Cons. Giust. Amm. Sic., 30-12-2010, n. 1510
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Gli odierni appellati, tutti militari dipendenti della Guardia di Finanza di ####################, con istanze del marzo 2009, chiedevano, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 86/2001, la corresponsione del compenso forfettario d'impiego per il servizio di contrasto all'immigrazione clandestina via mare espletato a Lampedusa relativamente ai periodi dagli stessi indicati (servizio non oggetto di contestazione da parte della Amministrazione di appartenenza).

Con atto prot. n. 11623/62 del 20 marzo 2009 il Centro Navale della Guardia di Finanza di #################### rigettava tale richiesta, facendo riferimento in motivazione alla circostanza che, secondo quanto previsto dalla circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali n. 279000 del 26 agosto 2004 (parimenti impugnata), essendo stati esauriti i fondi stanziati per il pagamento di tale forma di emolumento, si doveva fare ricorso ai compensi per lavoro straordinario (nei limiti delle somme disponibili) ed alla concessione di giornate di riposo compensativo.

I provvedimenti su menzionati venivano impugnati dai su indicati militari avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo, che con la sentenza in epigrafe, rilevato che la questione oggetto del ricorso in esame era stata già decisa in senso favorevole ai ricorrenti con varie sentenze (per tutte la n. 2009 del 4 ottobre 2006, confermata dal C.G.A. con decisione n. 735 del 16 settembre 2008), accoglieva il gravame per le medesime ragioni esposte in quelle pronunce.

La sentenza è stata impugnata dall'Amministrazione dell'economia e delle finanze, la quale rileva come il compenso forfettario trovi un insormontabile limite massimo nelle risorse assegnate in sede ministeriale così che le predette prestazioni lavorative straordinarie potrebbero trovare il corrispettivo in riposi compensativi.

Si sono costituiti gli appellati che contestano le tesi dell'Amministrazione.
Motivi della decisione

La questione sottoposta all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana è se la normativa di settore consenta di non corrispondere ai militari della Guardia di Finanza impegnati in operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina il c.d. compenso forfettario d'impiego quale previsto dall'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86 (perché in eccesso rispetto alle risorse assegnate) e di remunerare il predetto servizio con riposi compensativi.

La corretta interpretazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 86/2001 convince della totale infondatezza della tesi prospettata dall'Amministrazione.

È opportuna, al riguardo, la trascrizione del precetto invocato hinc et inde:

"5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo".

Giova rilevare che l'indennità in questione è qualificata dalla legge come sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo.

L'indennità compensativa, in altre parole, rappresenta una metodica retributiva nella quale sono assorbiti sia la remunerazione per il lavoro straordinario effettuato, peraltro in campo operativo, sia il connesso recupero.

Se l'indennità adempie, per esplicito dettato normativo, tale duplice funzione, non è certo dato all'Amministrazione disarticolare un istituto unitario quale configurato dal legislatore per attribuirgli una duplice e differenziata valenza, così da potersene valere per non corrispondere in concreto l'oggetto della specifica previsione.

Una diversa interpretazione sarebbe stata forse possibile ove la norma avesse previsto il rapporto compensativo solo con il lavoro straordinario. Tale esegesi non è tuttavia consentita laddove il recupero compensativo costituisce uno degli elementi oggetto di specifica remunerazione.

La ragione di tale prescrizione sta nel fatto che le operazioni previste dal comma 1 del citato articolo 3 della legge n. 86 del 2001 non si prestano, per loro natura e per obiettive esigenze del servizio, alla coerente applicazione dei riposi compensativi che possono e debbono intervenire non oltre una certa distanza di tempo dall'espletamento del lavoro straordinario.

D'altro canto, le operazioni previste nella citata normativa non possono essere equiparate, per i loro peculiari caratteri, all'attività di mero lavoro straordinario.

Il legislatore ha pertanto preferito eliminare in radice ogni possibilità di commistione tra i due istituti, imprimendo l'assoluta priorità alla speciale refusione economica costituita dall'indennità compensativa.

Quanto all'ambito delle risorse assegnate e al rispetto dei provvedimenti e degli accordi di quanto previsto nei documenti di programmazione economico - finanziaria, è evidente che i destinatari di tale previsione non sono i soggetti chiamati all'espletamento del servizio, ma i Comandi e gli organismi dai quali quelli dipendono e che sono, per l'effetto, abilitati a disporre le attività operative tenendo presenti il limite delle risorse assegnate.

Ove tale limite sia superato per imprescindibili esigenze operative, ciò non può evidentemente incidere negativamente sui militari operanti, ai quali si richiederebbe in definitiva l'adempimento di un servizio straordinario di tale importanza senza ipotizzare alcuna effettiva controprestazione.

Il che si appaleserebbe in contrasto con il principio di proporzionalità che, come variante logica di quello di ragionevolezza, è alla base dell'intero sistema giuridico.

L'appello va conseguentemente respinto, con conferma dell'impugnata decisione.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sembra tuttavia equo compensare le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 13 ottobre 2010, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D'Agostino, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 30 dicembre 2010.