T.A.R. Puglia #################### Sez. II, Sent., 05-01-2011, n. 15
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'odierno ricorrente #################### (appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando Gruppo GdF #################### 1^ Nucleo Operativo; trattasi di ipotesi di pubblico impiego non privatizzato ex art. 3 dlgs n. 165/2001 sulle cui controversie ha giurisdizione il giudice amministrativo adito ai sensi dell'art. 63, comma 4 dlgs n. 165/2001) ha presentato in data 30.7.2010 istanza finalizzata ad ottenere l'accesso ad atti della P.A. datrice di lavoro (in particolare copia del provvedimento che ha determinato la decurtazione delle somme dal proprio stipendio del mese di luglio 2010); impugna in questa sede il silenzio serbato dalla stessa amministrazione su detta istanza.

Il diniego implicito della P.A. può certamente qualificarsi come illegittimo poiché non sono integrati nel caso di specie gli estremi di alcuna fattispecie ostativa ai sensi dell'art. 24 legge n. 241/1990 a detto accesso.

Peraltro sussiste un interesse (certamente diretto, concreto e attuale ai sensi degli artt. 22, comma 1, lett. b legge n. 241/1990 e 2, comma 1 d.p.r. n. 184/2006) del ricorrente, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (anche ed eventualmente in sede giurisdizionale: i.e. il diritto alla retribuzione) e collegata al provvedimento di cui è chiesta l'ostensione.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l'accoglimento del ricorso introduttivo e per l'effetto l'ordine ex art. 116, comma 4 cod. proc. amm. rivolto al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza di consentire, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, l'estrazione di copia del provvedimento che ha determinato la decurtazione delle somme dallo stipendio del ricorrente #################### del mese di luglio 2010.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di ####################, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l'effetto ordina al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza di consentire, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, l'estrazione di copia del provvedimento che ha determinato la decurtazione delle somme dallo stipendio del ricorrente #################### del mese di luglio 2010.

Condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente ####################, liquidate in complessivi Euro. 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.