T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 31-03-2011, n. 2831Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Con atto (n. 6365/1996) i ricorrenti tutti nominativamente in epigrafe
indicati hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo l'annullamento del decreto
del Capo della Polizia di Stato, in data 1.9.1995, con cui è stato disposto il
loro inquadramento nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad
esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza in pari data.
2. Riferiscono che in attuazione della legge delega n. 216 del 1992 con decreto
legislativo n. 197 del 1995 si è provveduto al riordino delle carriere del
personale della Polizia di Stato.
In particolare, si è provveduto, per quel che concerne il ruolo dei
sovrintendenti, alla soppressione della qualifica di sovrintendente principale,
nonché alla eliminazione della ripartizione delle specifiche mansioni
corrispondenti alla funzione di sovrintendente,con susseguente indicazione di
mansioni riferibili a tutto il personale appartenente a detto ruolo.
E' stato disposto, altresì, che il personale alla data di entrata in vigore del
decreto delegato appartenente alla qualifica di sovrintendente capo o
sovrintendente principale venisse inquadrato nell'unica qualifica di ispettore
capo di un ruolo ad esaurimento.
3. Espongono, in particolare, i ricorrenti che l'art. 15 del decreto legislativo
n. 197/1995 ha introdotto un sistema di progressione di carriera per l'accesso
ai ruoli superiori a quello degli ispettori più articolato e con previsione di
alcune limitazioni rispetto a quello preesistente, con disparità di avanzamento
di carriera rispetto all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza.
5. Avverso il provvedimento nell'epigrafe indicato i ricorrenti deducono le
seguenti censure:
a) Violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e della legge n.
216/1992; eccesso di potere, atteso che le modalità di avanzamento di carriera
definite a norma dell'art. 15 del decreto delegato n. 195/1997 sarebbero
particolarmente gravose per il personale della Polizia di Stato inquadrato nel
ruolo ad esaurimento degli ispettori capo rispetto al regime di avanzamento del
personale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza inquadrato nelle
qualifiche corrispondenti ed equiparate a quelle dei ricorrenti, con conseguente
violazione del principio di equiparazione giuridica ed economica del personale
della Polizia di Stato rispetto a quello appartenente a diversi Corpi.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno.Motivi della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti, tutti con
qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento della Polizia di Stato
hanno adito questo Tribunale per l'annullamento del provvedimento ministeriale
di cui all'epigrafe con cui è stato disposto il loro inquadramento nella
predetta qualifica ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 195/1997,
attuativo dell'art. 3 della legge delega n. 216/1992.
Lamentano che il loro inquadramento nel ruolo ad esaurimento degli ispettori
della Polizia di Stato, disposto in attuazione delle disposizione contenute
nell'art. 15 del decreto legislativo n. 195 del 1997, contrasterebbe con il
principio di equiparazione giuridica ed economica del personale della Polizia di
Stato con quello del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri ed alla
Guardia di Finanza, e che il sistema di avanzamento di carriera, definito ai
sensi della citata norma, sarebbe caratterizzato da alcune limitazioni rispetto
al pregresso regime giuridico di avanzamento del personale già appartenente al
ruolo degli ispettori.
In via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dalla eccezione di
inammissibilità per mancata notifica ai soggetti controinteressati, ossia agli
appartenenti delle altre Forze di Polizia, stante l'infondatezza delle censure
odiernamente dedotte.
Ritiene altresì, ai fini di un più agevole disamina della fattispecie in esame,
di dover procedere ad una breve ricognizione del quadro normativo vigente in
tale materia.
In proposito, rileva che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 marzo
1992, n. 216 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
7.1.1992, n. 5, recante "Autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione
alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 312 giugno 1991 e
all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici
relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di
polizia." il Governo è stato delegato a definire, nel rispetto dei principi
fissati dai relativi ordinamenti di settore, ivi compresi quelli stabiliti dalla
legge 11.luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai
sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché del personale
delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del
personale di leva.
In particolare, gli artt. 2 e 3 della legge n. 216 hanno previsto l'esercizio
della delega ai fini dell'emanazione delle necessarie modificazioni agli
ordinamenti del personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare,
per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e dei corrispondenti
trattamenti economici.
Successivamente con ulteriore legge 29 aprile 1995, n. 130 è stata attribuita al
Governo delega in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego
e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici
delle Forze di polizia e delle Forze armate.
In esecuzione delle citate leggi delega, sono stati emanati i decreti
legislativi, tra cui il n. 197 del legislativo 12 maggio 1995, attuativo
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle
carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.
Giova osservare che, in applicazione della richiamata normativa, il ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato, originariamente articolato nelle qualifiche di
vice ispettore, ispettore, ispettore principale ed ispettore capo, ha subito una
nuova articolazione nelle qualifiche di vice ispettore, ispettore capo ed
ispettore superiore con conseguente reinquadramento del personale appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato.
Pertanto, con provvedimento ministeriale in data 1.9.1995 i dipendenti della
Polizia di Stato appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori sono
stati con pari decorrenza inquadrati nel nuovo ruolo degli ispettori istituito
con il decreto legislativo n. 197/1995, con attribuzione del corrispondente
trattamento economico.
Orbene, rispetto al prospettato motivo di doglianza, concernente l'introduzione
di un deteriore sistema di avanzamento rispetto a quello previsto per le
corrispondenti qualifiche delle differenti Forze di Polizia sopra indicate, il
Collegio rileva, in primo luogo, che tale sistema e" conforme alle disposizioni
contenute negli artt. 13 e 15 del decreto delegato n. 197/1995, vale a dire al
nuovo sistema di inquadramento del personale appartenente ai ruoli non direttivi
della Polizia di Stato, e specificamente al ruolo ad esaurimento degli ispettori
della Polizia di Stato (successivamente soppresso ex art. 14 del decreto
legislativo n. 53/2001).
Rileva, in secondo luogo, che tale sistema di riordino degli inquadramenti
previgenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 197/1995, come
peraltro già chiarito dalla giurisprudenza del giudice amministrativo (ex multis
T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 4775 del 7.6.2000; C. Stato, Sez. IV, 29.7.2003, n.
4357; Sez. IV 14.12.2004, n. 7976) costituisce espressione della potestà del
legislatore delegato, nell'ambito dei principi della delega di cui alla legge n.
216 del 1992, di procedere ad un riordino complessivo delle varie carriere dei
vari Corpi della Polizia di Stato, al dichiarato fine di perseguire una
effettiva razionalizzazione omogeneizzazione ed equiparazione del pregresso
sistema di qualifiche e gradi, e non viola il princiio di equiparazione con lo
sviluppo di carriera previsto dall'art. 43 della legge n. 121 del 1981,
equiparazione che non postula l'intangibilita" di
sviluppi di carriera del pubblico dipendente.
Ne discende, alla stregua delle considerazioni che precedono, che il ricorso, in
epigrafe indicato deve essere respinto, con compensazione integrale, fra le
parti in causa, delle spese e degli onorari di giudizio, stante la particolarità
della fattispecie in esame.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.