REPUBBLICA   ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.   Luciano PAGLIARO                        Presidente
Dott.  Valter Camillo DEL ROSARIO      Consigliere                           

Dott.ssa Maria Rita MICCI       Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

                                       SENTENZA 1451/2011

nel giudizio di responsabilità amministrativa patrimoniale iscritto al numero 56370 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

#################### #################### nato a ---

UDITI

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 il relatore, Dott.ssa Maria Rita Micci ed il Pubblico Ministero Dott.ssa Adriana La Porta.

ESAMINATI

Tutti gli atti di causa

Ritenuto in

FATTO

La Procura presso questa Sezione Giurisdizionale ha citato il sig. #################### #################### per sentirlo condannare al pagamento a favore del Ministero dell’Interno della somma di Euro 5.000,00 a titolo di danno all’immagine. La Corte di Appello di Catania, infatti, con sentenza n. 1995/2008, divenuta irrevocabile il 9 dicembre 2008, confermava, nei confronti del sig. #################### ####################, appartenente alla Polizia di Stato, la condanna inflittagli dal Tribunale di Ragusa, per il reato p. e p. dall’art.322, I comma, c.p. rubricato “istigazione alla corruzione”, riducendo allo stesso, pero’, la pena di 1 anno e 6 mesi inflitta in primo grado, ad otto mesi di reclusione.

Il PM contabile espone nel suo atto di citazione che il Giudice in sede penale abbia affermato come, il Sig. #################### ####################, in servizio presso il Commissariato di PS di ####################, offriva e prometteva a #################### ####################, Ispettore di PS in servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa, somme di denaro per indurlo a compiere atti del suo ufficio. Nella sentenza penale si legge che il Sig. #################### ####################, quindi, si era rivolto al collega pari grado, Ispettore ####################, in servizio presso la Questura di Ragusa perche’ contattato dal sig. #################### #################### ####################, titolare di una azienda agricola nella provincia di Vittoria ed alle cui dipendenze prestavano lavoro alcuni soggetti extracomunitari che necessitavano di regolare documentazione per soggiornare sul territorio nazionale. Il Sig. #################### avrebbe avviato le pratiche presso il Commissariato Locale di ####################, per poi inoltrarle presso la competente Questura di Ragusa dove l’Ispettore #################### curava la regolare conclusione delle stesse nonche’ l’aggiornamento dei permessi di soggiorno. A detta del Giudice penale, l’attivita’ del ####################, pertanto, sarebbe consistita  nel dare e/o promettere denaro e/o regali in natura al fine di accelerare la conclusione favorevole di pratiche per il conseguimento dei permessi di soggiorno, sussistendone i requisiti di legge, ma evertendo il naturale criterio di successione cronologica delle relative pratiche.

Nelle deduzioni scritte esposte dal Sig. #################### a seguito di notifica di invito da parte della Procura contabile, depositate in data 28 dicembre 2009, lo stesso ha respinto ogni accusa mossa a suo carico. Il ####################, infatti, ha sostenuto che le regalie da lui promesse erano finalizzate esclusivamente alla rapida conclusione di pratiche amministrative per le quali sussistevano tutti i presupposti per la loro favorevole conclusione, senza mai pretendere il rilascio di permessi di soggiorno non dovuti.

In ogni caso, il ####################, ha ritenuto insussistente un clamor fori tale da giustificare una condanna per danno all’immagine della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, stante la limitata diffusione del quotidiano su cui e’ apparsa la notizia – Giornale di Sicilia, Cronaca di Vittoria – e, soprattutto, stante la buona fama da lui goduta nella provincia, fama, a suo dire, minimamente non scalfita dalle notizie apparse sui giornali.

Non ritenendo sufficienti le difese argomentate, la Procura contabile in data  14 gennaio 2010 ha depositato l’atto di citazione, con il quale viene richiesta la condanna del sig. #################### #################### alla somma di Euro 5.000, oltre interessi,rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Con provvedimento del 24 febbraio 2010, il Presidente di questa Sezione Giurisdizionale ha ritenuto sufficiente il pagamento della somma di Euro 3000,00 per addivenire alla anticipata cancellazione della causa dal ruolo prima della udienza di discussione, ai sensi degli artt. 49 e 50 R.D. 1038/1933.

