T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 596Fatto - Diritto
P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
- che sono impugnati i provvedimenti di cui meglio in epigrafe, disposti nei
confronti del ricorrente, maresciallo dell'Arma dei Carabinieri. In
particolare, lo stesso ha ricevuto la sanzione disciplinare della "consegna"
perché "addetto a stazione distaccata, per superficialità e minore senso di
responsabilità, all'atto di assentarsi dal reparto per un lungo periodo,
ometteva di comunicare al superiore diretto eventi avvenuti sul territorio
impedendogli così di compiere con celerità i dovuti accertamenti e determinando
la necessità di intervento di altro reparto e creando disservizio in violazione
degli articoli 10 comma 3, 13 e 14" del regolamento di disciplina, fatto
commesso in #################### dal 22 giugno al 16 luglio 2010 (doc. 3
ricorrente, copia sanzione). Le norme regolamentari citate, in vigore all'epoca
dei fatti, dispongono poi "Il militare investito di un grado deve essere
di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e
suscita lo spirito di emulazione" (art. 10 comma 3); "1. Il militare ha il
dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e
decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di
un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore. 2. Il militare ha il
dovere di assumere l'iniziativa quando manchi di ordini e sia nell'impossibilità
di chiederne o di riceverne o quando non possa eseguire per contingente
situazione quelli ricevuti o quando siano chiaramente mutate le circostanze che
avevano determinato gli ordini impartiti. In tal caso deve: a) agire
razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o
per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario; b)
informare, appena possibile, i propri superiori. 3. Il
militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può
invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze
impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive" (art. 13); "Il senso di
responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere
integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la
realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate" (art. 14). Il
ricorrente per gli stessi fatti è stato poi sottoposto a trasferimento per
incompatibilità ambientale, in quanto "la vicenda... è ampiamente conosciuta
nell'ambito del reparto e sfavorevolmente commentata, ha arrecato grave
nocumento al prestigio dell'istituzione, ha inciso sul prestigio personale e
sull'autorità del maresciallo, che per esperienza di servizio e grado rivestito
deve costituire costante punto di esempio e di riferimento per
i militari dipendenti" (doc. 1 ricorrente, copia trasferimento). Richiamandosi
in sostanza a tali motivazioni, il ricorso gerarchico del ricorrente è stato poi
respinto (doc. 2 ricorrente, copia decisione);
- che i due motivi di ricorso fanno centro il primo, volto a contestare il
trasferimento, sull'asserita mancanza dei presupposti per lo stesso, il secondo,
volto a contestare la sanzione e riproduttivo, anche quanto alla ricostruzione
dei fatti proposta, del ricorso gerarchico (doc. 4 ricorrente, copia di esso),
sull'altrettanto asserita mancanza di violazione ai propri doveri;
- che i fatti vanno ricostruiti nei sintetici termini che seguono, anche in base
alla integrazione istruttoria contenuta nella relazione della p.a. 13 aprile
2011, consegnata in adempimento all'ordinanza della Sezione 7 aprile 2011 n°520.
Non è anzitutto contestato che un cittadino, certo F.D., di
####################, sia proprietario di un motoveicolo d'epoca, una Vespa
Piaggio Rally tg. #################### risalente agli anni "70 del secolo
scorso, che tale veicolo abbia consegnato, nel 2008, ad un carrozziere di
#################### di nome G. C., asseritamente intenzionato a mostrarlo ad
amici, e che non ne abbia più ottenuto la restituzione (v. copia verbale
denuncia querela D. 15 luglio 2010 all. alla relazione 13 aprile 2011 e doc. 9
ricorrente, copia annotazione di p.g. 25 giugno 2010 asseritamente da lui
redatta in tal data e concorde sul punto). Risulta poi documentalmente che il
citato C. il 29
settembre 2008 abbia denunciato alla Stazione C.C. di #################### lo
smarrimento dei documenti del veicolo (v. copia denuncia all. alla relazione 13
aprile 2011), che in tal modo egli si sia intestato il veicolo stesso, e che la
denuncia fosse ideologicamente falsa, in quanto i documenti erano rimasti in
