T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 19-01-2011, n. 107
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente, ####################., Brigadiere Capo in congedo del Corpo della Guardia di Finanza, lamenta che l'amministrazione abbia rideterminato il beneficio economico concessogli con atto dispositivo n. #################### del 31 marzo 1998 per la patologia "Gastroduodenite" con iscrizione alla 6° categoria (verbale n. #################### della Commissione Medico Ospedaliera di Bari) ed abbia disposto il recupero delle maggiori somme corrispostegli.

Assume che a distanza di ben quattro anni dal riconoscimento della suddetta patologia per la quale gli era stato concesso un beneficio economico annuo lordo pari a lire 416.575 decorrente dal 25 novembre 1997, l'amministrazione, con provvedimento del 30 aprile 2002, gli comunicava che "con atto dispositivo n. ... del 13.3. 2001 di questo ufficio...è stata effettuata la rideterminazione dei benefici in oggetto corrispondenti all'importo di lire 267.330 annuo lordo, calcolato sullo stipendio e sulla R.I.A. in godimento alla data del 26.5.1989, a fronte del verbale n. ... redatto in stessa data dal CMO di Bari..".

Si affermava altresì che al ricorrente era già stata attribuita con atto dispositivo n. .. del 3 agosto 1984 dell'ex 11° Legione del Corpo della Guardia di Finanza, la speciale gratificazione economica prevista dalla l. n. 539 del 1950 consistente nell'abbreviazione di un anno dell'aumento biennale e nel riconoscimento di uno scatto convenzionale con decorrenza dal 31 gennaio 1979 e che pertanto "ai sensi della circolare n. 227329 del 27.7.2001 del Comando Generale servizio amministrazione. 1 divisione...in presenza di un verbale di 6° o più alta categoria, qualora l'interessato abbia già fruito di uno scatto convenzionale sull'aumento biennale, deve essere attribuita la sola differenza dell'1,25% rispetto alla misura del 2,50% attribuibile ad un verbale di quella categoria. Pertanto con atto dispositivo n. 1772 del 30.4.2002 di questo Ufficio Amministrazione, il beneficio economico in argomento, spettante al sovrintendente, viene rideterminato nella misura dell'1,25% sullo
stipendio e sulla R.I.A. in godimento alla data del 26.5.1989".

Conseguentemente il compenso annuo lordo inizialmente fissato in lire 416.575 veniva a ridursi ad un importo di lire 267.330 e, successivamente, con l'atto dispositivo n. 1772 del 30 aprile 2002, veniva ulteriormente decurtato e fissato nella somma annuale di lire 133.692 (pari a euro 69,30).

Il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento ed anche la circolare in esso richiamata, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:

violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l'amministrazione comunicato l'avvio del procedimento;

violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3459 del 1928 e della l. 15 luglio 1950, n. 539, nonché delle circolari n. 151970 del 26 maggio 2000 e n. 227329 del 27 luglio 2001 del Comando Generale - Servizio amministrativo 1°Divisione; eccesso di potere per illogicità manifesta; contraddittorietà e irragionevolezza; illegittimità derivata; difetto di motivazione; violazione del principio "tempus regit actum".

Nelle more del giudizio l'amministrazione emanava il provvedimento n. 3827 del 31 ottobre 2002, con il quale il beneficio economico veniva decurtato per la terza volta e determinato in un importo mensile di euro 4,50.

Il ricorrente impugnava ques'ulteriore atto con motivi aggiunti con i quali riproponeva gli stessi motivi dedotti con il ricorso introduttivo.

L'amministrazione, costituitasi in giudizio, contestava le censure, sostenendo la legittimità della rideterminazione del beneficio economico.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, il ricorso è stato assegnato in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Deve osservarsi che ai sensi degli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458 del 1928, integrato dalla l. n. 539 del 1950, ai militari in servizio permanente e a quelli delle categorie in congedo è concessa agli effetti della determinazione dello stipendio l'abbreviazione di anni due o di anni uno, qualora abbiano contratto in servizio e per causa di servizio, mutilazione o altra forma di invalidità o infermità debitamente riconosciuta e ascrivibile ad una delle otto categorie indicate nella tabella A) allegata alla legge.

La gratificazione, che non era rideterminabile ma integrabile, veniva riassorbita nella normale progressione economica biennale.

Con l'introduzione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) a decorrere dal 1°gennaio 1986, essendo stata soppressa la progressione economica biennale, sono divenute inapplicabili le precedenti forme di concessione del beneficio di cui trattasi.

L'Amministrazione a seguito di pareri del Consiglio di Stato (parere n. 742 del 17 maggio 19#################### e sentenze della Corte dei Conti) diramava una serie di circolari, tra le quali la circolare n. 151970 del 26 maggio 2000 e la n. 227329 del 27 luglio 2001, qui in considerazione.

In particolare, con le suddette circolari, il beneficio non è stato più determinato in un'anticipazione di una classe di stipendio o scatto in maturazione ma è attribuito nella misura dell'1,25% o del 2,50% in funzione della categoria riconosciuta dalla CMO, con riferimento allo stipendio (livello + R.I.A.) attribuito alla data del riconoscimento della menomazione sofferta con decorrenza economico - giuridica dal verbale di riconoscimento.

In particolare, la circolare n. 151970 del 26 maggio 2000, con riguardo al periodo intertemporale, stabilisce che è definitivamente eliminato il limite temporale del 1°gennaio 1987 e che pertanto il beneficio potrà essere attribuito anche al personale in possesso di un verbale della CMO ottenuto anteriormente a tale data.

Aggiunge che nel caso in cui il beneficio è stato concesso in forza di norme in vigore fino al 31 dicembre 1986, il beneficio non può essere rideterminato in base al principio del tempus regit actum essendosi definitivamente concluso quel procedimento e le nuove norme non possono trovare alcun effetto con riguardo ai procedimenti già conclusi.

Da tanto consegue che l'amministrazione non può più considerare il beneficio ottenuto dal ricorrente nel 1984, quindi in periodo antecedente la nuova disciplina che rimane definitivamente acquisito secondo le modalità all'epoca vigenti.

Quanto alle nuove infermità, va applicata la nuova disciplina con la conseguenza che per la patologia "Gastroduodenite" con iscrizione alla 6° categoria (verbale n. #################### della Commissione Medico Ospedaliera di Bari), il beneficio economico va concesso così come disposto con l'atto dispositivo n. #################### del 31 marzo 1998, nella misura del 2,50%.

Quanto alla patologia "Note ansioso - disforiche reattive" riconosciuta con verbale n. 828 del 26 maggio 1989, collocata anch'essa nella sesta categoria, correttamente l'importo del beneficio è stato rideterminato nella misura dell'1,25% dello stipendio e R.I.A. in godimento alla data del verbale n. 471 del 22 gennaio 1987 del C.M.O., avendo già ottenuto il beneficio economico nella misura massima del 2,50% per la patologia "Gastroduodenite".

Il ricorso, per quanto, esposto va accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento di euro 2.000,00 per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.