Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-12-2010, n. 9263
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La sentenza in epigrafe ha annullato il provvedimento del Comandante della Guardia di Finanza in data 26 marzo 1999, riguardante l'odierno appellato, ex appuntato, e recante perdita di grado per rimozione, ed il successivo (in data 5 maggio 1999) del comandante della seconda legione della GdF con il quale è stato sospeso il trattamento pensionistico in godimento con decorrenza 19 aprile 1997, erogato per cessato servizio permanente "per infermità ".

Il primo dei provvedimenti impugnati deriva dall'esito del procedimento penale conclusosi con sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 30 aprile 1998, contenente condanna (pena sospesa) per concussione, corruzione e peculato ed associazione a delinquere nonché dal procedimento disciplinare disposto per l'intervenuta condanna.

Il secondo dei provvedimenti impugnati deriva dal mutamento del titolo della cessazione cioè dalla modifica della causa di cessazione dal servizio permanente.

Il primo giudice ha accolto il ricorso ravvisando la violazione egli art.15 e 26 della legge 3 agosto 1961 n.833, avendo l'Amministrazione attribuito decorrenza retroattiva alla perdita del grado, violando cioè l'antecedente cessazione del servizio permanente per infermità dal 19 aprile 1997, nonostante detti articoli prevedano che la prima debba decorrere "dal momento in cui è stata disposta", con conseguente messa a disposizione del Distretto Militare come semplice soldato.

L'Amministrazione ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.

Parte appellata si è costituita per resistere al gravame di cui ha chiesto il rigetto, richiesta ribadita nella memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione.

L'appello dell'Amministrazione è fondato.

A tale valutazione si deve pervenire osservando che nella fattispecie in esame le norme applicabili non sono quelle ritenute dal primo giudice bensì gli artt. 26,comma 2°, e 41comma 2°, della legge n.833 del 1961, per i quali la perdita del grado per accertata violazione del giuramento, da parte del finanziere decorre "dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo".

Dunque la perdita del grado decorre dal 19 aprile 1997, data in cui l'appellato ha cessato dal servizio permanente per infermità.

Le norme ritenute applicabili dal primo giudice si riferiscono infatti alla diversa ipotesi, che si potrebbe definire ordinaria, in cui il finanziere non è già cessato dal servizio permanente per una causa anteriore a quella della perdita del grado; nella fattispecie per infermità.

Il provvedimento dell'Amministrazione con cui l'ex appuntato della GdF, odierno appellato, ha subito la sospensione dell'erogazione della pensione è quindi conforme a legge.

In questo contesto s'impone l'esame del profilo relativo alla retroattività della norma laddove si determina il travolgimento di un diritto a pensione già riconosciuto che ad avviso del primo giudice come della parte appellata, ove trovasse applicazione non si sottrarrebbe sarebbe al profilo d'incostituzionalità per contrasto con gli i artt.32 e 38 Cost.

Ad avviso del collegio, tale profilo d'incostituzionalità è del tutto insussistente.

In tale ambito è utile anzitutto osservare che apparirebbe poco coerente una disciplina che, pur prevedendo nei confronti del militare la sanzione della perdita del grado per rimozione, tuttavia permetta a quest'ultimo di conservare il diritto a pensione, sia pure per infermità, che proprio e comunque sullo status di militare ormai perduto si fonda, quanto all'accertamento della ridotta capacità fisica

Ed è illuminante in tal senso osservare, al fine di evidenziare i possibili rischi di vanificazione della potestà sanzionatoria, che nella fattispecie, i fatti da cui ha avuto origine la condanna penale prima e la perdita del grado poi a carico dell'appellato, sono di molto antecedenti all'accertamento del sua infermità permanente.

In secondo luogo merita d'essere rilevato, con l'effetto di escludere la violazione dell'invocata tutela costituzionale, che la perdita del diritto a pensione non è assoluta, bensì si determina un mutamento del titolo all'erogazione, posto che il militare degradato riceve comunque il trattamento pensionistico previsto dall'art. 52,comma 2° del testo unico delle pensioni (D.P.R. n.1032/1973) sostituendosi alla pensione per infermità, il regime pensionistico militare "normale"..

Norme, quelle citate, del suddetto testo unico, che sono state confermate recentemente dal rinvio ad esse effettuate dall'art.1383 del codice militare di cui al d.lgs. n.66/2010.

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.