possesso di F.D. (v. copia c.n.r. 11 aprile 2011 all. alla relazione 13 aprile
2011). Non è parimenti contestato che F.D., su consiglio di un amico, tale A.P.,
che lo accompagnò sul posto, si sia rivolto alla Stazione C.C. di
####################, e per essa al Comandante, allora il m.llo P., per ottenere
la restituzione della motocicletta (v. copia verbale denuncia querela D. 15
luglio 2010 all. alla relazione 13 aprile 2011 e doc. 9 ricorrente, copia
annotazione di p.g. 25 giugno 2010 asseritamente da lui redatta in tal data e
concorde sul punto). La ricostruzione dei fatto offerta dal ricorrente
diverge da quella offerta dall'amministrazione sul concreto contenuto del
colloquio. Secondo il ricorrente, D. e il di lui amico si limitarono a
prospettare un contrasto di natura civilistica, ovvero patrimoniale, che si
riduceva alla corretta determinazione della somma pretesa da C. per restituire
il bene a fronte di riparazioni asseritamente sullo stesso effettuate; in tali
termini il ricorrente stesso, all'atto di lasciare il reparto per una licenza,
avrebbe dato corretta informazione dei fatti al Comandante titolare, verbalmente
ovvero anche con la citata annotazione del 25 giugno (doc. 9 ricorrente, cit. e
ricorso p. 5; sull'informazione solo verbale v. doc. 16 amministrazione, copia
s.i.t. M.llo N., Comandante effettivo che con il ricorrente conferì). Secondo
l'amministrazione, invece, già nel corso di tale colloquio sarebbe emerso il
fatto della falsa denuncia presentata da
C., fatto che com'è ovvio avrebbe dovuto far propendere per una ben diversa
qualificazione della vicenda, trattandosi di reato perseguibile d'ufficio (v. in
part. copia della c.n.r. 28 luglio 2010, doc. 3 amministrazione). Viceversa,
sono accertati gli ulteriori sviluppi della vicenda: A.P., in virtù di un
rapporto personale di amicizia, ebbe a manifestare le proprie perplessità
sull'accaduto all'ufficiale Comandante la Compagnia C.C. di
####################; grazie poi al pronto attivarsi di questi sono stati
compiuti atti di indagine, in particolare l'escussione a s.i.t. di F.D.,
l'acquisizione di copia della falsa denuncia e il sequestro del veicolo presso
C., che hanno portato ad un procedimento penale nei confronti dello stesso (v.
copie atti citati all. alla relazione 13 aprile 2011);
- che i fatti accertati conducono a ritenere corretto e legittimo l'operato
dell'amministrazione e quindi a respingere entrambi i motivi di ricorso.
E'oggetto di valutazione da parte dell'A. G. penale (v. copia c.n.r. 11 aprile
2011, cit.) se nella condotta del m.llo P. nei confronti di D. e di P. vi sia
stato il dolo del reato di rifiuto di atti d'ufficio; è però certo a prescindere
da ciò che il m.llo P. medesimo in tale circostanza agì con oggettiva
leggerezza. A fronte delle dichiarazioni di D., il quale, come ammesso dallo
stesso ricorrente (suo doc. 9 cit. quinto paragrafo), gli aveva parlato di una
intestazione del veicolo non autorizzata, minima diligenza investigativa avrebbe
consentito di verificare l'attuale intestazione del bene e di reperire, agli
atti della stessa stazione di ####################, la falsa denuncia di C.,
così come fatto senza difficoltà dal personale della
Compagnia successivamente interessata: tutto ciò giustifica la sanzione della
consegna alla luce delle citate norme di regolamento. E'poi accertato, come si è
detto, che A.P. nutrì sull'operato del m.llo P. perplessità abbastanza gravi da
indurlo a rivolgersi ad altro reparto dei C.C., e secondo logica tali
perplessità sono state condivise da F.D. e dalla di lui moglie: in tal senso è
corretto aver ritenuto che la vicenda sia stata commentata in modo sfavorevole
ed abbia fatto perdere al ricorrente la necessaria credibilità nell'ambiente di
appartenenza, dato che l'amministrazione dispone in proposito di ampia
discrezionalità, nella specie esercitata in modo non illogico (sul principio, v.
per tutte TAR Lazio Roma sez. i 11 gennaio 2006 n°249). E' poi chiaro che tale
ragionamento non è infirmato dai precedenti favorevoli del ricorrente, attestati
dai documenti prodotti alla
odierna udienza, riferibili però tutti a fatti antecedenti la vicenda per cui è
causa;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di
Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge. Condanna G.L.P. a rifondere all'Amministrazione intimata le spese del
giudizio, spese che liquida in Euro 500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.