T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 31-03-2011, n. 2831Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1.  Con atto (n. 6365/1996) i ricorrenti tutti nominativamente in epigrafe indicati hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo l'annullamento del decreto del Capo della Polizia di Stato, in data 1.9.1995, con cui è stato disposto il loro inquadramento nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza in pari data.
2. Riferiscono che in attuazione della legge delega n. 216 del 1992 con decreto legislativo n. 197 del 1995 si è provveduto al riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato.
In particolare, si è provveduto, per quel che concerne il ruolo dei sovrintendenti, alla soppressione della qualifica di sovrintendente principale, nonché alla eliminazione della ripartizione delle specifiche mansioni corrispondenti alla funzione di sovrintendente,con susseguente indicazione di mansioni riferibili a tutto il personale appartenente a detto ruolo.
E' stato disposto, altresì, che il personale alla  data di entrata in vigore del decreto delegato appartenente alla qualifica di sovrintendente capo o sovrintendente principale venisse inquadrato nell'unica qualifica di ispettore capo di un ruolo ad esaurimento.
3. Espongono, in particolare, i ricorrenti che l'art. 15 del decreto legislativo n. 197/1995 ha introdotto un sistema di progressione di carriera per l'accesso ai ruoli superiori a quello degli ispettori più articolato e con previsione  di alcune limitazioni rispetto a quello preesistente, con disparità di avanzamento di carriera rispetto all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza.
5. Avverso il provvedimento nell'epigrafe indicato i ricorrenti deducono le seguenti censure:
a) Violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e della legge n. 216/1992;  eccesso di potere, atteso che le modalità di avanzamento di carriera definite a norma dell'art. 15 del decreto delegato n. 195/1997 sarebbero  particolarmente gravose per il personale della Polizia di Stato inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli ispettori capo rispetto al regime di avanzamento del personale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza inquadrato nelle qualifiche corrispondenti ed equiparate a quelle dei ricorrenti, con conseguente violazione del principio di equiparazione giuridica ed economica del personale della Polizia di Stato rispetto a quello appartenente a diversi Corpi.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno.Motivi della decisione
Con  l'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti, tutti con qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento della Polizia di Stato hanno adito questo Tribunale per l'annullamento del provvedimento ministeriale di cui all'epigrafe con cui è stato disposto il loro inquadramento nella predetta qualifica ai sensi dell'art. 15 del decreto  legislativo n. 195/1997, attuativo dell'art. 3 della legge delega n. 216/1992.
Lamentano che il loro inquadramento nel ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, disposto in attuazione delle disposizione contenute nell'art. 15 del decreto legislativo n. 195 del 1997, contrasterebbe con il principio di equiparazione giuridica ed economica del personale della Polizia di Stato con quello del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza, e che il sistema di avanzamento di carriera, definito ai sensi della citata norma, sarebbe caratterizzato da alcune limitazioni rispetto al pregresso regime giuridico di avanzamento del personale già appartenente al ruolo degli ispettori.
In via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dalla eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai soggetti controinteressati, ossia agli appartenenti delle altre Forze di  Polizia, stante l'infondatezza delle censure odiernamente dedotte.
Ritiene altresì, ai fini di un più agevole disamina della fattispecie in esame, di dover procedere ad una breve ricognizione del quadro normativo vigente in tale materia.
In proposito, rileva che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 marzo 1992, n. 216 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7.1.1992, n. 5, recante "Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 312 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia." il Governo è stato delegato a definire, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11.luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché del personale
delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva.
In particolare, gli artt. 2 e 3 della legge n. 216 hanno previsto l'esercizio della delega ai fini dell'emanazione delle necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare, per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e dei corrispondenti trattamenti economici.
Successivamente con ulteriore legge 29 aprile 1995, n. 130 è stata attribuita al Governo delega in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate.
In esecuzione delle citate leggi delega, sono stati emanati i decreti legislativi, tra cui il n. 197 del legislativo 12 maggio 1995, attuativo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.
Giova osservare che, in applicazione della richiamata normativa, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, originariamente articolato nelle qualifiche di vice ispettore, ispettore, ispettore principale ed ispettore capo, ha subito una nuova articolazione nelle qualifiche di vice ispettore, ispettore capo ed ispettore superiore con conseguente reinquadramento del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.
Pertanto, con provvedimento ministeriale in data 1.9.1995 i dipendenti della Polizia di Stato appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori sono stati con pari decorrenza inquadrati nel nuovo ruolo degli ispettori istituito con il decreto legislativo n. 197/1995, con attribuzione del corrispondente trattamento economico.
Orbene, rispetto al prospettato motivo di doglianza, concernente l'introduzione di un deteriore sistema di avanzamento rispetto a quello previsto per le corrispondenti qualifiche delle differenti Forze di Polizia sopra indicate, il Collegio rileva, in  primo luogo, che tale sistema e" conforme alle disposizioni contenute negli artt. 13 e 15 del decreto delegato n. 197/1995, vale a dire al nuovo sistema di inquadramento del personale appartenente ai ruoli non direttivi della Polizia di Stato, e specificamente al ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato (successivamente soppresso ex art. 14 del decreto legislativo n. 53/2001).
Rileva, in secondo luogo, che tale sistema di riordino degli inquadramenti previgenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 197/1995,  come peraltro già chiarito dalla giurisprudenza del giudice amministrativo (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 4775 del 7.6.2000; C.  Stato, Sez. IV, 29.7.2003, n. 4357; Sez. IV 14.12.2004, n. 7976) costituisce espressione della potestà del legislatore delegato, nell'ambito dei principi della delega di cui alla legge n. 216 del 1992,  di procedere ad un riordino complessivo delle varie carriere dei vari Corpi della Polizia di Stato, al dichiarato fine di perseguire una effettiva razionalizzazione omogeneizzazione ed equiparazione del pregresso sistema di qualifiche e gradi, e non viola il princiio di equiparazione con lo sviluppo di carriera previsto dall'art. 43 della legge n. 121 del 1981, equiparazione che non postula l'intangibilita" di
sviluppi di carriera del pubblico dipendente.
Ne discende, alla stregua delle considerazioni che precedono, che il ricorso, in epigrafe indicato deve essere respinto, con compensazione integrale, fra le parti in causa, delle spese e degli onorari di giudizio, stante la particolarità della fattispecie in esame.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.