamento di quiescenza (Art.13 L.R.24/72).

Inoltre, indagando sulla ratio e sulla natura dell'istituto di cui chiedono l'applicazione i ricorrenti, può osservarsi che la L.100/1987 ha esteso ai militari, in caso di trasferimento d'autorità prima di quattro anni di permanenza nella sede, il trattamento economico previsto dall'art.13 L.97/1979 in tema di missioni per i magistrati uditori giudiziari (già contenuti nella L.1039/1950). Di talché, se da un lato l'estensione di detto istituto al personale militare e di polizia trova una sua giustificazione in relazione all'esigenza di attenuare il disagio del personale che soggetto a trasferimento d'ufficio in ambito nazionale, in mancanza di una espressa disposizione normativa lo stesso istituto non può trovare applicazione e giustificazione in relazione al personale regionale soggetto a trasferimento nel contesto della medesima regione. Sul punto non appare avulso anche il riferimento alla comma 4 dell'art.1 L.100/87 che collega i trasferimenti che danno luogo alla
corresponsione dell'indennità in parola alla effettiva copertura di bilancio.

Su analoga fattispecie inerente all'applicazione estensiva dei benefici previsti dalla L.100/1987 anche al personale regionale questo Tribunale Amministrativo si è per altro già espresso con sentenza 21 dicembre 1995, n. 1542 chiarendo che le disposizioni di detta legge si riferiscono "al personale militare delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ma non a quello del Corpo Forestale Regionale".

Quanto precede postula l'infondatezza nel loro insieme di tutti i profili di gravame sollevati dai ricorrenti, tanto in ordine alla asserita violazione di legge (contestata con la prima e la terza censura ex art.9 L.R.10/79 e art.30 L.R.88/95 in relazione alle disposizioni ex L.100/87), quanto in relazione al non riscontrabile eccesso di potere per disparità di trattamento.

Alla stregua delle considerazioni sopraesposte, il ricorso va respinto in quanto infondato.

Attesa la natura della controversia, afferente profili incidenti sul rapporto di lavoro, ritiene il Collegio di poter compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.