All’udienza del 15 ottobre 2010 il Collegio rilevava la nullita’ dell’atto di citazione stante l’omesso inserimento nello stesso dell’avviso di cui all’art. 163, III comma, n. 7 c.p.c. , veniva quindi disposta nuova notifica dell’atto di citazione ed il giudizio veniva rinviato alla data odierna.

Considerato in

DIRITTO

La Procura contabile ha instaurato l’odierno giudizio al fine di sentire condannato il sig. #################### ####################, Ispettore di PS, in servizio presso il Commissariato di ####################, al risarcimento del danno cagionato all’immagine della Pubblica Amministrazione per avere lo stesso dato e promesso denaro e altre regalie al collega pari grado in servizio presso la Questura di Ragusa al fine di “accelerare” l’iter  di alcune pratiche relative al rilascio di permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari.

La richiesta del PM contabile merita accoglimento.

L’attuale assetto normativo richiede, per la sussistenza di un danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, la contemporanea sussistenza di alcuni presupposti soggettivi ed oggettivi ben precisi. L’art. 17, comma 30-ter decreto-legge n.78/2009, conv. con legge 3 agosto 2009 n.102, come modificata dal D.L. n. 103/2009, conv. con L. 3.10.2009, n. 141 dispone che “(…) Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”. La dove l’art. 7 della Legge 97/2001 prevede che “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Il danno all’immagine, pertanto, si realizza in presenza di illeciti che hanno una tale rilevanza e capacità lesiva, per la loro intrinseca gravità e per il settore pubblico nel quale intervengono, da ingenerare una corale disapprovazione sociale ed un diffuso e persistente senso di sfiducia della collettività nell’Amministrazione, data la manifesta ed abnorme contrarietà del suo operato ai fondamentali canoni della legalità, del buon andamento, e dell’imparzialità, ex art. 97 Cost..

In tema di danno all'immagine la Corte di Cassazione ha ormai più volte affermato che, se la persona giuridica, per sua natura, non può subire dolori, turbamenti od altre similari alterazioni, è tuttavia portatrice dei diritti immateriali della personalità, ove compatibili con l'assenza della fisicità, e quindi dei diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione (Cass. civ., sez. I, 29/10/2002, n. 15233; Cass. civ. (Ord.), sez. un., 20/11/2003, n. 17674).

Nel solco di tale orientamento la Corte dei conti ha più volte affermato la possibilità che anche la persona giuridica pubblica, per effetto del comportamento genericamente illegittimo o illecito tenuto da un amministratore o da un pubblico dipendente, possa subire una tale tipologia di danno, rientrante nella categoria del c.d. “danno esistenziale”, inteso come lesione di interessi costituzionalmente garantiti inerenti la persona, sia fisica che giuridica.

Si è poi rilevato che “è di tutta evidenza che il danno alla immagine debba essere sempre provato, non potendo derivare automaticamente dal riconoscimento della illiceità del comportamento cosicché ai fini risarcitori o riparatori la potenzialità dannosa della condotta va saggiata nei singoli casi. Assumono rilievo in relazione all'an ed al quantum del danno all’immagine i seguenti elementi: l'attività dell'ente, organo, ufficio dell'autore del danno, la posizione funzionale dell'autore dell'illecito, che assume maggior gravità in caso di posizione di vertice; la sporadicità o la continuità o la reiterazione dei comportamenti illeciti; la necessità o meno di interventi sostitutivi o riparatori dell'attività illecitamente tenuta; in ipotesi di tangenti, l'entità del denaro ricevuto; la negativa impressione nell'opinione pubblica, tale da suscitare sfiducia nei confronti dell'ente” (Corte dei conti Sez.  Giurisdiz. d'Appello per la Regione Siciliana n. 61/2005).

