Lazio
Det. Reg. 25-1-2011 n. 391
Diversamente abili: Guida all'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica. Modalità attuativa.
Pubblicata nel B.U. Lazio 21 febbraio 2011, n. 7, S.O. n. 31.
Det. Reg. 25 gennaio 2011, n. 391 (1).
Diversamente abili: Guida all'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica. Modalità attuativa. (2)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 21 febbraio 2011, n. 7, S.O. n. 31.
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del
Dipartimento programmazione economica e sociale.
--------------------------------------------------------------------------------
Il Direttore del Dipartimento
Su proposta del Direttore della Direzione regionale bilancio ragioneria, finanza
e tributi
VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e
tributaria;
VISTO l'art. 53 comma 1 dello Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. n. 6/2002 e successive modificazioni, concernente la disciplina
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni
relative alla dirigenza e al personale regionale;
VISTO il Reg. reg. n. 1/2002 in particolare il combinato disposto tra l'art. 66
comma 1 e l'art. 67 comma 1-2, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Giunta Regionale;
VISTO l'art. 17 comma 10 della L. n. 449/1997, che ha demandato dal 1° gennaio
1999, alle Regioni a statuto ordinario, la riscossione, l'accertamento, il
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso
amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali;
VISTO il D.M. n. 418/1998, art. 2 e art. 3, con il quale le Regioni possono
affidare a terzi, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, l'attività di
accertamento, controllo, riscossione, rimborso e recupero delle tasse
automobilistiche;
VISTA la L.R. n. 57/1998 art. 21 comma 3, che stabilisce che la Giunta regionale
può affidare, con apposita convenzione, i servizi di riscossione e di controllo,
in materia di tasse automobilistiche regionali, all'Automobile Club d'Italia
(ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75 ente pubblico non economico
preposto a servizi di pubblico interesse;
CONSIDERATO CHE con Delib.G.R. n. 35/2008, nell'approvare lo schema tipo di
Convenzione tra Regione Lazio e ad ACI per il triennio 2008-2010, è stata anche
rinnovata la potestà, da parte della Regione Lazio, di avvalersi dell'ACI nella
gestione in 1° istanza, delle domande di esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica da parte di soggetti disabili;
VISTO l'art. 5 della L.R. n. 3/2010 "Assestamento del bilancio annuale e
pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" in cui si autorizza la Giunta a
rinnovare per l'annualità 2011 la Convenzione sopra citata;
VISTO il D.Lgs. n. 546/1992, che consente la presentazione del ricorso, in sede
giurisdizionale tributaria, entro 60 giorni dalla notifica del diniego
all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica;
VISTE la legge n. 449/1997 art. 8, la legge n. 342/2000 art. 50 e la legge n.
388/2000 art. 30 comma 7, le quali prevedono, rispettivamente, l'esenzione dal
pagamento della Tassa Automobilistica per:
• disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con auto
adattata;
• disabili non vedenti e sordomuti;
• disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato
il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e disabili con grave
limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
ENUNCIATA la possibilità concessa ai sensi comma 1 dell'art. 6 L. n. 89/2006 in
cui possono essere unificate, su richiesta del soggetto istante, le procedure di
accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n.
295, per l'invalidità' civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per
l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
VISTA la L. n. 296/2006, art. 1 comma 36 in cui si prevede che "le agevolazioni
tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la
locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, sono riconosciute a
condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a
beneficio dei predetti soggetti";
VISTO che per semplificare i rapporti giuridici intercorrenti tra cittadino
istante e Pubblica Amministrazione possono essere utilizzati gli strumenti
previsti dal D.P.R. n. 445/2000;
VISTA la circolare n. 30/E/1998 del Ministero delle Finanze, con la quale sono
stati forniti i primi chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche
dovute dal 1° gennaio 1998, a seguito delle innovazioni apportate in materia
dalla legge n. 449/1997 e, in particolare, il punto 10, che tratta le
agevolazioni per i veicoli per disabili, indicando i veicoli oggetto di
esenzione e la documentazione che gli interessati dovevano presentare agli
Uffici competenti ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica;
VISTA la circolare n. 186/1998/E del Ministero delle Finanze, emanata ad
integrazione della circolare n. 30/E/1998, di cui al punto precedente, con la
quale ha sono stati forniti ulteriori chiarimenti relativamente all'esenzione
dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti con "ridotte o impedite
capacità motorie permanenti". In particolare sono stati chiariti, fra l'altro, i
seguenti aspetti:
• il riconoscimento delle "ridotte o impedite capacità motorie permanenti", può
essere attestato sia dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n.
