Cons. Giust. Amm. Sic., 30-12-2010, n. 1510
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Gli odierni appellati, tutti militari dipendenti della Guardia di Finanza di
####################, con istanze del marzo 2009, chiedevano, ai sensi dell'art.
3 della legge n. 86/2001, la corresponsione del compenso forfettario d'impiego
per il servizio di contrasto all'immigrazione clandestina via mare espletato a
Lampedusa relativamente ai periodi dagli stessi indicati (servizio non oggetto
di contestazione da parte della Amministrazione di appartenenza).
Con atto prot. n. 11623/62 del 20 marzo 2009 il Centro Navale della Guardia di
Finanza di #################### rigettava tale richiesta, facendo riferimento in
motivazione alla circostanza che, secondo quanto previsto dalla circolare del
Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio del Sottocapo di Stato
Maggiore e Affari Generali n. 279000 del 26 agosto 2004 (parimenti impugnata),
essendo stati esauriti i fondi stanziati per il pagamento di tale forma di
emolumento, si doveva fare ricorso ai compensi per lavoro straordinario (nei
limiti delle somme disponibili) ed alla concessione di giornate di riposo
compensativo.
I provvedimenti su menzionati venivano impugnati dai su indicati militari avanti
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo, che con
la sentenza in epigrafe, rilevato che la questione oggetto del ricorso in esame
era stata già decisa in senso favorevole ai ricorrenti con varie sentenze (per
tutte la n. 2009 del 4 ottobre 2006, confermata dal C.G.A. con decisione n. 735
del 16 settembre 2008), accoglieva il gravame per le medesime ragioni esposte in
quelle pronunce.
La sentenza è stata impugnata dall'Amministrazione dell'economia e delle
finanze, la quale rileva come il compenso forfettario trovi un insormontabile
limite massimo nelle risorse assegnate in sede ministeriale così che le predette
prestazioni lavorative straordinarie potrebbero trovare il corrispettivo in
riposi compensativi.
Si sono costituiti gli appellati che contestano le tesi dell'Amministrazione.
Motivi della decisione
La questione sottoposta all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione Siciliana è se la normativa di settore consenta di non corrispondere
ai militari della Guardia di Finanza impegnati in operazioni di contrasto
all'immigrazione clandestina il c.d. compenso forfettario d'impiego quale
previsto dall'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86 (perché in eccesso
rispetto alle risorse assegnate) e di remunerare il predetto servizio con riposi
compensativi.
La corretta interpretazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 3 della citata legge
n. 86/2001 convince della totale infondatezza della tesi prospettata
dall'Amministrazione.
È opportuna, al riguardo, la trascrizione del precetto invocato hinc et inde:
"5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo
impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e
del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel
rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo,
del medesimo decreto legislativo".
Giova rilevare che l'indennità in questione è qualificata dalla legge come
sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero
compensativo.
L'indennità compensativa, in altre parole, rappresenta una metodica retributiva
nella quale sono assorbiti sia la remunerazione per il lavoro straordinario
effettuato, peraltro in campo operativo, sia il connesso recupero.
Se l'indennità adempie, per esplicito dettato normativo, tale duplice funzione,
non è certo dato all'Amministrazione disarticolare un istituto unitario quale
configurato dal legislatore per attribuirgli una duplice e differenziata
valenza, così da potersene valere per non corrispondere in concreto l'oggetto
della specifica previsione.
Una diversa interpretazione sarebbe stata forse possibile ove la norma avesse
previsto il rapporto compensativo solo con il lavoro straordinario. Tale esegesi
non è tuttavia consentita laddove il recupero compensativo costituisce uno degli
elementi oggetto di specifica remunerazione.
La ragione di tale prescrizione sta nel fatto che le operazioni previste dal
comma 1 del citato articolo 3 della legge n. 86 del 2001 non si prestano, per
loro natura e per obiettive esigenze del servizio, alla coerente applicazione
dei riposi compensativi che possono e debbono intervenire non oltre una certa
distanza di tempo dall'espletamento del lavoro straordinario.
D'altro canto, le operazioni previste nella citata normativa non possono essere
equiparate, per i loro peculiari caratteri, all'attività di mero lavoro
straordinario.
Il legislatore ha pertanto preferito eliminare in radice ogni possibilità di
commistione tra i due istituti, imprimendo l'assoluta priorità alla speciale
refusione economica costituita dall'indennità compensativa.
Quanto all'ambito delle risorse assegnate e al rispetto dei provvedimenti e
degli accordi di quanto previsto nei documenti di programmazione economico -
finanziaria, è evidente che i destinatari di tale previsione non sono i soggetti
chiamati all'espletamento del servizio, ma i Comandi e gli organismi dai quali
quelli dipendono e che sono, per l'effetto, abilitati a disporre le attività
operative tenendo presenti il limite delle risorse assegnate.
Ove tale limite sia superato per imprescindibili esigenze operative, ciò non può
evidentemente incidere negativamente sui militari operanti, ai quali si
richiederebbe in definitiva l'adempimento di un servizio straordinario di tale
importanza senza ipotizzare alcuna effettiva controprestazione.
Il che si appaleserebbe in contrasto con il principio di proporzionalità che,
come variante logica di quello di ragionevolezza, è alla base dell'intero
sistema giuridico.
L'appello va conseguentemente respinto, con conferma dell'impugnata decisione.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere
assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Sembra tuttavia equo compensare le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, il 13 ottobre 2010, dal Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, in camera di
consiglio, con l'intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente,
Filoreto D'Agostino, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo,
componenti.
Depositata in Segreteria il 30 dicembre 2010.