T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 19-01-2011, n. 107
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, ####################., Brigadiere Capo in congedo del Corpo della
Guardia di Finanza, lamenta che l'amministrazione abbia rideterminato il
beneficio economico concessogli con atto dispositivo n. #################### del
31 marzo 1998 per la patologia "Gastroduodenite" con iscrizione alla 6°
categoria (verbale n. #################### della Commissione Medico Ospedaliera
di Bari) ed abbia disposto il recupero delle maggiori somme corrispostegli.
Assume che a distanza di ben quattro anni dal riconoscimento della suddetta
patologia per la quale gli era stato concesso un beneficio economico annuo lordo
pari a lire 416.575 decorrente dal 25 novembre 1997, l'amministrazione, con
provvedimento del 30 aprile 2002, gli comunicava che "con atto dispositivo n.
... del 13.3. 2001 di questo ufficio...è stata effettuata la rideterminazione
dei benefici in oggetto corrispondenti all'importo di lire 267.330 annuo lordo,
calcolato sullo stipendio e sulla R.I.A. in godimento alla data del 26.5.1989, a
fronte del verbale n. ... redatto in stessa data dal CMO di Bari..".
Si affermava altresì che al ricorrente era già stata attribuita con atto
dispositivo n. .. del 3 agosto 1984 dell'ex 11° Legione del Corpo della Guardia
di Finanza, la speciale gratificazione economica prevista dalla l. n. 539 del
1950 consistente nell'abbreviazione di un anno dell'aumento biennale e nel
riconoscimento di uno scatto convenzionale con decorrenza dal 31 gennaio 1979 e
che pertanto "ai sensi della circolare n. 227329 del 27.7.2001 del Comando
Generale servizio amministrazione. 1 divisione...in presenza di un verbale di 6°
o più alta categoria, qualora l'interessato abbia già fruito di uno scatto
convenzionale sull'aumento biennale, deve essere attribuita la sola differenza
dell'1,25% rispetto alla misura del 2,50% attribuibile ad un verbale di quella
categoria. Pertanto con atto dispositivo n. 1772 del 30.4.2002 di questo Ufficio
Amministrazione, il beneficio economico in argomento, spettante al
sovrintendente, viene rideterminato nella misura dell'1,25% sullo
stipendio e sulla R.I.A. in godimento alla data del 26.5.1989".
Conseguentemente il compenso annuo lordo inizialmente fissato in lire 416.575
veniva a ridursi ad un importo di lire 267.330 e, successivamente, con l'atto
dispositivo n. 1772 del 30 aprile 2002, veniva ulteriormente decurtato e fissato
nella somma annuale di lire 133.692 (pari a euro 69,30).
Il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento ed anche la circolare in
esso richiamata, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 7 della l. n.
241 del 1990; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per
difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l'amministrazione comunicato
l'avvio del procedimento;
violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3459 del 1928
e della l. 15 luglio 1950, n. 539, nonché delle circolari n. 151970 del 26
maggio 2000 e n. 227329 del 27 luglio 2001 del Comando Generale - Servizio
amministrativo 1°Divisione; eccesso di potere per illogicità manifesta;
contraddittorietà e irragionevolezza; illegittimità derivata; difetto di
motivazione; violazione del principio "tempus regit actum".
Nelle more del giudizio l'amministrazione emanava il provvedimento n. 3827 del
31 ottobre 2002, con il quale il beneficio economico veniva decurtato per la
terza volta e determinato in un importo mensile di euro 4,50.
Il ricorrente impugnava ques'ulteriore atto con motivi aggiunti con i quali
riproponeva gli stessi motivi dedotti con il ricorso introduttivo.
L'amministrazione, costituitasi in giudizio, contestava le censure, sostenendo
la legittimità della rideterminazione del beneficio economico.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, il ricorso è stato assegnato in
decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve osservarsi che ai sensi degli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458 del 1928,
integrato dalla l. n. 539 del 1950, ai militari in servizio permanente e a
quelli delle categorie in congedo è concessa agli effetti della determinazione
dello stipendio l'abbreviazione di anni due o di anni uno, qualora abbiano
contratto in servizio e per causa di servizio, mutilazione o altra forma di
invalidità o infermità debitamente riconosciuta e ascrivibile ad una delle otto
categorie indicate nella tabella A) allegata alla legge.
La gratificazione, che non era rideterminabile ma integrabile, veniva
riassorbita nella normale progressione economica biennale.
Con l'introduzione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) a
decorrere dal 1°gennaio 1986, essendo stata soppressa la progressione economica
biennale, sono divenute inapplicabili le precedenti forme di concessione del
beneficio di cui trattasi.
L'Amministrazione a seguito di pareri del Consiglio di Stato (parere n. 742 del
17 maggio 19#################### e sentenze della Corte dei Conti) diramava una
serie di circolari, tra le quali la circolare n. 151970 del 26 maggio 2000 e la
n. 227329 del 27 luglio 2001, qui in considerazione.
In particolare, con le suddette circolari, il beneficio non è stato più
determinato in un'anticipazione di una classe di stipendio o scatto in
maturazione ma è attribuito nella misura dell'1,25% o del 2,50% in funzione
della categoria riconosciuta dalla CMO, con riferimento allo stipendio (livello
+ R.I.A.) attribuito alla data del riconoscimento della menomazione sofferta con
decorrenza economico - giuridica dal verbale di riconoscimento.
In particolare, la circolare n. 151970 del 26 maggio 2000, con riguardo al
periodo intertemporale, stabilisce che è definitivamente eliminato il limite
temporale del 1°gennaio 1987 e che pertanto il beneficio potrà essere attribuito
anche al personale in possesso di un verbale della CMO ottenuto anteriormente a
tale data.
Aggiunge che nel caso in cui il beneficio è stato concesso in forza di norme in
vigore fino al 31 dicembre 1986, il beneficio non può essere rideterminato in
base al principio del tempus regit actum essendosi definitivamente concluso quel
procedimento e le nuove norme non possono trovare alcun effetto con riguardo ai
procedimenti già conclusi.
Da tanto consegue che l'amministrazione non può più considerare il beneficio
ottenuto dal ricorrente nel 1984, quindi in periodo antecedente la nuova
disciplina che rimane definitivamente acquisito secondo le modalità all'epoca
vigenti.
Quanto alle nuove infermità, va applicata la nuova disciplina con la conseguenza
che per la patologia "Gastroduodenite" con iscrizione alla 6° categoria (verbale
n. #################### della Commissione Medico Ospedaliera di Bari), il
beneficio economico va concesso così come disposto con l'atto dispositivo n.
#################### del 31 marzo 1998, nella misura del 2,50%.
Quanto alla patologia "Note ansioso - disforiche reattive" riconosciuta con
verbale n. 828 del 26 maggio 1989, collocata anch'essa nella sesta categoria,
correttamente l'importo del beneficio è stato rideterminato nella misura
dell'1,25% dello stipendio e R.I.A. in godimento alla data del verbale n. 471
del 22 gennaio 1987 del C.M.O., avendo già ottenuto il beneficio economico nella
misura massima del 2,50% per la patologia "Gastroduodenite".
Il ricorso, per quanto, esposto va accolto nei sensi e nei limiti di cui in
motivazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo
indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione I,
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie
nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto annulla gli atti
impugnati.
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento di euro 2.000,00 per spese di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.