Elezioni. Voto assistito: non spetta al presidente di seggio valutare l'infermità dell'elettore
N. 01929/2011REG.PROV.COLL.
N. 09504/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9504 del 2010, proposto da:
-
contro
-
nei confronti di
-
per la riforma
del dispositivo di sentenza n. 30 del 6.10.2010 e della sentenza n. 2137 del
20.10.2010 del T.a.r. Puglia, Lecce, resi tra le parti e concernenti la
proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale per il
turno elettorale del 28 e 29 marzo 2010.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di - e del Ministero dell'interno;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2011, il Consigliere
Francesca Quadri ed uditi, per le parti, gli -
ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO
A) - - ha partecipato alla competizione elettorale, svoltasi nei giorni 28 e 29
marzo 2010, come candidato, collegato alla lista n. 2, alla carica di sindaco di
-, Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
All’esito delle elezioni, è risultata eletta la candidata -- collegata alla
lista n. 3, con 1743 voti, contro i 1698 della lista n. 2.
I risultati elettorali sono stati impugnati da- e da altri candidati consiglieri
comunali, appartenenti alla lista n. 2, per violazione delle disposizioni in
materia di voto assistito, nonché, anche attraverso motivi aggiunti, per
violazione dei principi generali in materia di voto e nell’indicazione di alcune
preferenze.
Il T.a.r. , con sentenza n. 2137 del 20 ottobre 2010, emessa a seguito di
verificazione effettuata dalla Prefettura, ha respinto il ricorso, considerando
smentite in sede istruttoria le anomalie denunciate in relazione alle
irregolarità nell’espressione di voti di preferenza e rilevando, quanto alla
supposta violazione della disciplina sul voto assistito, che nelle sezioni n. 1
e n. 2 erano stati prodotti i certificati medici attestanti, fino a querela di
falso, nella specie non proposta, l’impossibilità per gli elettori di esprimere
il voto senza l’assistenza di altro elettore; che nella sezione n. 4 era stata
riportata a verbale l’annotazione sulla tessera elettorale degli elettori
relativa al diritto al voto assistito; che l’assenza di certificazione in
allegato ai verbali delle sezioni n. 3 e n. 5 era da giudicarsi irrilevante,
data l’insufficienza dei 18 voti assistiti, espressi in quelle sezioni, a
superare la prova di resistenza, atteso lo scarto di 45 voti tra
la -ed il ricorrente.
B) - Hanno proposto appello gli interessati, censurando il dispositivo e la
sentenza di primo grado, limitatamente al solo capo riguardante il rigetto del
motivo relativo alla violazione della disciplina sul voto assistito.
Sostengono gli appellanti che il presidente del seggio, anche in presenza di
certificazione medica, avrebbe dovuto accertare le effettive condizioni degli
elettori, tali da impedire la espressione del voto in via autonoma.
Avrebbe inoltre errato il T.a.r. ad omettere approfondimenti istruttori in
ordine alle sezioni n. 3, 4 e 5, data l’irrilevanza della prova di resistenza
nel caso in cui si sia censurata la violazione di generali principi in materia
di espressione del voto.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di - e gli altri appellati, sostenendo
l’inammissibilità dell’appello e controdeducendo nel merito delle censure
sollevate.
All’udienza del 15 marzo 2011 , in vista della quale sono state presentate
memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
C) - Va, preliminarmente, dichiarato ammissibile l’appello, pur se basato sui
medesimi argomenti difensivi del ricorso di primo grado, in quanto diretto alla
impugnativa - limitata ad un solo capo - della sentenza appellata, conformemente
alla natura impugnatoria del gravame.
Nel merito, l’appello è infondato.
Gli appellanti, nella sostanza, deducono che gli elettori ammessi al voto
assistito non avrebbero presentato condizioni di infermità tali da impedire loro
l’espressione del voto senza l’ausilio di altro elettore e che quanto attestato
dalla certificazione medica avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento da
parte del presidente del seggio, in sede di “prova empirica”.
Occorre, a riguardo, rimarcare, in conformità ad un orientamento ormai
consolidato (Cons. St., sez. V, decc. 14.11.2006 n. 6685; 12.6.2009 n. 3683;
13.7.2010 n. 4504), che il riconoscimento che veniva attribuito ai certificati
medici, prodotti dall’elettore, della qualità di atti a fede privilegiata
limitatamente alla natura dell’infermità e non anche relativamente all’effetto
invalidante, ai fini dell’espressione del voto, è stato ormai superato per
effetto dell’emanazione della legge 11 agosto 1991 n. 271, che ha stabilito
(art. 9) che “detti certificati debbono attestare che la infermità fisica
impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”.