104/1992, che da altre Commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, per
lavoro, di guerra, ecc.);
• i veicoli ammessi all'esenzione (motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto
promiscuo, motoveicoli per trasporto specifici, autovetture, autoveicoli per
trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici);
• gli adattamenti dei veicoli, che devono risultare dalla carta di circolazione
a seguito di collaudo effettuato presso gli Uffici della Motorizzazione Civile,
che possono riguardare:
- i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale, in base a
quanto prescritto dalla Commissione Medica Locale ai sensi dell'art. 119 del
codice della strada, ma anche
- solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il
disabile in condizione di accedervi;
• l'esenzione per ciascun soggetto avente diritto, può essere riconosciuta per
un solo veicolo, per il quale deve essere indicata la targa;
• la possibilità, per gli interessati, di ottenere una certificazione aggiuntiva
da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, atta a
specificare che la patologia o la minorazione sofferta dal disabile comporta
"ridotte o impedite capacità motorie permanenti";
• che il termine di 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo auto,
concesso agli interessati per presentare agli Uffici preposti la documentazione
per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, deve
ritenersi come termine meramente ordinatorio e non perentorio;
• nel caso che l'esenzione non possa essere concessa per mancanza dei requisiti
previsti, occorre avvertire gli interessati che potranno procedere al pagamento
delle tasse automobilistiche entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
del diniego, per evitare l'applicazione delle sanzioni;
• l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, una volta riconosciuta,
deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti oggettivi e
soggettivi che l'hanno determinata. I soggetti interessati dovranno comunque
comunicare agli uffici finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venir
meno il riconoscimento dell'agevolazione, al fine di evitare il recupero dei
tributi e l'irrogazione delle relative sanzioni";
VISTO l'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, che ha esteso, a decorrere dal
1° gennaio 2001, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica anche ai
soggetti con handicap psichico o mentale, o con grave limitazione della capacità
di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
VISTA la circolare n. 46/2001 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle
Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - che, a seguito
dell'emanazione della legge n. 388/2000 art. 30, comma 7, ha fornito ulteriori
chiarimenti in materia e in particolare ha stabilito che:
• non è richiesto per tali tipologie di disabilità l'adattamento del veicolo in
funzione delle limitazioni di cui il portatore di handicap è affetto.
L'adattamento del veicolo rimane, invece elemento essenziale, ai fini della
concessione delle agevolazioni fiscali, per i soggetti affetti da "ridotte o
impedite capacità motorie permanenti";
• il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità ha precisato che
il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti
dall'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, è la situazione di handicap
grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, derivante da
patologie che comportano una grave limitazione della capacità di deambulazione o
relativa a soggetti affetti da pluriamputazioni, certificata dalla Commissione
di cui all'art. 4 della medesima legge;
• per i soggetti con handicap psichico o mentale, ai fini del riconoscimento
dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorre la seguente
documentazione:
- verbale della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, da cui
risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi
dell'art. 3 della stessa legge, derivante da disabilità psichica;
- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla
legge n. 18/1980 e alla legge n. 508/1988, emesso dalla Commissione per
l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990;
• l'istanza, corredata della relativa documentazione, volta ad ottenere
l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, se prodotta oltre il
termine di novanta giorni indicato dall'Amministrazione finanziaria, ha valore
anche per i periodi precedenti, in presenza delle condizioni soggettive
stabilite dalla normativa vigente al momento;
• nel caso di sostituzione del veicolo esentato, l'interessato deve rinnovare
l'istanza;
VISTA la Risoluzione n. 110/2001 del 5 luglio 2001 del Ministero delle
Finanze-Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa e Contenzioso in cui
si precisa che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, può esser
concessa anche soggetti che non hanno cittadinanza italiana che si trovino in
Italia con regolare permesso di soggiorno, in possesso di tutti i requisiti
richiesti;
CONSIDERATO che, a partire dal 1° gennaio 2003, in base all'art. 94 della legge
finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down
possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma
3 della legge n. 104/1992, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche
dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione
dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo";
CONSIDERATO che i grandi invalidi di guerra, di cui all'articolo 14 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in
situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari
previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è
attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri
competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Gli
accertamenti sanitari, in questo caso, sono eseguiti dalla Commissione medica
per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 915/1978;
RITENUTO che ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica di cui al punto precedente, nel verbale redatto dalla citata
commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni mediche alle
persone non grandi invalidi di guerra, deve essere esplicitamente riportata la
tipologia di disabilità per la quale si richiede l'esenzione;
TENUTO CONTO che, il Ministero della Salute, con circolare DPV.5/HF/2/312
dell'11 giugno 2003, ha stabilito che, nel caso la certificazione del
riconoscimento dell'handicap non riporti espressamente la dichiarazione delle
