Garante per la protezione dei dati personali
Del. 24-2-2011 n. 73
Modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati
personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile.
(Deliberazione n. 73).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 marzo 2011, n. 62.
Del. 24 febbraio 2011, n. 73 (1).
Modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati
personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile.
(Deliberazione n. 73). (2)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 marzo 2011, n. 62.
(2) Emanata dal Garante per la protezione dei dati personali.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario
generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, di seguito «Codice»);
Visto l'art. 129 del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e,
in particolare, della direttiva 2002/58/CE, ha demandato al Garante il compito
di individuare le modalità di inserimento e successivo utilizzo dei dati
personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico;
Visto il provvedimento del 15 luglio 2004 (in
www.garanteprivacy.it, doc. web n.
1032381) con il quale l'Autorità, ai sensi del citato art. 129 del Codice, ha
individuato e disciplinato il trattamento dei dati personali relativi agli
abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato nell'ambito degli elenchi
telefonici c.d. «alfabetici» e ha prescritto agli operatori telefonici di
utilizzare il modello di informativa e richiesta di consenso di cui all'allegato
IV al medesimo provvedimento;
Visto il provvedimento del 14 luglio 2005 (in
www.garanteprivacy.it, doc. web n.
1151640) con il quale l'Autorità ha individuato procedure semplificate per la
redazione e l'utilizzo degli elenchi telefonici organizzati secondo categorie
merceologiche (c.d. elenchi «categorici»);
Visto l'art. 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha modificato
l'art. 130 del Codice, consentendo il trattamento dei dati mediante l'impiego
del telefono per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato e prevedendo
l'istituzione di un «Registro pubblico delle opposizioni» (di seguito
«Registro»);
Visto il «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli
abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite
o promozioni commerciali» (decreto del Presidente della Repubblica del 7
settembre 2010, n. 178, di seguito, «Regolamento», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2010);
Visto il provvedimento del Garante del 19 gennaio 2011, n. 16/2011, recante
«Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing,
mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del
registro pubblico delle opposizioni» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del
31 gennaio 2011, in www.garanteprivacy.it,
doc. web n. 1784528);
Visto che, con l'entrata in vigore della nuova disciplina i provvedimenti
precedentemente adottati dal Garante in attuazione dell'art. 129 del Codice
perdono efficacia limitatamente all'attività di cui all'art. 7, comma 4, lett.
b), svolta mediante l'impiego del telefono (art. 20-bis, comma 2, legge 20
novembre 2009, n. 166);
Visto il provvedimento del Garante del 1° aprile 2010, relativo al «Trattamento
dei dati degli abbonati in caso di number portability» (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1711492) e il provvedimento dell'8 aprile
2010, relativo alle «Misure a tutela della c.d. «ricerca inversa» dei vecchi
abbonati ai servizi telefonici» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29
aprile 2010, in www.garanteprivacy.it,
doc. web n. 1713429);
Viste le osservazioni formulate da Assotelecomunicazioni (ASSTEL) con la nota
inviata in data 16 febbraio 2011;
Considerato che la nuova disciplina sopra descritta riguarda esclusivamente il
marketing telefonico mediante l'ausilio di un operatore e lascia invariate:
la disciplina di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice relativa alle
comunicazioni elettroniche effettuate per finalità di marketing mediante
strumenti automatizzati (quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi
del tipo mms o sms);
la disciplina relativa al marketing cartaceo, per il quale restano valide le
regole indicate dal Garante con il citato provvedimento del 15 luglio 2004 sugli
elenchi c.d. «alfabetici»;
Tenuto conto della necessità che venga fornita ai nuovi abbonati l'informativa
di cui all'allegato I al presente provvedimento, che tiene conto delle recenti
modifiche legislative e regolamentari e, in particolare, della possibilità che i
dati degli interessati possono essere utilizzati anche per chiamate
pubblicitarie, ricordando l'esistenza del diritto di opporsi alla ricezione di
tale tipologia di chiamate telefoniche, iscrivendo la propria utenza telefonica
nel Registro;
Considerato che anche con il nuovo regime introdotto dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, così come disposto con il provvedimento del Garante del 1° aprile
2010, gli abbonati che cambino operatore devono ricevere il nuovo modello di
informativa e richiesta di consenso di cui all'allegato I al presente
provvedimento e, nel caso in cui non rispondano o non lo riconsegnino,
mantengono le scelte fatte con il precedente operatore relativamente alla
presenza in elenco dei dati e delle informazioni già fornite, salvo il caso di
diversa espressione di volontà che potrà essere manifestata, gratuitamente,