D) - L’atto pubblico contenente l’accertamento, da parte dei competenti organi
sanitari, dell’attitudine dell’infermità fisica ad impedire l’espressione, in
via autonoma, del voto fa fede privilegiata e comporta che il presidente del
seggio non sia tenuto a valutare , attraverso la c.d. “prova empirica”, se
l’infermità rientri tra quelle ostative indicate dall’art. 41 o considerate ad
esse equivalenti.
Solo quando sussistano elementi tali da indurre il presidente di seggio a
ritenere la certificazione medica esibita falsa o frutto di un giudizio medico
artefatto, egli può esperire, conservando poteri valutativi che lo distinguono
da un semplice annotatore, gli accertamenti funzionali all’esercizio dei suoi
poteri (Cons. St., sez. V, dec. n. 3683/2009, cit.).
D’altro canto, è stato correttamente messo in luce che la rimessione all’organo
dotato di competenze medico-legali dell’accertamento circa la natura
dell’infermità, quando essa non ricada tra le patologie tipiche indicate al
secondo comma dell’art. 41, risponde anche ad esigenze di tutela della
riservatezza personale dell’ammalato, confermata dalla previsione dell’ultimo
comma dell’art. 41, t.u. del 1960, introdotto dall’art. 1 della legge 23.2.2003
n. 17, e dalla circostanza che l’elettore possa richiedere l’ attestazione,
mediante apposizione di un codice sulla tessera elettorale, del diritto al voto
assistito, senza che sia possibile per il presidente del seggio risalire alla
patologia invalidante.
E) - Sia, dunque, quando la certificazione medica attesti l’impossibilità di
esprimere autonomamente il voto, sia quando la tessera elettorale sia provvista
dell’annotazione circa il diritto al voto assistito, è possibile unicamente
rilevare la falsità, materiale o ideologica dell’attestazione, rilevabile ictu
oculi, che può essere fatta valere dagli interessati tramite la querela di
falso, relativamente alla quale il collegio non ravvisa ragioni per concedere un
apposito termine.
Nella specie, nessun indizio è stato prospettato in ordine alla falsità della
certificazione, né gli interessati hanno proposto querela di falso.
Anche le affermazioni circa la conduzione di “una vita assolutamente normale”,
da parte degli elettori ammessi al voto assistito, appaiono del tutto generiche
e non connotate da alcun elemento concreto, che possa essere considerato almeno
come principio di prova.
Le certificazioni allegate ai verbali delle sezioni n. 1 e n. 2 , redatte su
moduli prestampati, recano l’attestazione secondo cui l’elettore è “affetto da
impedimento fisico tale da richiedere l’assistenza di un accompagnatore nella
espressione del voto” e non presentano indizi di falsità.
Non è pertanto riscontrabile alcuna illegittimità nel comportamento del
presidente del seggio, che si è limitato a prendere atto della certificazione,
ammettendo l’elettore al voto assistito, senza svolgere alcun ulteriore
accertamento.
F) - Parimenti da condividere è la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha
ritenuto di svolgere accertamenti istruttori in ordine alle operazione delle
sezioni n. 3 e n. 5, dove sono stati ammessi al voto assistito 18 elettori.
Invero, non vi sono motivi per i quali occorrerebbe pretermettere la c.d. prova
di resistenza , nella specie da risolvere a scapito dell’appellante, dato lo
scarto di 45 voti tra la candidata eletta ed il ricorrente, in favore
dell’annullamento delle operazioni elettorali.
In materia di operazioni elettorali, la nullità delle operazioni può essere
ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o di requisiti di legge, sia
stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto era preordinato.
Di conseguenza, non possono comportare l’annullamento delle operazioni
elettorali i vizi suscettibili di correzione mediante l’eliminazione dei voti
irregolari e ciò anche nel caso di irregolarità eventualmente verificatesi
nell’ammissione al voto assistito (Cons. St., sez. V, dec. 20.5.2008 n. 2390).
È quindi necessario, prima di pervenire all’annullamento delle citate
operazioni, accertare la concreta incidenza dell’irregolarità sui risultati
elettorali raggiunti.
L’appello va, quindi, respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di
seconda istanza, tenuto anche conto della natura della vertenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate per il giudizio di secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011, con
l'intervento dei giudici:
Aldo Scola, Presidente FF
Adolfo Metro, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)