ridotte o impedite capacità motorie permanenti, l'interessato può avanzare
richiesta alla Azienda ASL al fine di ottenere, da parte della Commissione di
cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, una certificazione aggiuntiva da cui
risulti che la propria minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie
permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449/1997;
RITENUTO che la certificazione aggiuntiva di cui al punto precedente, in
considerazione che gli Uffici preposti all'istruttoria delle istanze non hanno
competenze mediche, possa essere richiesta analogamente anche per le altre 3
tipologie di disabilità che consentono l'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica, quando la certificazione rilasciata all'interessato dalla
Commissione medica non riporta espressamente tali disabilità, ma solo il tipo di
handicap;
VISTA la circolare n. 4/2007 dell'Agenzia dell'Entrate, la quale specifica che,
ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, il veicolo
oggetto dell'agevolazione deve essere intestato o al disabile stesso o al
familiare possessore di reddito di cui risulti a carico, escludendo il
riconoscimento dei benefici fiscali, quando il veicolo è intestato, in comunione
dei beni, ad uno dei coniugi (la madre del disabile nel caso considerato)
fiscalmente a carico, insieme al disabile, dell'altro (il marito nella
fattispecie);
VISTA la circolare n. 8/2007 dell'Agenzia dell'Entrate, che ha ammesso la
possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di
menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza
di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella
prevista dalla legge n. 104/1992, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò,
in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia
descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente
deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. In particolare,
riguardo i soggetti pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di
guerra, la citata circolare ritiene sufficiente l'accertamento sanitario
dell'handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui
all'art. 105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;
VISTA la circolare n. 23/2010 dell' Agenzia delle Entrate che prevede:
• che i portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare
lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del
1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica
preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi
in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale
della stessa.
• che lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della
capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di
invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante
specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto
di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito
riferimento anche alla gravità della patologia.
CONSTATATO che a partire dal 1° gennaio 2010, le istanze per l'accertamento
dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, da
inoltrarsi secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo, devono essere
presentata all'INPS ai sensi art. 20 L. n. 102/2009;
CONSIDERATA la necessità di porre in essere un'adeguata informazione ai
contribuenti circa i requisiti richiesti dalla normativa vigente, ai fini
dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i
soggetti affetti dalle disabilità per le quali è prevista tale esenzione;
RITENUTO che, al fine di agevolare gli interessati nella presentazione della
domanda di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, sia in prima
istanza all'ACI, che in sede di riesame alla Direzione Regionale Bilancio
Ragioneria Finanze, Tributi - Area Tributi - della Regione Lazio, è opportuno
predisporre e mettere a disposizione degli stessi appositi modelli di domanda,
nei quali riportare, fra l'altro, la documentazione occorrente ai fini
dell'ottenimento della citata esenzione, nonché i modelli relativi
all'autocertificazione e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
di cui al D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e art. 47, rispettivamente per il
fiscalmente a carico e al riconoscimento al disabile dell'indennità di
accompagnamento;
Determina
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
[Testo della determinazione]
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate;
1. di approvare l'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione: "DIVERSAMENTE ABILI": GUIDA ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO
DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITÀ ATTUATIVE", comprendente anche i modelli
di domanda, di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, di cui al D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e art. 47, sia per le domande di
prima istanza da presentare all'ACI, che per quelle di riesame da presentare
alla Direzione Bilancio Ragioneria, Finanze, Tributi - Area Tributi - della
Regione Lazio;
2. che al fine di attuare la dovuta informazione sull'argomento e di agevolare
gli interessati nella presentazione delle istanze sia pubblicata la presente
determinazione, comprensiva dell'allegato sul BUR della Regione Lazio;
3. che l'Area Tributi provveda alla pubblicazione sul sito della Regione Lazio
www.regione.lazio.it - link Tributi -
dell'Allegato della presente disposizione "DIVERSAMENTE ABILI": GUIDA
ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITÀ ATTUATIVE",
Avverso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla
pubblicazione al TAR territorialmente competente, ovvero è ammesso ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Allegato
Diversamente abili: "Guida all'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica" - Modalità attuative
1. Beneficiari
La legge prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i
veicoli destinati alla mobilità dei soggetti affetti da determinate tipologie di
disabilità. L'esenzione riguarda le autovetture, le motocarrozzette, i
motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici,
autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, con
limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800
cc per i veicoli diesel.
L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere
indicata al momento della presentazione della domanda.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili, che a
quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al disabile
intestatario del veicolo, oppure al familiare intestatario dei veicolo, se il
disabile è fiscalmente a suo carico.
Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito
complessivo non superiore a euro 2.840,51. Ai fini di tale limite, non si tiene
conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità,
comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi
civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
2. Tipologie di disabilità ammesse all'esenzione
Sono previste quattro tipologie di disabilità ai fini dell'esenzione dal
pagamento della tassa automobilistica. Nella TABELLA 1, di seguito riportata,
sono indicate le quattro tipologie di disabilità e le rispettive leggi di
riferimento che ne prevedono l'esenzione:
Tabella 1
Tipologia di disabilità Legge di riferimento
1) non vedenti e sordi I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità
assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi
gli occhi, con eventuale correzione (art. 1 L. n. 68/1999). La legge 3 aprile
2001, n. 138 agli articoli 2, 3 e 4, individua la varie categorie di non
vedenti, distinguendo tra ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.
L'art. 1 legge n, 95/2006, sostituisce il termine "sordomuto" con il termine
"sordo", in tutte le disposizioni legislative, il secondo comma dell'articolo 1
della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente: «Agli effetti
della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito
affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia
compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità
non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio». (art. 50 L. 342/2000)
Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole:
«L'accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti:
«L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma
dell'articolo 1».
2) disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato
il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30 co. 7 L.
388/2000)
3) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni (art. 30 co. 7 L. 388/2000)
4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. In tale ultimo
caso, a differenza degli altri casi sopra indicati, la legge prescrive che il
veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie
permanenti del disabile e che tali adattamenti devono sempre risultare dal
libretto di circolazione Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche
quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica), purché
prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della
Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.). (art. 8 L. 449/1997)
N.B.: la legge non riconosce tali agevolazioni a tutti i disabili con ridotte
capacità motorie, ma soltanto a coloro che hanno bisogno di specifici
adattamenti che li agevolino nell'utilizzo dei veicoli.
3. Presentazione delle domande
Le istanze tese ad ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica, presentate dagli interessati utilizzando la modulistica
appositamente predisposta, devono essere debitamente compilate, sottoscritte e
complete della documentazione richiesta. La documentazione da allegare alla
domanda è indicata nella successiva Tabella 2.
- Le istanze di esenzione devono essere presentate, in firma originale, tramite
il servizio postale o consegnate a mano.
> Presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI. L'ACI
concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento
dell'istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione.
In caso di diniego da parte dell'ACI, l'interessato potrà:
> entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, presentare
richiesta di riesame, in firma originale, tramite il servizio postale o
consegnata a mano al seguente indirizzo: Regione Lazio - Direzione Regionale
Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi - Area Tributi - Via R. Raimondi
Garibaldi 7 - 00145 Roma. Le richieste di riesame potranno essere inviate anche
tramite il servizio di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo indicato al
sito istituzionale della Regione Lazio
www.regione.lazio.it. Attualmente l'indirizzo PEC è il seguente:
protocollo-economico-occupazionale@regione.lazio.legalmail.it
La Regione Lazio concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal
ricevimento dell'istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego
dell'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica.
NB: se a seguito del diniego da parte di ACI, viene presentata richiesta di
riesame alla Regione Lazio, per evitare sovrapposizioni di istruttoria,
l'interessato non potrà ripresentare ad ACI una nuova domanda (a seguito, ad
esempio, di un fatto nuovo), prima di aver ottenuto il provvedimento di
accettazione o di diniego all'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica da parte della stessa Regione. L'eventuale nuova documentazione
dovrà essere presentata, nel frattempo, alla Regione Lazio che ha in essere la
citata istruttoria di riesame. Ad ogni modo, ai fini di una semplificazione
delle procedure istruttorie, l'interessato potrà presentare un'eventuale nuova
istanza ad ACI, solo dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data della nota di
diniego dell'ACI.
In caso di diniego da parte della Regione Lazio l'interessato potrà:
> entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, presentare
ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
NB: Il provvedimento di diniego o di accoglimento dell'esenzione verrà inviato
all'interessato tramite raccomandata a.r. all'indirizzo indicato nella domanda
di esenzione o al diverso indirizzo comunicato dallo stesso successivamente alla
presentazione dell'istanza. Si sottolinea che è cura dell'interessato indicare
correttamente l'indirizzo al quale inviare le comunicazioni e il provvedimento
di accoglimento o di diniego dell'esenzione (es.: nel caso di condomini
indicare, oltre alla Via, n. civico, CAP, città e provincia, l'eventuale scala e
l'interno) e comunicare le eventuali variazioni di indirizzo intervenute dopo la
presentazione dell'istanza, al fine di evitare i mancati recapiti dei citati
provvedimenti e la restituzione al mittente degli stessi. A questo riguardo è
importante che nell'istanza siano riportate, nello spazio appositamente
riservato del modello di domanda, le informazioni relative al recapito
telefonico e all'eventuale numero di fax ed e-mail, se
disponibili. Ciò consentirà, in caso di mancato recapito del provvedimento, di
contattare l'interessato per il successivo invio dello stesso secondo le
modalità dal medesimo indicate. Nel caso di mancato recapito del provvedimento
inviato con raccomandata a.r., gli interessati verranno contattati ai recapiti
telefonici e all'eventuale numero di fax ed e-mail comunicati, al fine
dell'invio del provvedimento ritornato al mittente. Esperiti senza esito tutti i
tentativi indicati, il provvedimento verrà considerato come notificato con la
prima raccomandata a.r.
4. Modulistica
=> Modelli di domanda di esenzione dal pagamento tassa automobilistica (prima
istanza da presentare ad ACI)
=> Modelli di domanda per la richiesta di riesame alla Regione Lazio
=> Modello autocertificazione per attestare che il disabile è fiscalmente a
carico dell'intestatario del veicolo
=> Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per attestare che
al disabile è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento.
5. Scelta del modello di domanda
Sono stati predisposti quattro modelli specifici di domanda (uno per ogni
tipologia di disabilità che dà diritto all'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica) e un modello "generale", nel quale sono riportate tutte e
quattro le tipologie delle citate disabilità. I modelli sono stati redatti con
lo scopo di indicare, all'interessato, i dati da fornire agli uffici preposti
all'istruttoria delle istanze e la relativa documentazione da allegare.
I modelli specifici sono così denominati:
1. Modello 1: disabile non vedente e/o sordo
2. Modello 2: disabile affetto da handicap psichico o mentale
3. Modello 3: disabile affetto da grave limitazione della capacità di
deambulazione e/o da pluriamputazioni
4. Modello 4: disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti
NB: l'interessato sceglierà il modello relativo alla tipologia di disabilità per
la quale intende chiedere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
Il modello "generale" potrà essere utilizzato se è presente più di una delle
quattro tipologie di disabilità.
L'interessato, unitamente alla documentazione indicata nei diversi modelli di
domanda per le diverse tipologie di disabilità, potrà allegare altra
documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria, specificandola
nell'apposito spazio dedicato del modello.
6. Irricevibilità della domanda
La domanda è irricevibile e, cioè, non dà inizio alla fase istruttoria, quando
non è sottoscritta dall'interessato. In questo caso, si provvederà ad inviare
all'interessato la comunicazione di irricevibilità dell'istanza, specificandone
la motivazione e concedendo allo stesso 10 giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, per l'invio di un'istanza regolarmente compilata e sottoscritta.
Trascorso infruttuosamente tale termine, non si potrà procedere ad eseguire
l'istruttoria dell'istanza e la pratica sarà definitivamente archiviata.
7. Accoglimento dell'istanza di esenzione e validità della stessa
L'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica, una volta riconosciuta, è
valida fino a che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno
determinata. Infatti, l'esenzione prosegue anche per gli anni successivi, senza
che il disabile sia tenuto a presentare nuovamente l'istanza. Dal momento che
vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio
(Usabile non più fiscalmente a carico), l'interessato dovrà comunicare le
variazioni dei presupposti che fanno venire meno il riconoscimento
dell'esenzione, al fine di evitare il successivo recupero della tassa
automobilistica, degli interessi maturati e l'irrogazione delle previste
sanzioni.
Nel caso che la Commissione medica preposta all'accertamento
dell'handicap/invalidità indichi sul certificato una data di rivedibilità per il
paziente, l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
concessa, sarà valida fino alla citata data di rivedibilità. Dopo tale data, il
veicolo uscirà dall'esenzione. In tal caso, se ne ricorrono i presupposti, per
continuare ad usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica, occorrerà che l'interessato presenti una nuova domanda in prima
istanza ad ACI, con allegata la copia del nuovo verbale redatto dalla
Commissione medica che ha effettuato il controllo e copia della relativa
prevista documentazione.
Qualora venga sostituito il veicolo ammesso all'agevolazione, l'interessato deve
rinnovare la domanda di esenzione in prima istanza presso ACI, indicando la
targa del nuovo veicolo, allegando la prevista documentazione.
8. Diniego dell'istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica
In caso di diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica,
l'interessato è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di
diniego, al pagamento della tassa automobilistica comprensiva dei soli interessi
legali. Oltre tale periodo, dovrà versare, unitamente al tributo ed agli
interessi, anche la relativa sanzione.
9. Documentazione da allegare all'istanza
All'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica, va allegata la documentazione indicata nella
Tabella 2 di seguito riportata, distinta per tipologia di disabilità:
Tabella 2
Tasse Auto - Agevolazioni per i disabili
Documentazione da allegare all'istanza di esenzione
Tipologia di disabilità Caratteristiche del veicolo Documentazione da allegare
all'istanza
=> Copia del certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica che
attesti esplicitamente la condizione di non vedente o sordo. Per i non vedenti,
il certificato deve attestare il residuo visivo per entrambi gli occhi espresso
in decimi.
