IMPIEGO PUBBLICO - PREVIDENZA SOCIALE
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-12-2010, n. 8935
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
In riscontro a richiesta di parere del Ministero dell' interno il Comitato di
verifica per le cause di servizio, con delibera emessa nell' adunanza del 13
febbraio 2007, riconosceva la dipendenza dal servizio di plurime lesioni all'
integrità fisica sofferte dall' assistente capo della Polizia di stato
####################, in conseguenza di fatti traumatici avvenuti dell'
esercizio dei compiti di istituto ed in assenza di elementi o condizioni
riferibili a dolo o colpa grave del dipendente.
Il Comitato, con il medesimo deliberato, negava la dipendenza dal servizio dell'
infermità lieve ed iniziale spondilo artrosi, richiamando l' ordinaria incidenza
sulla patologia artrosica di fattori degenerativi endo/costituzionali e l'
assenza, quanto ai fattori traumatici di traumi o continuativi microtraumi che
possano aver svolto un efficiente ruolo, con la conseguenza che l' affezione
obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l' età del soggetto e
non, quindi, rapportabile al servizio svolto, neppure sotto il profilo
concausale efficiente e determinante.
Con decreto del 12 ottobre 2007 il Ministero dell' Interno riconosceva l'
ascrivibilità al servizio delle malattie contratte dalla P. nei limiti di cui al
parere espresso dal Comitato di verifica, escludendo quindi l' infermità
qualificata lieve ed iniziale spondilo artrosi
Avverso la parziale statuizione di segno negativo l' assistente capo P.
proponeva ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria,
denunziando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi
profili.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale regionale
accoglieva il ricorso, rilevando la mancata osservanza dell' art. 10bis della
legge n. 241 del 1990 ai fini del contraddittorio con l' interessato prima della
formale adozione del provvedimento negativo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell' Interno,
sottolindo, con richiamo all' art. 21octies della legge n. 241 del 1990, l'
inidoneità dell' ascritto inadempimento procedimentale a costituire causa di
annullamento del decreto impugnato, che non avrebbe potuto avere esito diverso,
stante l' impossibilità dell' Amministrazione di discostarsi dalle valutazioni
tecniche del Comitato di verifica.
L' ispettore capo P. si è costituito in giudizio ed ha contrastato le deduzioni
dell' appellante e rinnovato i motivi assorbiti dal Tribunale regionale in
ordine all' illogicità e incongruità della motivazione della delibera del
Comitato di verifica, alla carenza di istruttoria ed alla violazione del d.P.R.
20 aprile 1994, n. 349 e dell' art. 18 del d.P.R. 20 ottobre 2001, n. 461.
All' udienza del 5 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
1).L' assistente capo #################### ripropone in controricorso i motivi -
non esaminati per assorbimento dal Tribunale amministrativo - che investono nel
merito la statuizione reiettiva della domanda di riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio dell' infermità lieve ed iniziale spondilo artrosi che, per
ragioni di ordine logico, il Collegio reputa di dover esaminare con carattere di
priorità su ogni altra questione che investe gli aspetti strettamente formali
del procedimento conclusosi con l' atto impugnato.
2). E' fondato il motivo inerente ai profili di eccesso di potere per
contraddittorietà e non congruità della motivazione posta dal Comitato di
verifica a sostegno del diniego di riconoscimento di dipendenza dal servizio di
detta infermità, fatto propria dal Ministero convenuto in sede di reiezione
della domanda a tal fine avanzata dall' odierna ricorrente.
Il Comitato di verifica nel parere in argomento dà, invero, atto che detta
patologia oltre che a fattori degenerativi endo/costituzionali può trovare la
sua eziopatogenesi in agenti anchetraumatici; tuttavia esclude che nella
fattispecie (si evidenzino) comprovati traumi o continuativi microtraumi che
possano aver svolto un efficiente ruolo nell' affezione obiettivata.
L' assistente capo P., tuttavia, nell' espletamento dei compiti di istituto, è
stata coinvolta in tre sinistri stradali, da ultimo nel settembre 2001, che
hanno indotto plurime infermità/lesioni alla colonna vertebrale, riconosciute
dipendenti dal servizio, come debitamente accertato nei diversi verbali delle
commissioni mediche ospedaliere rispettivamente n. 1366 del 1° novembre 1991; n.
520 del 10 giugno 1993; n. 440 del 16 luglio 1999; n. 361 del 12 marzo 2001.
Dette risultanze, tutte concordi nell' indicare la presenza di ripetuti traumi
distorsivi della rachide cervicale dovuti a fatti connessi con il servizio fanno
emergere - nei limiti del controllo esterno del giudice amministrativo sulla
logicità, coerenza interna e concordanza con i presupposti di fatto delle
determinazioni dell' amministrazioni che sono espressione di poteri
discrezionali - l' evidente contraddittorietà dell' assunto del Comitato di
verifica volto a negare in radice il concorso di qualsiasi fattore traumatico ai
fini dell' insorgenza della patologia artrosica.
A fronte di detti eventi patogeni si configura recessivo il richiamo nel parere
del Comitato di verifica all' età del dipendente, onde valorizzare la natura
endogeno costituzionale della patologia, mentre, come posto in rilievo nel
parere medico legale di parte versato in giudizio dalla convenuta, alla non
eludibile considerazione degli eventi traumatici immediatamente incidenti sull'
integrità dell' apparato osseo deve, altresì, aggiungersi - in un quadro
degenerativo risalente al 1991 - la considerazione del ruolo concausale ed
efficiente della tipologia del servizio di ordine pubblico reso dall'
interessata, in relazione alla durata dei turni ed all' esposizione alle
condizioni atmosferiche esterne.
2.1). E' invece infondato il motivo volto a negare l' obbligo di acquisire il
pare del comitato di verifica ai fini dell' accertamento della causa di
servizio, quale introdotto dall' art. 11, comma primo, del d.P.R. 20 ottobre
2001, n. 461.
Il d.P.R. n. 461 del 2001 - nel dettare norme di semplificazione dei
procedimenti di accertamento delle infermità contratte dai pubblici dipendenti
nei loro effetti indennitari, pensionistici e sulla stessa idoneità alla
prosecuzione del servizio attivo - ha previsto all' art. 18, con disposizione
transitoria che, per le domande presentate anteriormente all' entrata in vigore
del regolamento, la disciplina pregressa resta ferma limitatamente ai termini
procedurali ed ha, invece, ribadito l' applicazione del iussuperveniens
relativamente ai poteri valutativi del Comitato di verifica, quali individuati
all' art. 11, primo comma, del regolamento, in ordine a tutte le pratiche in
corso concernenti il riconoscimento della causa di servizio e del trattamento di
pensione privilegiata, la concessione dell' equo indennizzo e l' accertamento
dell' idoneità al servizio.
2.2). La fondatezza del motivo che investe la legittimità in parte de qua del
decreto impugnato esime il Collegio dalla disanima delle questioni inerenti alla
violazione dell' art. 10bis della legge n. 241 del 1990, per la mancata
comunicazione del preavviso di parziale rigetto dell' istanza di riconoscimento
della causa di servizio.
L' appello va, quindi, respinto e va confermata con diversa motivazione la
sentenza impugnata.
In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono
essere compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge e per l' effetto conferma con
diversa motivazione la sentenza impugnata.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.