dall'interessato in qualsiasi momento;
Considerato altresì che con il nuovo regime resta fermo il riferimento indicato
nel provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 agli abbonati i cui dati erano
già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005 per i quali
resta attiva la funzione di ricerca inversa, consistente nella ricerca del
nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, anche senza il
consenso espresso degli abbonati, salvo il rispetto di eventuali volontà
contrarie comunicate dagli stessi al proprio operatore di telefonia;
Tenuto conto della necessità che venga fornita ai vecchi abbonati, alla prima
occasione utile di contatto, l'informativa aggiornata di cui all'allegato II al
presente provvedimento, che tiene conto delle recenti modifiche legislative e
regolamentari e, in particolare, della possibilità che i dati degli interessati
possono essere utilizzati anche per chiamate pubblicitarie, ricordando
l'esistenza del diritto di opporsi alla ricezione di tale tipologia di chiamate
telefoniche, iscrivendo la propria utenza telefonica nel registro, così come
previsto anche dall'art. 11 del regolamento;
Rilevato che è altresì opportuno, considerata la nuova disciplina relativa
all'utilizzabilità dei dati presenti negli elenchi telefonici per finalità di
telemarketing, che nell'informativa da rendere ai vecchi abbonati sia ricordata,
con adeguata evidenza, l'esistenza del diritto di chiedere, sempre e in ogni
momento, la cancellazione dei propri dati dagli elenchi;
Ritenuta, pertanto, la necessità di prescrivere agli operatori telefonici, in
qualità di titolari del trattamento, ai sensi degli articoli 143, comma 1, lett.
b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di utilizzare i modelli di cui agli
allegati I e II al presente provvedimento, al fine di rendere conforme il
trattamento alla nuova disciplina;
Considerato che tali modelli devono essere utilizzati dagli operatori
telefonici: per i nuovi abbonati, al momento della stipulazione del contratto,
per i vecchi abbonati, alla prima occasione utile di contatto, e che i medesimi
modelli devono altresì essere inseriti nel sito web del titolare, dandone
opportuno riscontro all'Autorità rispettivamente entro sessanta giorni (per i
nuovi abbonati e per coloro che cambiano operatore richiedendo la cd. number
portability) ed entro centottanta giorni (per i vecchi abbonati) dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
Tenuto conto altresì che, alla luce delle recenti modifiche normative e
regolamentari, risulta superata, tra l'altro, la previsione di indicare tramite
l'apposito simbolo grafico il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche
a carattere promozionale precedentemente indicato nell'allegato III al
provvedimento del 15 luglio 2004;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di
inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, è applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da
trentamila euro a centottantamila euro;
Tenuto conto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 164-bis, comma 2, del Codice, in
caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni relative a violazioni
amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di
particolare rilevanza o dimensioni, è applicata la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
[Testo della deliberazione]
Tutto ciò premesso il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e
154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a tutti gli operatori telefonici,
in qualità di titolari del trattamento:
a) di utilizzare, per i nuovi abbonati alla telefonia fissa e mobile, e per
coloro che cambiano operatore richiedendo la cd. number portability, nei termini
di cui in motivazione, il modello di informativa e richiesta di consenso per la
telefonia fissa e mobile di cui all'allegato I al presente provvedimento, al
momento della stipulazione del contratto, nonché di inserirlo nei rispettivi
siti web dandone idonea evidenza;
b) di utilizzare, per i vecchi abbonati alla telefonia fissa e mobile, nei
termini di cui in motivazione, il modello di informativa di cui all'allegato II
al presente provvedimento, comprensivo dell'indicazione che l'abbonato ha
sempre, e in ogni momento, il diritto di cancellarsi dagli elenchi e di inviarlo
alla prima occasione utile di contatto, anche tramite l'invio di rendiconti,
fatture o di altre comunicazioni di servizio, nonché di inserirlo nei rispettivi
siti web dandone idonea evidenza;
c) di fornire idoneo riscontro all'Autorità, rispettivamente entro sessanta
giorni relativamente all'adempimento di quanto prescritto alla lettera a) ed
entro centottanta giorni per quanto prescritto alla lettera b), termini da
computarsi entrambi a partire dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero
della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si ricorda che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del
Codice, è possibile proporre opposizione con ricorso all'Autorità giudiziaria
ordinaria, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
medesimo provvedimento, e che l'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento (v. art. 152, comma 5 del Codice).
Allegato I
Spazio personalizzabile con il marchio aziendale
Scarica il file
Allegato II
Spazio personalizzabile con il marchio aziendale
Scarica il file