=> Non è previsto l'adattamento del veicolo => Copia della carta di
circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica.
Disabilità per cecità o per sordità => Ammessi veicoli con cilindrata fino a
2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel => Nel caso che
il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima
dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico
dell'intestatario dell'auto,
ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è
fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito
modello predisposto).
=> Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla
commissione medica presso la ASL, di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal
quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi
dell'art. 3 comma 3 della medesima legge, con esplicita indicazione della
disabilità psichica o mentale (1);
=> Copia del certificato dal quale risulta il riconoscimento delta indennità di
accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 e alla legge n. 508/1988, emesso
dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità civile di cui alla
legge n. 295/1990, o della sentenza del Tribunale che ha riconosciuto tale
indennità;
ovvero
=> Non è previsto l'adattamento del veicolo dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l'indennità di
accompagnamento, con l'indicazione della ASL (o della sentenza del Tribunale)
che ha riconosciuto l'indennità e della data dalla quale decorre tale
riconoscimento (utilizzare l'apposito modello predisposto).
Disabilità psichica o mentale => Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc
per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel => Copia della carta di
circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica.
=> Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia
dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è
fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto,
ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è
fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito
modello predisposto).
=> Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla
commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal
quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi
dell'art. 3 comma 3 della medesima legge, con esplicita indicazione della
disabilità (grave limitazione della deambulazione o pluriamputazione) (2);
Disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni => Non è previsto l'adattamento del veicolo => Copia della
carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica.
=> Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino
2800 cc per veicoli diesel => Nel caso che il veicolo sia intestato al
familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui
risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto,
ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è
fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito
modello predisposto).
=> Il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo
alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è
affetto, (gli adattamenti possono riguardare sia modifiche ai comandi di guida,
sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per permettere al
disabile di accedervi). => Copia del certificato con il quale il disabile è
stato riconosciuto portatore di handicap o di invalidità, che attesti
esplicitamente la ridotta o impedita capacità motoria, rilasciato dalla
Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, o da
altre Commissioni mediche pubbliche (non è necessario che il disabile fruisca
dell'indennità di accompagnamento).
=> Copia della carta di circolazione, dalla quale risultino:
a) gli adattamenti necessari a permettere al disabile di accedervi se
trasportato (in questo caso non occorre la patente speciale);
b) se il disabile è titolare di patente speciale, i dispositivi di guida
applicati al veicolo (*);
Disabilità con ridotte o impedite capacità motorie permanenti Gli adattamenti
devono sempre risultare dal libretto di circolazione. (*): gli adattamenti del
veicolo devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui
all'art. 119 del Codice dulia Strada e riportati sulla polente speciale
(Circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15 luglio 1998).
Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800
cc per veicoli diesel. => Copia della patente speciale (**) eventualmente
rilasciata al disabile, dalla quale risultano i dispositivi di guida da
applicare al veicolo (in questo caso si considera adattata anche l'auto dotata
di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché prescritto
dalla Commissione medica Locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla
guida);
(**): in caso di necessità istruttorie potrà essere richiesta copia della
certificazione della commissione medica locale (art. 119 del Codice della
Strada).
=> Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia
dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è
fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto,
ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è
fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito
modello predisposto).
(1): I portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare
lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del
1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica
preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi
in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale
della stessa.
(2): lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della
capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di
invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante
specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto
di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito
riferimento anche alla gravità della patologia.
È possibile, pertanto, prescindere, in questi casi, dall'accertamento formale
della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4
della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche
del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n.
104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e
della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.
N.B.: l'interessato, oltre alla necessaria documentazione sopra indicata per le
diverse tipologie di disabilità, potrà allegare altra documentazione ritenuta
utile ai fini dell'istruttoria.
10. Approfondimenti
10.1 Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni (art. 30 co. 7 L. n. 388/2000)
Il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che
il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti
dall'art. 30 co. 7 L. n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), è la situazione di
handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, derivante
da patologie che comportano una limitazione permanente alla deambulazione. La
gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla Commissione
per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992
(Circolare del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso n. 46 dell'11 maggio 2001).
Tuttavia, relativamente alla categoria dei pluriamputati, la Risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e Contenzioso del 25
gennaio 2007, n. 8, ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto
alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli
arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una
Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/1992, che
attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito
della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la
gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche
conoscenze mediche.
Pertanto, gli amputati bilaterali degli arti superiori, possono presentare,
indifferentemente, le seguenti certificazioni:
• Certificato di handicap grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge n.
