Fumo passivo - Guardia di Finanza - Riconoscimento infermità
GUARDIA DI FINANZA - IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, Sent., 06-07-2010, n. 502
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La sig.ra S. -odierna ricorrente- è vedova del brigadiere ####################
#################### deceduto il 25.6.04.
Egli in data 17.10.2003 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio dell'infermità "linfoma linfoblastico".
La sig.ra S. impugna con il presente ricorso il provvedimento reso dal Ministero
dell'Economia e Finanze in data 4.3.05 (comunicato in data 2.7.05), con il quale
è stata respinta la predetta istanza del de cuius sulla base del parere negativo
reso dal comitato di verifica per le cause di servizio, nel corso dell'adunanza
del 25.1.05.
In particolare il predetto comitato riteneva che l'infermità "linfoma Hodgkin
linfoblastico -progressione della malattiainsufficienza renaleexitus" non poteva
riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di "linfoadenopatia
iperplastica primitiva sistemica di natura idiopatica rispetto al quale non vi
sarebbero noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o
concausali efficienti e determinanti".
La ricorrente sostiene l'illegittimità del diniego per vizi derivati dal parere
del Comitato di verifica, lamentando in proposito errori nei presupposti e
difetto di motivazione. In particolare si sostiene che la malattia del
brigadiere #################### sarebbe stata contratta nei locali della caserma
in cui il militare trascorreva gran parte delle suo orario di servizio, e ciò a
causa dell'ambiente saturo di fumo per l'assidua presenza di fumatori; secondo
la ricorrente (che conforta la sua tesi mediante allegata perizia medica del dr.
#################### del Reparto di Ematologia dell'Ospedale civile di Pescara),
proprio il fumo passivo respirato in quegli ambienti avrebbe determinato
l'insorgere della leucemia acuta, secondo un nesso eziologico fra malattie
neoplastiche ed esposizioni croniche al fumo di tabacco che la scienza medica
avrebbe ormai accertato.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila
che ha contrastato le avverse pretese, mentre alla pubblica udienza del 26.5.10
la causa è stata riservata a sentenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per costante giurisprudenza che il collegio condivide, il parere del Comitato di
verifica in materia di malattie contratte a causa di servizio è sottoposto ad un
sindacato esterno del giudice amministrativo che sottrae al sindacato medesimo
il giudizio medico legale, almeno nei casi in cui le nozioni scientifiche ed i
dati di esperienza tecnico discrezionale, alla base del giudizio stesso, non
presentino connotati di irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, ovvero
omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla
valutazione medica finale (Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005 n. 4950 e
Sez. VI, 19 luglio 2006 n. 4592, Tar Puglia -BAII sez. 2377/08); tali ipotesi
non si rinvengono nella fattispecie qui scrutinata, in cui il parere in
questione -in una materia tanto dibattuta ma ancora aperta a contrastanti
opinamenti medico scientifici, quale l'incidenza oncologica del fumo passivoha
efficacemente sintetizzato l'avviso secondo cui la gravissima
infermità, di per sé connotata dall'incertezza della causa, non può attribuirsi
alle insidie dannose di ambienti di lavoro frequentati da fumatori.
Senza ovviamente intendere sminuire autorevoli pareri più inclini a ravvisare
anche nel fumo passivo possibili fattori causali o concausali nell'insorgenza
neoplastica, resta il fatto che la discrezionalità esercitata dal comitato di
verifica appare nella specie connotata da profili di logicità e di accuratezza,
tali da non consentire al giudice amministrativo una ingerenza suppletiva circa
l'apprezzamento delle questioni medicolegali, da cui è scaturita la
determinazione impugnata.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento.
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Maria Abbruzzese, Consigliere