N. 1202/10  Reg.Dec. 
 

N.     712     Reg.Ric. 
 

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 712/09 proposto da

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rappresentato e difeso dall’avv. -

c o n t r o

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, è ope legis domiciliato;

per la revocazione

della sentenza n. 400/08 emessa il 17/10/2007 - 8/5/2008 da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;

     Vista l’ordinanza n. 706/09 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore il Consigliere Pietro Ciani;

     Uditi alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009 l’avv. G. Immordino, su delega dell’avv. G. Di Trapani. per l’appellante e l’avv. dello Stato La Spina per il Ministero appellato;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O    E    D I R I T T O

      Con ricorso al T.A.R. Palermo, il sig. #################### #################### impugnava il provvedimento n. ---del 2/7/2001, con il quale il Capo della Polizia di Stato aveva revocato gli effetti del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio adottato il 30/10/1985 e di detrazione del periodo dal 30/10/1985 al 30/8/1987, corrispondente ad un tempo pari alla condanna penale inflitta.

      Il T.A.R. adito respingeva il ricorso con sentenza n. 457/06, poi confermata in appello da questo C.G.A. con decisione n. 400/08.

      Con il ricorso in epigrafe, il sig. #################### #################### ha chiesto che la suddetta decisione n. 400/08 venga revocata, per errore di fatto, ai sensi degli artt. 36 della legge n. 1034/1971, 46 del R.D. n. 1054/1924 e 395, n. 4, del c.p.c., nella parte in cui questo C.G.A., rigettando l’appello dell’odierno ricorrente, ha condannato lo stesso alle spese di giustizia, pur nella contumacia del Ministero intimato.

      Si costituiva l’Avvocatura dello Stato, per l’Amministrazione appellata, con atto depositato in data 31 maggio 2009, per resistere al ricorso di cui in epigrafe, senza tuttavia spiegare alcuna difesa scritta.

      Con ordinanza n. 706/09, questo Consiglio di Giustizia Ammi-nistrativa accoglieva l’istanza dell’odierno ricorrente, di sospensione dell’efficacia della superiore decisione n. 400/08, nella parte in cui era stata disposta la condanna alle spese.

     Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

     Il ricorso per revocazione di cui in epigrafe è fondato nel rescindente e nel rescissorio e, pertanto, viene accolto.

     Non v’è dubbio, infatti, che il Collegio, nella decisione n. 400/08, di cui l’odierno ricorrente, con il ricorso in epigrafe, chiede la revisione, sia incorso in errore, avendo disposto la condanna alle spese della parte soccombente pur non essendosi costituita l’Amministra-zione intimata.

     Le spese del presente grado di giudizio sono compensate.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, come da motivazione.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2009, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente

F.to: Pietro Ciani, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

                            Depositata in segreteria

il  16 settembre 2010