104/1992, in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi
gli arti;
• Certificato rilasciato da altre commissioni mediche pubbliche (invalidità
civile, lavoro, di guerra, ecc.) in cui sia indicato esplicitamente la perdita
anatomica di entrambi gli arti.
Analogamente, la circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici
fiscali per il settore auto, i disabili con grave limitazione della capacità di
deambulazione, possono documentare il loro stato di handicap grave comportante
una limitazione permanente della capacità di deambulazione, invece del previsto
certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 dalla legge n.
104/1992, con una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione
medica pubblica, attestante specificamente "l'impossibilità a deambulare in modo
autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore, sempreché il certificato di
invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.
È possibile in questo caso, pertanto, prescindere dall'accertamento formale
della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4
della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche
del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n.
104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e
della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.
10.2 Disabili con handicap psichico o mentale
La circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E
del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore
auto, i disabili portatori di handicap psichico o mentale possono attestare lo
stato di handicap grave, invece del previsto certificato rilasciato dalla
Commissione di cui all'art. 4 dalla legge n. 104/1992, con un certificato
rilasciato da una commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello
stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità
della patologia e la natura psichica o mentale della stessa (non potrà essere
ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è
invalido "con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di
assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani
della vita". Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una
commissione medica pubblica, non consentirebbe di riscontrare la
presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale).
È possibile in questo caso, pertanto, prescindere dall'accertamento formale
della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4
della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche
del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n.
104 del 1992. ai fini della completezza della documentazione da presentare e
della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.
10.3 Disabili con handicap psichico o mentale: approfondimento sulla sindrome di
Down
A partire dal 1° gennaio 2003, in base all'art. 94 della legge finanziaria 2003
(legge n. 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere
dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge
n. 104/1992, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio
medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame
clinico detto del "cariotipo".
10.4 Disabili grandi invalidi di guerra
I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti
ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della
citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione
rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della
concessione dei benefici pensionistici. Gli accertamenti sanitari, in questo
caso, sono eseguiti dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di cui
all'art. 105 del D.P.R. n. 915/1978. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione
dal pagamento della tassa automobilistica, nel verbale redatto dalla citata
commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni
mediche, deve essere esplicitamente riportata la tipologia di disabilità per la
quale si richiede l'esenzione.
11. È da evidenziare che …
=> L'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica compete solo ai 4 casi
di disabilità previsti dalle leggi riportate nella Tabella 1 e non per qualsiasi
tipologia di disabilità o patologia, attestata dalle certificazioni rilasciate
dalle Commissioni Mediche Pubbliche. Pertanto, non è un generico beneficio
economico destinato a tutti i disabili.
=> Gli Uffici che istruiscono le istanze relative alle esenzioni dal pagamento
della tassa automobilistica, non hanno competenze mediche. Pertanto, ai fini
dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, la tipologia di
disabilità deve essere esplicitamente riportata nel certificato delle
Commissioni Mediche Pubbliche deputate all'accertamento dell'invalidità o
dell'handicap. A tal riguardo, è sufficiente che gli interessati alleghino alla
domanda di esenzione, se disponibile, il certificato rilasciato dalle competenti
commissioni mediche pubbliche con la diagnosi omessa, per motivi di privacy, in
luogo dello stesso certificato con le indicazioni della diagnosi. È il tipo di
disabilità esplicitamente individuato e contrassegnato nell'apposita casellina
del certificato dalle Commissioni mediche, che può consentire o meno
l'accoglimento della domanda.
=> L'interessato, nel caso di certificazioni delle commissioni mediche di cui
all'art. 4 della legge n. 104/1992, rilasciate con i modelli che non prevedevano
l'indicazione della disabilità, ma solo l'indicazione della tipologia di
handicap, potrà avanzare richiesta alla ASL, al fine di ottenere, da parte della
stessa commissione, qualora ne ricorrono i presupposti, una certificazione
aggiuntiva riferita al citato certificato, da cui risulti che la propria
minorazione comporta una delle quattro tipologie di disabilità che danno diritto
alla citata esenzione. Ottenuta l'integrazione, l'interessato potrà reiterare
all'Ufficio competente, apposita istanza, corredata dalla documentazione
prevista, al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica (riferimento circolare del Ministero della Salute DPV.5/HF2/312
dell'11 giugno 2003).
=> La circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15 luglio 1998, ha
precisato che il termine di 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo
auto, concesso agli interessati per presentare agli Uffici preposti la
documentazione per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica, deve ritenersi come termine meramente ordinatorio e non
perentorio. Tale precisazione è stata ripresa anche dalla successiva circolare
del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso n. 46 dell'11 maggio 2001, la quale ha specificato che
l'istanza volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica, ha valore anche per i periodi precedenti, in presenza delle
condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento.
