T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2806
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1.  - I ricorrenti - sottufficiali dei vari gradi, in servizio presso vari reparti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare - contestano i rispettivi atti di inquadramento posti in essere nei loro confronti in applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,  in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate" ed emanato contestualmente ad analoghi provvedimenti legislativi relativi alle altre forze di polizia (il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato"; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri"; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza"; i l decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria"; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato").
I ricorrenti lamentano che introducendo nel decreto legislativo n. 196/95 (relativo alle Forze armate) e nel decreto legislativo n. 198/95 (relativo all'Arma dei carabinieri) rispettivamente l'articolo 34 e l'articolo 46 sono risultate le seguenti discriminazioni:
A) i marescialli ordinari delle Forze armate non inclusi nei quadri di avanzamento alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel nuovo grado di maresciallo ordinario con anni 2 di anzianità mentre i corrispondenti marescialli ordinari dei carabinieri sono stati inquadrati nel grado di maresciallo capo;
B) i sergenti maggiori delle Forze armate utilmente inseriti nei quadri di avanzamento alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli ordinari con anni 2  di anzianità mentre i brigadieri dei carabinieri inseriti nei quadri di avanzamento come sopra sono stati inquadrati nel grado di maresciallo capo;
C) i sergenti maggiori delle Forze armate con almeno anni quattro di anzianità sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ad anzianità "zero"; i sergenti maggiori con meno di quattro  di anzianità saranno inseriti nel grado di maresciallo a decorrere dal 1  settembre 1996 con anzianità "zero". Mentre tutti i brigadieri dei carabinieri,  nonché i vice brigadieri utilmente inseriti nei quadri di avanzamento sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario;
D) I sergenti delle Forze armate sono immessi nel  servizio permanente e dopo due anni dal reclutamento conseguiranno il grado di sergente maggiore. Mentre i vice brigadieri di carabinieri sono stati tutti inquadrati nel grado di maresciallo;
E) gli allievi sottufficiali delle Forze armate conseguono il grado di sergente dopo 12 mesi dall'arruolamento e dopo ulteriori 12 mesi il grado di sergente maggiore. Mentre gli allievi sottufficiali dei carabinieri che usciranno dai corsi entro il 31 dicembre 1997 saranno inquadrati nel grado di maresciallo;
F) per il periodo 1995/1998 i sottufficiali dei forze armate potranno concorrere per l'avanzamento al grado superiore mediante un concorso per titoli di servizio ed esami. Mentre per i sottufficiali dei carabinieri è previsto un avanzamento a scelta previa selezione del personale con il grado di maresciallo capo che ne fa domanda;
G) tutti i sottufficiali delle Forze armate debbono in genere permanere nel grado posseduto per un periodo più lungo  di quello previsto per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;
H) infine, al di là delle discriminazioni sopra descritte, la riforma avrebbe dovuto entrare in vigore entro il 31 dicembre 1992 così come previsto dagli articoli 1 e 3 della legge delega  6 marzo 1992, n. 16. Invece il ritardo di due anni e 9 mesi nell'attribuzione dei vantaggi di carriera ed economici ha arrecato indubbio danno ai sottufficiali, nei confronti dei quali i decreti legislativi avrebbero dovuto prevedere la ricorrenza, a tutti gli effetti, a far data 1 gennaio 1993.
Ciò premesso vengono formulati i seguenti motivi di ricorso.
1) Eccesso di potere per disparità di trattamento;
2)Violazione dell'articolo 3, primo e terzo comma, della leggedelega 6 marzo 1992, n. 216;
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione;
4) Eccesso di potere per illogicità manifesta;
5) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni (se lo scopo della riforma era quello della equiordinazione questa parità di trattamento doveva essere attuata anche  nella fase transitoria di inquadramento nei nuovi ruoli degli ricorrenti);
6) Violazione dell'articolo 3, primo comma, della  legge 6 marzo 1996, numero 216 (illegittimo ritardo di due anni e 9 mesi nell'attribuzione dei vantaggi di carriera ed economici);
7) Questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n 198, in relazione agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.
2. - Il ricorso è stato depositato il 20 novembre 1995.
L'Amministrazione si costituita.
Entrambe le parti hanno depositato documenti.
L'Amministrazione ha altresì depositato una memoria.
In data 11 giugno 2009 i 54 ricorrenti specificati in epigrafe hanno depositato atto di nomina di un nuovo difensore (l'avv. Alessia Tupini) e domanda di prelievo; e in data 16 giugno 2009 istanza di certificato di pendenza del giudizio.
La data della udienza di discussione del 2 febbraio 2011 è stata comunicata sia all'originario difensore sottoscrittore del ricorso introduttivo sia al successivo difensore nominato dai citati 54 ricorrenti.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 2 febbraio 2011. Nella fase preliminare sono stati uditi sia l'avv. Alessia Tupini per i propri 54 assistiti sia la difesa erariale per l'Amministrazione.Motivi della decisione
Il ricorso:
- va respinto quanto ai 54 ricorrenti F.M., G.C.,  D.D.A., G.A.P., P.N., M.F., G.M., D.P.F.A., D.D., P.C., M.F.P., A.R., I.F., R.F., C.F., A.N., M.F., D.B., C.M., S.B., D.P., G.D., C.A., P.A., R.G., C.P., M.L., F.R., C.G., S.D., G.G., M.A., N.M., D.L.S., N.M., M.G., S.A., S.F., S.F., I.M., R.O., D.N., S.A., D.G.P., R.F., C.D., M.S., D.T.F., C.G., P.V.C., L.R.E., C.F., C.F., C.A.;
- va dichiarato estinto per perenzione quanto agli altri ricorrenti.
