GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 28 maggio 2010 da XY (rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Angri), presentato al Garante nei confronti di KQ (difensore della sig.ra HX nel ricorso di separazione giudiziale dalla stessa promosso nei confronti del sig. JK) con il quale la ricorrente (già difensore del sig. JK) - non ritenendo idonei i riscontri ricevuti a un'istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) - ha ribadito la richiesta volta a conoscere l'origine, le finalità e le modalità del trattamento dei dati che la riguardano (relativi a quanto indicato nel predetto ricorso di separazione giudiziale: "attualmente il Sig. JK ha una relazione con tale XY (…)"), l'indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento, i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; rilevato, in particolare, che la ricorrente ritiene che le predette informazioni siano lesive della propria immagine, oltre che foriere di danno, avendo la stessa dovuto rinunciare al mandato difensivo "per ragioni di opportunità e per correttezza difensiva"; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di ottenere la cancellazione dei dati contestati, nonché di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7 giugno 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la nota del 22 luglio 2010, con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 17 luglio 2010 e 14 settembre 2010 con le quali la resistente (rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Orditura) nel precisare che i dati relativi alla ricorrente "erano stati riportati (…) al solo fine dell'esercizio dell'attività difensiva in favore della propria assistita", ha tra l'altro ribadito quanto già comunicato in risposta all'interpello preventivo (con nota del 3 novembre 2008), ossia "di aver definitivamente cancellato i dati" in questione e di aver, in ogni caso, restituito "gli atti alla cliente essendo la pratica definitivamente archiviata", posto che "anche nella successiva causa di divorzio, avendo le parti conciliato la lite, si farà riferimento al decreto di omologa della separazione consensuale e non al ricorso per separazione giudiziale (…)"; visto che la resistente ha comunque ribadito che il contestato trattamento di dati è avvenuto "esclusivamente a fini difensivi e per il tempo strettamente necessario al loro perseguimento", nel rispetto delle disposizioni processuali in materia;

VISTA la nota pervenuta il 16 settembre 2010 con la quale la ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione dei dati che la riguardano, in quanto tali dati "ancora oggi risultano inseriti in un fascicolo di ufficio, giacente presso l'archivio del Tribunale di Napoli, che potrebbe essere visionato da personale addetto (…)";

VISTO il verbale dell'audizione delle parti tenutasi il 20 settembre 2010, durante la quale -in risposta alla richiesta della ricorrente di ottenere la cancellazione dei dati in questione anche "con riferimento all'atto depositato in Tribunale"- la resistente ha sostenuto che "i dati della ricorrente sono stati definitivamente cancellati dall'archivio dell'avv. KQ, evidenziando che la resistente non poteva intervenire su un atto giudiziario depositato in Tribunale cui le parti non hanno inteso dare seguito";

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali dell'interessata, dal momento che il contestato trattamento risulta essere avvenuto nel legittimo esercizio del ministero difensivo al fine della presentazione, dinanzi al giudice competente, dell'atto introduttivo di un ricorso per separazione giudiziale corredato di tutti gli elementi ritenuti dall'avvocato necessari ai fini della corretta prospettazione della vicenda in questione;

RITENUTO di dover parimenti dichiarare infondate le restanti richieste della ricorrente atteso che alla stessa era già stato fornito sufficiente riscontro a seguito della proposizione dell'interpello preventivo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 21 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli