Cons. Giust. Amm. Sic., 06-10-2010, n. 1247
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il sig. ####################, Assistente Capo della Polizia di Stato, ha
proposto ricorso contro il rigetto dell'istanza di riconoscimento di infermità
da causa di servizio e di concessione di equo indennizzo.
L'Amministrazione ha rigettato la predetta istanza sulla base della valutazione
negativa espressa al riguardo dal Comitato di verifica per le cause di servizio,
che ha ritenuto non ascrivibile la patologia di cui era affetto il sig. Ca. a
causa di servizio. Ha anche sottolineato la tardività dell'istanza rispetto al
termine di sei mesi previsto dall'art. 3 R.D. n. 1024/1928 (termine poi
riprodotto nell'art. 36 D.P.R. n. 686/1957 e nell'art. 2 D.P.R. n. 461/2001).
Il T.A.R. - con decisione n. 470 del 3 marzo 2009 - ha accolto il ricorso,
rilevando il difetto di motivazione del provvedimento di che trattasi e il non
sforamento dei termini della richiesta per il carattere progressivo della
patologia in discussione (sindrome depressiva), che non avrebbe dato
all'interessato consapevolezza immediata della gravità dell'infermità.
La sentenza è stata impugnata dalla Amministrazione.
L'appellante ribadisce anzitutto la tardività della istanza, tenuto conto del
fatto che lo stesso sin dall'8.5.2000 era pienamente a conoscenza della
patologia di cui era affetto ("sindrome ansioso depressiva persistente") per
essere stata quest'ultima attestata in modo categorico dal C.M.O.
Per quanto riguarda il merito della controversia (la ascrivibilità o meno di
tale sindrome a ragioni di servizio) l'appellante evidenzia poi che la
valutazione di che trattasi attiene alla c.d. discrezionalità tecnica: trattasi,
cioè, di valutazione rimessa ad organi tecnici specializzati della P.A.,
sindacabile dal Giudice amministrativo, solo nei casi di palese
irragionevolezza.
Il Sig. Ca. si è costituito in giudizio, insistendo per la reiezione del
gravame.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Ritiene il Collegio che l'assunto dell'appellante Amministrazione sia
condivisibile, rispecchiando un criterio uniformemente seguito dalla
giurisprudenza, dal quale non si vedono valide ragioni per discostarsi.
Invero, applicando l'anzidetto criterio al caso di specie, non sembra che il
provvedimento adottato dall'Amministrazione - sulla base della valutazione
tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio - presenti quelle
macroscopiche incongruenze che potrebbero giustificare la censura, poiché nel
parere del 29.1.2007 il menzionato Organo spiega puntualmente che la "sindrome
ansioso depressiva persistente è una forma di nevrosi che si estrinseca con
disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro vegetativi, scatenata
spesso da situazioni contingenti che si innestano di frequente su personalità
predisposta".
Anche il motivo di appello relativo alla asserita non tardività dell'istanza -
contrariamente a quanto affermato dal primo giudice - è fondato, poiché di
fronte a una certificazione medica ufficiale della C.M.O. (in data 8.5.2000)
appare una forzatura ritenere che l'interessato non avesse ancora piena
consapevolezza del suo stato di salute.
Per tutte le considerazioni che precedono, questo Consiglio ritiene che
l'appello sia fondato.
Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di
merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della
presente decisione.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese del grado di
giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e
per l'effetto annulla la sentenza di primo grado.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 12 gennaio
2010, con l'intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente,
Chiarenza Millemaggi Cogliani, Guido Salemi, Filippo Salvia, estensore, Pietro
Ciani, componenti.
Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2010.