1. - Quanto a questi ultimi ricorrenti (difesi dagli originari difensori, avvocati Athos Valori e Giuseppe Mandara, e non firmatari della nuova procura all'avvocato Alessia Tupini), risulta regolarmente trasmesso l'avviso della udienza pubblica del 2 febbraio 2011, ma in questa udienza, data l'assenza del difensore, non vi è stata  la dichiarazione di interesse di cui all'art. 82, comma 2, del codice del processo amministrativo, necessaria per la prosecuzione del giudizio.
Pertanto, ai sensi del citato art. 82, comma 2, relativamente a questi ricorrenti deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per perenzione.
La perenzione non si è invece verificata quanto ai 54 restanti ricorrenti, poiché relativamente ad essi è risultato dalla presenza del difensore in udienza, nonché dagli atti pregressi (atto di nomina di un nuovo difensore e domanda di prelievo in data 11 giugno 2009; istanza di certificato di pendenza del giudizio in data 16 giugno 2009), l'interesse alla prosecuzione della causa.
2. - Nel merito si rileva quanto segue.
I ricorrenti prospettano di essere sottufficiali dei vari gradi, in servizio presso vari reparti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare.
Essi contestano i rispettivi atti di inquadramento posti in essere nei loro confronti in applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,  in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate".
Le censure del ricorso possono distinguersi in:
- censure avverso gli specifici atti di inquadramento;
- censure di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 196/1995.
Le censure avverso gli specifici atti di inquadramento, invero assai generiche sotto questo particolare profilo, sono da rigettare perché - a prescindere da ogni altra considerazione - i  contestati inquadramenti risultano doverosamente effettuati dall'Amministrazione in applicazione delle precise norme transitorie di inquadramento contenute negli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo n. 196/1995.
Quanto alle censure di legittimità costituzionale esse risultano manifestamente infondate.
La questione ha formato oggetto di espressa pronuncia della Corte costituzionale (ordinanza 1117 luglio 2000, n. 296), la quale - con riferimento ad un rilievo di illegittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 196/1995 formulato dal T.a.r. della Lombardia - ha avuto modo di ribadire (come già in precedenza affermato con specifico riferimento all'organizzazione  e all'inquadramento del personale delle Forze armate e di polizia) che le modifiche all'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle dettate in via transitoria, rientrano nella sfera di  discrezionalità riservata al legislatore; e che la discrezionalità legislativa incontra soltanto i limiti dell'arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza, i quali non sono superati nel caso di specie.
Questo Collegio si riporta a quanto affermato dalla Corte costituzionale, e dunque respinge, perché manifestamente infondata, l'eccezione di illegittimità costituzionale formulata nel ricorso.
2. - Quest'ultimo va dunque respinto.
Le spese, che il Collegio liquida in Euro 5.400,00 seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del Codice di procedura civile quanto ai citati 54 ricorrenti F.M., G.C., D.D.A., G.A.P., P.N., M.F., G.M., D.P.F.A., D.D., P.C., M.F.P., A.R., I.F., R.F., C.F., A.N., M.F., D.B., C.M., S.B., D.P., G.D., C.A., P.A., R.G., C.P., M.L., F.R., C.G., S.D., G.G., M.A., N.M., D.L.S., N.M., M.G., S.A., S.F., S.F., I.M., R.O., D.N., S.A., D.G.P., R.F., C.D., M.S., D.T.F., C.G., P.V.C., L.R.E., C.F., C.F., C.A.; mentre relativamente ai restati ricorrenti il cui gravame è oggetto di perenzione nulla va disposto, poiché ai sensi dell'art. 83 del codice del processo amministrativo ciascuna delle parti  sopporta le proprie spese del giudizio perento.P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- lo rigetta quanto ai ricorrenti F.M., G.C., D.D.A., G.A.P., P.N., M.F., G.M., D.P.F.A., D.D., P.C., M.F.P., A.R., I.F., R.F., C.F., A.N., M.F., D.B., C.M., S.B., D.P., G.D., C.A., P.A., R.G., C.P., M.L., F.R., C.G., S.D., G.G., M.A., N.M., D.L.S., N.M., M.G., S.A., S.F., S.F., I.M., R.O., D.N., S.A., D.G.P., R.F., C.D., M.S., D.T.F., C.G., P.V.C., L.R.E., C.F., C.F., C.A.;
- condanna questi ultimi al rimborso delle spese di giudizio dell'Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 5.400,00;
- dichiara il giudizio estinto per perenzione quanto ai restanti ricorrenti;
- nulla dispone per le spese quanto a questi ultimi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.