L'agevolazione decorre retroattivamente, dalla data di presentazione della
relativa istanza alla commissione medica, nel caso in cui sia riconosciuta la
sussistenza di una delle quattro
previste condizioni di disabilità da parte della stessa commissione.
Naturalmente, l'applicazione retroattiva incontra un limite invalicabile nei
termini di decadenza e prescrizione previsti in materia fiscale.
=> La Circolare ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - 11 maggio 2001, n. 46, ha
rappresentato che il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità,
ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali
previsti dall'art. 30 co. 7 L. n. 388/2000, è la situazione di handicap grave,
definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della
deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale
dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della
citata legge n. 104/1992. La medesima circolare, ha stabilito che per i soggetti
con handicap psichico o mentale, per i quali non è mai necessario che il veicolo
sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è
affetto, la documentazione necessaria per fruire dei benefici
fiscali è la seguente:
- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della
legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di
handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da
disabilità psichica o mentale;
- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla
legge n. 18/1980 e alla legge n. 508/1988, emesso dalla Commissione per
l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E
del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore
auto, i disabili portatori di handicap psichico o mentale o con grave
limitazione della capacità di deambulazione, possono documentare il loro stato
di handicap grave con la certificazione specificata nella sezione
"approfondimenti" della presente Guida, alla quale si rimanda.
12. Inoltre …
=> L'art. 1 comma 36 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), dispone
che, limitatamente alle auto adattate in funzione delle impedite o ridotte
capacità motorie, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali è subordinato
all'uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio del disabile. Detta
norma, infatti, anche se letteralmente è riferita ai soli portatori di handicap
motorio, afferma un principio che per ragioni logico-sistematiche, deve
intendersi riferito a tutte le categorie di soggetti interessati dalla
agevolazione in questione.
=> L'art. 6 della legge n. 80/2006, relativo alla "Semplificazione degli
adempimenti amministrativi per le persone con disabilità", prevede la
possibilità di richiedere simultaneamente, in un'unica data e sede,
l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap. Per chi non fosse stato ancora
dichiarato invalido civile, la richiesta di accertamento simultaneo dello stato
di invalidità e dell'handicap è una scelta consigliabile. Infatti, ai fini
dell'ottenimento di determinate agevolazioni, la legge richiede che sia stato
certificato l'handicap (si può verificare, che un soggetto invalido, anche con
alta percentuale di invalidità, non possa essere ammesso a beneficiare di
determinate agevolazioni, in quanto la legge richiede il riconoscimento dello
stato di handicap ex art. 3 della L. n. 104/1992).
=> L'art. 20 della legge n. 102/2009 (contrasto alle frodi in materia di
invalidità civile) dispone, tra l'altro, che "a decorrere dal 1° gennaio 2010,
ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle ASL sono integrate
da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento
definitivo è effettuato dall'INPS". Dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad
ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità, completa della certificazione medica attestante
la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo
modalità stabilite dall'Ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in
via telematica, le domande alle ASL. L'INPS accerta, altresì, la permanenza dei
requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità
civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Riguardo alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati ai sensi
degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000, si ricorda che:
=> Le Amministrazione procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati ai sensi
degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 71 D.P.R. n. 445/2000);
=> Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativo
alle "Norme penali" per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso, qualora dal controllo di cui all'art. 71 sopra citato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera presentata.
13. Modelli di domanda da presentare in prima istanza ad ACI
Modello 1
Disabile non vedente e/o sordo
Scarica il file
Modello 2
Disabile affetto da handicap psichico o mentale
Scarica il file
Modello 3
Disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da
pluriamputazioni
Scarica il file
Modello 4
Disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti (auto
adattata)
Scarica il file
Modello generale di domanda in prima istanza ad ACI
Scarica il file
14. Modelli di domanda di riesame da presentare alla Regione Lazio
Modello 1
Disabile non vedente e/o sordo
Scarica il file
Modello 2
Disabile affetto da handicap psichico o mentale
Scarica il file
Modello 3
Disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da
pluriamputazioni
Scarica il file
Modello 4
Disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti (auto
adattata)
Scarica il file
Modello generale di domanda di riesame
Scarica il file
15. Modelli di dichiarazione di autocertificazione e di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà
Modello dichiarazione riconoscimento indennità accompagnamento rilasciata dal
disabile
Scarica il file
Modello dichiarazione indennità di accompagnamento da parte del familiare che ha
o meno fiscalmente a carico il disabile
Scarica il file
Modello dichiarazione "fiscalmente a carico"
Scarica il file