T.A.R. Puglia #################### Sez. II, Sent., 05-01-2011, n. 15
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
L'odierno ricorrente #################### (appuntato della Guardia di Finanza in
servizio presso il Comando Gruppo GdF #################### 1^ Nucleo Operativo;
trattasi di ipotesi di pubblico impiego non privatizzato ex art. 3 dlgs n.
165/2001 sulle cui controversie ha giurisdizione il giudice amministrativo adito
ai sensi dell'art. 63, comma 4 dlgs n. 165/2001) ha presentato in data 30.7.2010
istanza finalizzata ad ottenere l'accesso ad atti della P.A. datrice di lavoro
(in particolare copia del provvedimento che ha determinato la decurtazione delle
somme dal proprio stipendio del mese di luglio 2010); impugna in questa sede il
silenzio serbato dalla stessa amministrazione su detta istanza.
Il diniego implicito della P.A. può certamente qualificarsi come illegittimo
poiché non sono integrati nel caso di specie gli estremi di alcuna fattispecie
ostativa ai sensi dell'art. 24 legge n. 241/1990 a detto accesso.
Peraltro sussiste un interesse (certamente diretto, concreto e attuale ai sensi
degli artt. 22, comma 1, lett. b legge n. 241/1990 e 2, comma 1 d.p.r. n.
184/2006) del ricorrente, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata (anche ed eventualmente in sede giurisdizionale: i.e. il diritto alla
retribuzione) e collegata al provvedimento di cui è chiesta l'ostensione.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l'accoglimento del ricorso
introduttivo e per l'effetto l'ordine ex art. 116, comma 4 cod. proc. amm.
rivolto al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della
Guardia di Finanza di consentire, entro il termine di giorni trenta decorrente
dalla comunicazione della presente sentenza, l'estrazione di copia del
provvedimento che ha determinato la decurtazione delle somme dallo stipendio del
ricorrente #################### del mese di luglio 2010.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di
####################, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe indicato, lo accoglie e per l'effetto ordina al Ministero dell'Economia
e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza di consentire, entro
il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione della presente
sentenza, l'estrazione di copia del provvedimento che ha determinato la
decurtazione delle somme dallo stipendio del ricorrente #################### del
mese di luglio 2010.
Condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della
Guardia di Finanza al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente
####################, liquidate in complessivi Euro. 2.000,00, oltre accessori
come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.