Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-12-2010, n. 9263
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La sentenza in epigrafe ha annullato il provvedimento del Comandante della
Guardia di Finanza in data 26 marzo 1999, riguardante l'odierno appellato, ex
appuntato, e recante perdita di grado per rimozione, ed il successivo (in data 5
maggio 1999) del comandante della seconda legione della GdF con il quale è stato
sospeso il trattamento pensionistico in godimento con decorrenza 19 aprile 1997,
erogato per cessato servizio permanente "per infermità ".
Il primo dei provvedimenti impugnati deriva dall'esito del procedimento penale
conclusosi con sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 30 aprile 1998,
contenente condanna (pena sospesa) per concussione, corruzione e peculato ed
associazione a delinquere nonché dal procedimento disciplinare disposto per
l'intervenuta condanna.
Il secondo dei provvedimenti impugnati deriva dal mutamento del titolo della
cessazione cioè dalla modifica della causa di cessazione dal servizio
permanente.
Il primo giudice ha accolto il ricorso ravvisando la violazione egli art.15 e 26
della legge 3 agosto 1961 n.833, avendo l'Amministrazione attribuito decorrenza
retroattiva alla perdita del grado, violando cioè l'antecedente cessazione del
servizio permanente per infermità dal 19 aprile 1997, nonostante detti articoli
prevedano che la prima debba decorrere "dal momento in cui è stata disposta",
con conseguente messa a disposizione del Distretto Militare come semplice
soldato.
L'Amministrazione ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.
Parte appellata si è costituita per resistere al gravame di cui ha chiesto il
rigetto, richiesta ribadita nella memoria depositata in prossimità dell'udienza
di discussione.
L'appello dell'Amministrazione è fondato.
A tale valutazione si deve pervenire osservando che nella fattispecie in esame
le norme applicabili non sono quelle ritenute dal primo giudice bensì gli artt.
26,comma 2°, e 41comma 2°, della legge n.833 del 1961, per i quali la perdita
del grado per accertata violazione del giuramento, da parte del finanziere
decorre "dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo".
Dunque la perdita del grado decorre dal 19 aprile 1997, data in cui l'appellato
ha cessato dal servizio permanente per infermità.
Le norme ritenute applicabili dal primo giudice si riferiscono infatti alla
diversa ipotesi, che si potrebbe definire ordinaria, in cui il finanziere non è
già cessato dal servizio permanente per una causa anteriore a quella della
perdita del grado; nella fattispecie per infermità.
Il provvedimento dell'Amministrazione con cui l'ex appuntato della GdF, odierno
appellato, ha subito la sospensione dell'erogazione della pensione è quindi
conforme a legge.
In questo contesto s'impone l'esame del profilo relativo alla retroattività
della norma laddove si determina il travolgimento di un diritto a pensione già
riconosciuto che ad avviso del primo giudice come della parte appellata, ove
trovasse applicazione non si sottrarrebbe sarebbe al profilo
d'incostituzionalità per contrasto con gli i artt.32 e 38 Cost.
Ad avviso del collegio, tale profilo d'incostituzionalità è del tutto
insussistente.
In tale ambito è utile anzitutto osservare che apparirebbe poco coerente una
disciplina che, pur prevedendo nei confronti del militare la sanzione della
perdita del grado per rimozione, tuttavia permetta a quest'ultimo di conservare
il diritto a pensione, sia pure per infermità, che proprio e comunque sullo
status di militare ormai perduto si fonda, quanto all'accertamento della ridotta
capacità fisica
Ed è illuminante in tal senso osservare, al fine di evidenziare i possibili
rischi di vanificazione della potestà sanzionatoria, che nella fattispecie, i
fatti da cui ha avuto origine la condanna penale prima e la perdita del grado
poi a carico dell'appellato, sono di molto antecedenti all'accertamento del sua
infermità permanente.
In secondo luogo merita d'essere rilevato, con l'effetto di escludere la
violazione dell'invocata tutela costituzionale, che la perdita del diritto a
pensione non è assoluta, bensì si determina un mutamento del titolo
all'erogazione, posto che il militare degradato riceve comunque il trattamento
pensionistico previsto dall'art. 52,comma 2° del testo unico delle pensioni
(D.P.R. n.1032/1973) sostituendosi alla pensione per infermità, il regime
pensionistico militare "normale"..
Norme, quelle citate, del suddetto testo unico, che sono state confermate
recentemente dal rinvio ad esse effettuate dall'art.1383 del codice militare di
cui al d.lgs. n.66/2010.
Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in
primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare
integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, accoglie l'appello e, per l'effetto, in
riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.