Dal Garante privacy regole pił chiare per la pubblicazione delle sentenze  Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2011 n. 2 le linee guida elaborate dal Garante per la privacy in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalitą di informazione giuridica.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1,
lettera h);
Esaminate le istanze (segnalazioni, richieste di chiarimenti e
quesiti) pervenute riguardo al trattamento di dati personali
effettuato attraverso la pubblicazione, da parte di uffici
giudiziari, riviste giuridiche e altri soggetti, su supporti cartacei
e informatici, nonche' mediante reti di comunicazione elettronica, di
sentenze e altri provvedimenti emessi dall'Autorita' giudiziaria;
Rilevata l'esigenza di individuare un quadro unitario di misure e
di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti
utili per tutti i soggetti interessati, pubblici e privati;
Valutato l'esito della consultazione indetta con case editrici e
operatori del settore dell'informazione giuridica; considerate le
risultanze dell'audizione svolta;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del garante, n.
1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Delibera:

1. Di adottare le «Linee guida» contenute nel documento allegato
quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della
giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna
conoscenza nonche' - per quanto di rispettiva competenza - per
l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea alla massima diffusione
presso gli uffici giudiziari interessati;
3.Ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice, di trasmettere al
Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia
del presente provvedimento, unitamente alle menzionate «Linee guida»,
per la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 dicembre 2010

Il Presidente: Pizzetti
Il relatore: Chiaravallotti

Il segretario generale: De Paoli

 

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