Fumo passivo - Guardia di Finanza - Riconoscimento infermità


GUARDIA DI FINANZA   -   IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, Sent., 06-07-2010, n. 502
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La sig.ra S. -odierna ricorrente- è vedova del brigadiere #################### #################### deceduto il 25.6.04.

Egli in data 17.10.2003 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "linfoma linfoblastico".

La sig.ra S. impugna con il presente ricorso il provvedimento reso dal Ministero dell'Economia e Finanze in data 4.3.05 (comunicato in data 2.7.05), con il quale è stata respinta la predetta istanza del de cuius sulla base del parere negativo reso dal comitato di verifica per le cause di servizio, nel corso dell'adunanza del 25.1.05.

In particolare il predetto comitato riteneva che l'infermità "linfoma Hodgkin linfoblastico -progressione della malattiainsufficienza renaleexitus" non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di "linfoadenopatia iperplastica primitiva sistemica di natura idiopatica rispetto al quale non vi sarebbero noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti".

La ricorrente sostiene l'illegittimità del diniego per vizi derivati dal parere del Comitato di verifica, lamentando in proposito errori nei presupposti e difetto di motivazione. In particolare si sostiene che la malattia del brigadiere #################### sarebbe stata contratta nei locali della caserma in cui il militare trascorreva gran parte delle suo orario di servizio, e ciò a causa dell'ambiente saturo di fumo per l'assidua presenza di fumatori; secondo la ricorrente (che conforta la sua tesi mediante allegata perizia medica del dr. #################### del Reparto di Ematologia dell'Ospedale civile di Pescara), proprio il fumo passivo respirato in quegli ambienti avrebbe determinato l'insorgere della leucemia acuta, secondo un nesso eziologico fra malattie neoplastiche ed esposizioni croniche al fumo di tabacco che la scienza medica avrebbe ormai accertato.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila che ha contrastato le avverse pretese, mentre alla pubblica udienza del 26.5.10 la causa è stata riservata a sentenza.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Per costante giurisprudenza che il collegio condivide, il parere del Comitato di verifica in materia di malattie contratte a causa di servizio è sottoposto ad un sindacato esterno del giudice amministrativo che sottrae al sindacato medesimo il giudizio medico legale, almeno nei casi in cui le nozioni scientifiche ed i dati di esperienza tecnico discrezionale, alla base del giudizio stesso, non presentino connotati di irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, ovvero omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005 n. 4950 e Sez. VI, 19 luglio 2006 n. 4592, Tar Puglia -BAII sez. 2377/08); tali ipotesi non si rinvengono nella fattispecie qui scrutinata, in cui il parere in questione -in una materia tanto dibattuta ma ancora aperta a contrastanti opinamenti medico scientifici, quale l'incidenza oncologica del fumo passivoha efficacemente sintetizzato l'avviso secondo cui la gravissima
infermità, di per sé connotata dall'incertezza della causa, non può attribuirsi alle insidie dannose di ambienti di lavoro frequentati da fumatori.

Senza ovviamente intendere sminuire autorevoli pareri più inclini a ravvisare anche nel fumo passivo possibili fattori causali o concausali nell'insorgenza neoplastica, resta il fatto che la discrezionalità esercitata dal comitato di verifica appare nella specie connotata da profili di logicità e di accuratezza, tali da non consentire al giudice amministrativo una ingerenza suppletiva circa l'apprezzamento delle questioni medicolegali, da cui è scaturita la determinazione impugnata.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento.

Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.

Respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere