FORZE ARMATE   -   GUARDIA DI FINANZA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 353
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con il ricorso al TAR Lazion. 8164 del 1997, l'odierno appellante, finanziere in servizio presso il Comando Stazione Navale della Guardia di Finanza di ####################, ha impugnato la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 427362 del 18 marzo 1997, avente ad oggetto l'applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione. A sostegno della illegittimità dell'atto, lesivo del proprio interesse al mantenimento del proprio "status" di appartenente al Corpo citato, il ricorrente ha dedotto profili di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Il Tribunale adìto ha dapprima accolto la domanda incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato (con l'ordinanza n. 2528 del 19 novembre 1997) e successivamente ha accolto il ricorso nel merito.

Di qui l'appello proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze affidato ai motivi trattati nel prosieguo dalla presente decisione.

Si è costituito nel giudizio il ricorrente in primo grado, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.

Alla pubblica udienza dell'19 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1.- L'appello in esame controverte della legittimità di una sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione; la misura è stata adottata in quanto il comandante del gruppo, in occasione di un sopralluogo, ha rinvenuto tra gli effetti personali del militare una siringa contenente eroina ed l'attrezzatura necessaria per il suo utilizzo.

A seguito di tale fatto, il militare è stato sottoposto a visita medica presso la commissione medica ospedaliera di ####################, a esito della quale egli risultava affetto da "note ansiose in tossicofilo", presentando lesioni cutanee sulle mani aventi le caratteristiche di ripetute iniezioni endovenose.

Il Ministro, previo giudizio della Commissione di disciplina, emetteva infine la sanzione di cui si controverte.

2.- Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata e assorbente la prima doglianza, con cui il militare ha sostenuto che il provvedimento sanzionatorio si è fondato su una istruttoria e presupposti di fatto insufficienti a dimostrare la non occasionalità dell'atto di assunzione di sostanze stupefacenti. I giudici di prima istanza hanno supportato tale orientamento altresì rilevando che l'unico elemento a supporto della sanzione è costituito dalla relazione dell'ospedale militare di #################### del 13 luglio 1996, e che per contro la stessa commissione medica, a seguito degli opportuni esami diagnostici anche presso il consultorio psicologico, ha concluso per l'occasionalità del consumo.

3.- Il Ministero dell'economia ha impugnato la sentenza gravata, deducendo un unico ordine di censure, con cui ha sostenuto il legittimo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto alla contestata perdita del grado per rimozione e rimarcando l'ampia discrezionalità sottesa al potere disciplinare dell'amministrazione, nella valutazione della gravità del comportamento ascritto.

3.1.- Ritiene la Sezione che l'appello sia infondato.

Diversamente da quanto sostenuto dal Ministero appellante, dall'esame degli atti di causa emerge che correttamente il TAR ha ritenuto insufficienti gli accertamenti posti a base della valutazione amministrativa di uso non occasionale ma abituale di sostanze stupefacenti.

In particolare i giudici di prime cure hanno fatto riferimento ad una serie di elementi a conferma dell'uso episodico, evidenziando che la stessa commissione medica ospedaliera, a seguito degli opportuni esami diagnostici anche presso il consultorio psicologico, ha concluso con la seguente diagnosi: "tossicofilia contratta da consumo occasionale per via endovenosa, tratti di labilità".

Inoltre dagli atti depositati a seguito degli accertamenti sanitari in seguito espletati, è emerso che l'appellato "non ha evidenziato segni fisici o sintomi comportamentali riferibili ad impregnazione o ad astinenza da oppiacei né dalle altre comuni sostanze d'abuso", e che "nessuna delle analisi eseguite precedentemente presso l'Azienda U.S.L. RM/F ha dato esito positivo per uso di droghe, così anche quelle effettuate il 7 ottobre 1997 presso l'Istituto di farmacologia medica dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Nel caso in esame può affermarsi quindi non solo l'insufficienza di elementi atti a smentire l'occasionalità, ma anche la presenza di accertamenti "positivi" in quanto idonei tecnicamente a supportarla.

Il Collegio deve quindi fare applicazione dell' orientamento giurisprudenziale, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, che ha più volte affermato che il comportamento consistente nel consumo occasionale non è sufficiente a sostenere l'emissione della sanzione espulsiva (Cons. Stato, sez. IV, n. 5868/2001, n. 3647/2000, e n.1393/1998).

L'emanazione della misura contestata, in tale fattispecie, integra perciò un esercizio del potere discrezionale illegittimo per insufficienza istruttoria sui presupposti che devono assisterlo, sicchè la sentenza impugnata risulta meritevole di essere confermata.

2- Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

Poiché per la consolidata giurisprudenza il giudice amministrativo ben può individuare quali sono i principi cui si deve attenere l'amministrazione quando sia stato annullato un suo provvedimento di natura disciplinare, ritiene la Sezione che, nella specie, in considerazione dei fatti accaduti, non sia ravvisabile la rimproverabilità dell'autorità che ha emesso l'atto del 18 marzo 1997, sicché - col ripristino del rapporto di lavoro sotto il profilo giuridico ed economico (già risalente all'ordinanza cautelare emessa dal TAR n. 2528 del 19 novembre 1997) si deve intendere integralmente data la tutela giurisdizionale all'interessato.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del secondo grado giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV) respinge l'appello n. 6414 del 2004.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.