GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 30-11-2010, n. 8350
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Il signor ####################, in servizio presso la Guardia di Finanza col grado di Vice Brigadiere Mare, ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. del #################### ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego adottato nei suoi confronti.

A sostegno dell'impugnazione, premessa la persistenza del proprio interesse alla decisione malgrado la sopravvenuta revoca della censurata sospensione, l'appellante ha dedotto i vizi di omessa pronuncia su di un capo della domanda e di difetto ed erroneità della motivazione della sentenza (in relazione al mancato ricorrere di gravi motivi idonei a giustificare il provvedimento emesso dall'Amministrazione).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, costituitisi, hanno ribadito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, e comunque hanno chiesto respingersi l'appello siccome infondato.

All'udienza del 26 ottobre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. L'odierno appellante, signor ####################, in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, ha impugnato in primo grado il provvedimento di sospensione dal servizio adottato nei suoi confronti ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, nr. 3; tale provvedimento faceva seguito ad altra sospensione cautelare, disposta ai sensi dell'art. 91 dello stesso decreto, ed entrambi erano scaturiti dall'essere stato l'interessato rinviato a giudizio per il reato di concorso in usura.

Il T.A.R. della Puglia, con la sentenza odiernamente impugnata, ha respinto le doglianze del ricorrente, il quale peraltro nelle more del giudizio, essendo stato prosciolto dalle imputazioni mossegli, si era visto revocare la sospensione e riammettere in servizio.

2. Tanto premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità del gravame sollevata dall'Amministrazione appellata sulla base della richiamata cessazione della sospensione impugnata, intervenuta dopo il passaggio in decisione del giudizio di primo grado (ma prima del deposito della sentenza qui in esame).

L'eccezione è fondata.

Ed invero, non può trovare accesso la prospettazione dell'odierno appellante secondo cui permarrebbe il proprio interesse alla decisione ai fini di un'eventuale domanda intesa al risarcimento del danno patito per effetto della sospensione dal servizio, in quanto siffatta azione - non proposta contestualmente all'azione di annullamento che qui occupa - si esporrebbe a una pressoché sicura eccezione di prescrizione da parte dell'Amministrazione.

Infatti, il definitivo superamento della c.d. pregiudizialità amministrativa ha comportato come conseguenza la generale applicazione del principio, già affermato da questo Consesso anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice del processo amministrativo, per cui il dies a quo della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno coincide con la data del provvedimento lesivo, e non più con quella del passaggio in giudicato della sentenza che lo ha annullato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2009, nr. 5523; Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2009, nr. 3531).

Nel caso di specie, trattandosi di provvedimento a effetti lesivi permanenti, deve ritenersi che il predetto termine prescrizionale abbia iniziato a decorrere dal 15 dicembre 2004, data della riammissione in servizio dell'istante, e pertanto esso ad oggi è indubitabilmente spirato.

Quanto sopra il Collegio ritiene di poter rilevare anche d'ufficio, attenendo alla persistenza dell'interesse all'impugnazione, e quindi a una condizione dell'azione che per pacifica giurisprudenza può essere valutata anche d'ufficio dal Giudice, laddove risulti evidente l'impossibilità che l'accoglimento del ricorso rechi al ricorrente un qualsiasi vantaggio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2009, nr. 1431; Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2006, nr. 3053; id., 15 maggio 2003, nr. 2632).

3. In ogni caso, può ad abundantiam rilevarsi che l'impugnazione è anche infondata nel merito.

4. Al riguardo, va osservato che l'appellante ha riproposto nel presente grado unicamente il terzo motivo dell'impugnazione originaria, incentrato sull'asserita insussistenza di "gravi motivi" idonei, ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. nr. 3 del 1957, a giustificare il provvedimento sospensivo adottato nei suoi confronti.

Pertanto, si è formato il giudicato sulle ulteriori statuizioni contenute nella sentenza gravata, fra cui quella relativa alla sussistenza del potere dell'Amministrazione di infliggere la sospensione facoltativa di cui al ricordato art. 92, anche dopo aver già applicato la sospensione cautelare di cui al precedente art. 91, ed alla scadenza di quest'ultima (come avvenuto nella fattispecie).

Ciò premesso, appare evidente l'infondatezza delle doglianze di parte appellante, in considerazione dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nell'apprezzamento dei "gravi motivi" per i quali può essere disposta la ridetta sospensione facoltativa, che possono consistere anche in situazioni di oggettivo turbamento che la riammissione in servizio dell'interessato determinerebbe nel Corpo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2001, nr. 1695).

In tal senso risulta aver ragionevolmente motivato l'Amministrazione, con riferimento alla gravità delle imputazioni per le quali l'istante era sottoposto a processo; né può dirsi - come si assume da parte appellante - che l'Amministrazione fosse obbligata a tener conto di quanto di volta in volta veniva emergendo nel corso del giudizio penale, peraltro non ancora concluso all'epoca delle contestate determinazioni (e salvo il dovere, puntualmente rispettato, di revocare la sospensione una volta che lo stesso si è definitivamente concluso con sentenza di assoluzione).

5. In considerazione della peculiarità della vicenda che occupa e del carattere comunque assorbente della rilevata improcedibilità, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.