Nella fattispecie che risulta dagli atti di causa e’ emerso che la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha iniziato l’azione per danno erariale quando i fatti per cui e’ causa erano stati accertati in sede penale con sentenza passata in giudicato.

Il Tribunale di Ragusa, in primo grado, ha condannato il sig. #################### #################### per il reato di cui all’art. 322 c.p.. E’ stato accertato, a seguito del dibattimento penale, che il #################### in concorso con altri soggetti, “nella qualita’ di appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di #################### e in violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione rivestita, offriva(no) e prometteva(no) a #################### ####################, Ispettore della Polizia di Stato in Servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa, delle somme di denaro per indurlo a compiere gli atti del suo ufficio e precisamente Lire 50.000 per l’esito tempestivo di ogni pratica relativa al rilascio del permesso di soggiorno ordinario e Lire 500.000 per l’esito favorevole di ogni pratica relativa al rilascio di permessi di soggiorno cd. in sanatoria, sussistendone i requisiti di legge eppero’ in deroga agli ordinari criteri di prenotazione e successione cronologica delle pratiche. Commessi in Ragusa e #################### fino al 19 luglio 2001”.

Il giudizio penale di secondo grado non ha modificato quanto era stato accertato in punto di fatto in primo grado, ma il Giudice penale, in grado di appello, e’ intervenuto unicamente sulla dosimetria della pena, riducendo la pena inflitta al #################### da un anno e sei mesi ad otto mesi di reclusione.

Pertanto, a carico del #################### risulta accertato un fatto – promessa di denaro per “accelerare” atti di ufficio -  idoneo ad alterare il buon andamento e l’imparzialita’ della Pubblica Amministrazione.

Il convenuto non ha smentito l’addebito, ma ha solamente tentato di sminuirne l’illiceità, sottolineando di non aver offerto denaro e altre utilita’ per ottenere permessi di soggiorno non dovuti, ma semplicemente per ottenere permessi di soggiorno dovuti in modo piu’ rapido.

Il Collegio considera che, con riferimento al danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, debba essere affermata comunque la responsabilità dell’Ispettore di PS, in dipendenza della condotta tenuta, stante il ruolo rivestito dallo stesso ed il “tradimento” che il suo comportamento ha, innegabilmente, comportato alla nota fiducia che il suo ruolo istituzionale genera fra i consociati.

Non è qui, infatti, questione riguardante la falsita’ dei permessi di soggiorno rilasciati, ma semplicemente, la rilevanza di un comportamento illecito volto ad alterare, in ogni caso, il buon andamento e l’imparzialita’ della Pubblica Amministrazione, nonche’ il suo grado di efficienza ed efficacia e di credibilita’.

Affinche’ questo fatto possa assurgere a danno all’immagine innanzi al Giudice contabile occorre che si realizzi, altresi’, il c.d. clamor fori,  ovvero, si e’ detto, che l’opinione pubblica sia posta a conoscenza dei fatti ascritti al convenuto.

Agli atti e’ presente un estratto della pagina del quotidiano “Il Giornale di Sicilia”, cronaca di Vittoria, del 31 maggio 2006 dove viene descritta, con dovizia di particolari e con espresso riferimento a fatti e persone, la vicenda di che trattasi.

Il #################### sostiene che, stante la scarsa diffusione del quotidiano sul quale e’ apparsa la notizia, nonche’ la generale buona fama dallo stesso goduta nella provincia di appartenenza, la notizia pubblicata sul giornale non sia stata tale da creare quell’allarme sociale idoneo a generare un danno all’immagine della Pubblica Amministrazione. Le argomentazioni esposte dal convenuto, non distolgono, pero’, il Collegio da una pronuncia affermativa della condanna del medesimo alla rifusione del danno all’immagine causato all’Amministrazione di appartenenza.

La condotta del ####################, infatti, ha certamente determinato una minore credibilità e prestigio per la P.A. ed una diminuzione di potenzialità della sua capacità operativa, ed e’ stata, altresi’, sicuramente idonea ad ingenerare nei cittadini una generale sfiducia nonche’ la convinzione di una distorta organizzazione dei pubblici poteri.

Circa il quantum da risarcire il Collegio ritiene che “Trattasi, dunque, di un vero e proprio danno patrimoniale e non già di un “danno non patrimoniale», anche se occorre evitare «una sostanziale confusione tra il nucleo patrimoniale del danno all’immagine costituito dalla “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso” (ex SS.UU. Cass. n. 5668/1997 e seguenti), e le “spese sostenute” per il suo ripristino … le spese sostenute per il ripristino dell’immagine  non esauriscono l’identità economico-patrimoniale del danno in parola, costituendo, esse, solo uno dei criteri per la sua quantificazione, che può avvenire facendo riferimento - si è precisato - oltre che alle spese di ripristino del prestigio leso già sostenute, anche a quelle ancora da sostenere (cfr. par. 17 della ripetuta sentenza delle SS.RR. n. 10/QM/2003) (…)  Trattasi, insomma, di spese che, necessarie al ripristino e non alla mera riparazione del bene leso (..), sfuggono nella determinazione del loro preciso ammontare, così come le concrete modalità di ripristino sono rimesse alla discrezionalità propria dell’Amministrazione danneggiata» (Sezione III centrale , sentenza n.143/2009). Il Collegio, quindi, ritiene di doversi equitativamente affidare ai noti parametri oggettivi, soggettivi e sociali a cui ricorrere in tema di danno all’immagine.

Questi non potranno mai offrire un preciso equivalente alla lesione dell'interesse colpito, ma, aiuteranno, in ogni caso, a configurare - sul piano del giudizio equitativo di cui al citato art. 1226 c.c. - un “corrispettivo non soltanto di carattere riparatorio dell’immagine lesa”, ma che tenga conto di tutte le circostanze del caso particolare, atte a motivare adeguatamente il “quantum” individuato secondo equità.

Il Collegio, con riferimento alla quantificazione di detti parametri, e’ consapevole del fatto che incombe sul PM contabile l’onere di indicare i parametri di che trattasi, onde offrire al Collegio un’azione contabile validamente supportata.

Ritiene, quindi, il Collegio che nel caso di specie il PM abbia offerto all’organo giudicante i  validi parametri per quantificare il danno. Sotto il profilo della condotta oggettiva idonea ad istigare alla corruzione nonche’ dell’elemento psicologico  ed infine sotto l’aspetto sociale – corretta indicazione del clamor fori.

Il Collegio, pero’, ritiene, altresi’ di poter esercitare nel caso di specie il potere riduttivo della pena., considerato, anche il fatto che, che con provvedimento del 24 febbraio 2010, il Presidente di questa Sezione Giurisdizionale ha ritenuto sufficiente il pagamento della somma di Euro 3000,00 per addivenire alla anticipata cancellazione della causa dal ruolo prima della udienza di discussione, ai sensi degli artt. 49 e 50 R.D. 1038/1933. In virtù di tali considerazioni, ritiene, quindi, il Collegio, considerando la fattispecie nel suo insieme ed in applicazione del suddetto potere riduttivo, di quantificare il danno all’immagine che il #################### #################### dovra’ risarcire nei confronti del Ministero dell’Interno, in € 3000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

La condanna alle spese di giudizio segue la soccombenza. Le spese di giudizio si quantificano in Euro

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, condanna #################### #################### al pagamento in favore del Ministero dell'Interno della somma di Euro 3.000,00, a titolo di danno all’immagine, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.

Condanna, altresì, il predetto convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 137,17.

Ordina che, ai sensi dell'art.24 del R.D. 12 agosto 1933, n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla segreteria in forma esecutiva all'ufficio del Pubblico Ministero, affinché quest'ultimo ne curi l'inoltro alle Amministrazioni interessate per l'esecuzione in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.260.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del  7 aprile 2011

 

     L'ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE

F.to  Dott.ssa Maria Rita Micci                            F.to  Dott.  Luciano Pagliaro

 

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 14 aprile 2011

 

                                      Il Funzionario di Segreteria

                                   F.to Dott.ssa Rita Casamichele

 

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 1451 2011 Responsabilità 14-04-2011