T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2806
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. - I ricorrenti - sottufficiali dei vari gradi, in servizio presso vari
reparti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare - contestano i rispettivi atti
di inquadramento posti in essere nei loro confronti in applicazione del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze
armate" ed emanato contestualmente ad analoghi provvedimenti legislativi
relativi alle altre forze di polizia (il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
197, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di
Stato"; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante "Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato
ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri"; il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza";
i l decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante "Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria"; il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato").
I ricorrenti lamentano che introducendo nel decreto legislativo n. 196/95
(relativo alle Forze armate) e nel decreto legislativo n. 198/95 (relativo
all'Arma dei carabinieri) rispettivamente l'articolo 34 e l'articolo 46 sono
risultate le seguenti discriminazioni:
A) i marescialli ordinari delle Forze armate non inclusi nei quadri di
avanzamento alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel nuovo grado
di maresciallo ordinario con anni 2 di anzianità mentre i corrispondenti
marescialli ordinari dei carabinieri sono stati inquadrati nel grado di
maresciallo capo;
B) i sergenti maggiori delle Forze armate utilmente inseriti nei quadri di
avanzamento alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel ruolo dei
marescialli ordinari con anni 2 di anzianità mentre i brigadieri dei
carabinieri inseriti nei quadri di avanzamento come sopra sono stati inquadrati
nel grado di maresciallo capo;
C) i sergenti maggiori delle Forze armate con almeno anni quattro di anzianità
sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ad anzianità "zero"; i sergenti
maggiori con meno di quattro di anzianità saranno inseriti nel grado di
maresciallo a decorrere dal 1 settembre 1996 con anzianità "zero". Mentre tutti
i brigadieri dei carabinieri, nonché i vice brigadieri utilmente inseriti nei
quadri di avanzamento sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario;
D) I sergenti delle Forze armate sono immessi nel servizio permanente e dopo
due anni dal reclutamento conseguiranno il grado di sergente maggiore. Mentre i
vice brigadieri di carabinieri sono stati tutti inquadrati nel grado di
maresciallo;
E) gli allievi sottufficiali delle Forze armate conseguono il grado di sergente
dopo 12 mesi dall'arruolamento e dopo ulteriori 12 mesi il grado di sergente
maggiore. Mentre gli allievi sottufficiali dei carabinieri che usciranno dai
corsi entro il 31 dicembre 1997 saranno inquadrati nel grado di maresciallo;
F) per il periodo 1995/1998 i sottufficiali dei forze armate potranno concorrere
per l'avanzamento al grado superiore mediante un concorso per titoli di servizio
ed esami. Mentre per i sottufficiali dei carabinieri è previsto un avanzamento a
scelta previa selezione del personale con il grado di maresciallo capo che ne fa
domanda;
G) tutti i sottufficiali delle Forze armate debbono in genere permanere nel
grado posseduto per un periodo più lungo di quello previsto per i sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri;
H) infine, al di là delle discriminazioni sopra descritte, la riforma avrebbe
dovuto entrare in vigore entro il 31 dicembre 1992 così come previsto dagli
articoli 1 e 3 della legge delega 6 marzo 1992, n. 16. Invece il ritardo di due
anni e 9 mesi nell'attribuzione dei vantaggi di carriera ed economici ha
arrecato indubbio danno ai sottufficiali, nei confronti dei quali i decreti
legislativi avrebbero dovuto prevedere la ricorrenza, a tutti gli effetti, a far
data 1 gennaio 1993.
Ciò premesso vengono formulati i seguenti motivi di ricorso.
1) Eccesso di potere per disparità di trattamento;
2)Violazione dell'articolo 3, primo e terzo comma, della leggedelega 6 marzo
1992, n. 216;
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione;
4) Eccesso di potere per illogicità manifesta;
5) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni (se lo
scopo della riforma era quello della equiordinazione questa parità di
trattamento doveva essere attuata anche nella fase transitoria di inquadramento
nei nuovi ruoli degli ricorrenti);
6) Violazione dell'articolo 3, primo comma, della legge 6 marzo 1996, numero
216 (illegittimo ritardo di due anni e 9 mesi nell'attribuzione dei vantaggi di
carriera ed economici);
7) Questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e dell'articolo 46 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n 198, in relazione agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.
2. - Il ricorso è stato depositato il 20 novembre 1995.
L'Amministrazione si costituita.
Entrambe le parti hanno depositato documenti.
L'Amministrazione ha altresì depositato una memoria.
In data 11 giugno 2009 i 54 ricorrenti specificati in epigrafe hanno depositato
atto di nomina di un nuovo difensore (l'avv. Alessia Tupini) e domanda di
prelievo; e in data 16 giugno 2009 istanza di certificato di pendenza del
giudizio.
La data della udienza di discussione del 2 febbraio 2011 è stata comunicata sia
all'originario difensore sottoscrittore del ricorso introduttivo sia al
successivo difensore nominato dai citati 54 ricorrenti.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 2 febbraio 2011. Nella
fase preliminare sono stati uditi sia l'avv. Alessia Tupini per i propri 54
assistiti sia la difesa erariale per l'Amministrazione.Motivi della decisione
Il ricorso:
- va respinto quanto ai 54 ricorrenti F.M., G.C., D.D.A., G.A.P., P.N., M.F.,
G.M., D.P.F.A., D.D., P.C., M.F.P., A.R., I.F., R.F., C.F., A.N., M.F., D.B.,
C.M., S.B., D.P., G.D., C.A., P.A., R.G., C.P., M.L., F.R., C.G., S.D., G.G.,
M.A., N.M., D.L.S., N.M., M.G., S.A., S.F., S.F., I.M., R.O., D.N., S.A., D.G.P.,
R.F., C.D., M.S., D.T.F., C.G., P.V.C., L.R.E., C.F., C.F., C.A.;
- va dichiarato estinto per perenzione quanto agli altri ricorrenti.
1. - Quanto a questi ultimi ricorrenti (difesi dagli originari difensori,
avvocati Athos Valori e Giuseppe Mandara, e non firmatari della nuova procura
all'avvocato Alessia Tupini), risulta regolarmente trasmesso l'avviso della
udienza pubblica del 2 febbraio 2011, ma in questa udienza, data l'assenza del
difensore, non vi è stata la dichiarazione di interesse di cui all'art. 82,
comma 2, del codice del processo amministrativo, necessaria per la prosecuzione
del giudizio.
Pertanto, ai sensi del citato art. 82, comma 2, relativamente a questi
ricorrenti deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per perenzione.
La perenzione non si è invece verificata quanto ai 54 restanti ricorrenti,
poiché relativamente ad essi è risultato dalla presenza del difensore in
udienza, nonché dagli atti pregressi (atto di nomina di un nuovo difensore e
domanda di prelievo in data 11 giugno 2009; istanza di certificato di pendenza
del giudizio in data 16 giugno 2009), l'interesse alla prosecuzione della causa.
2. - Nel merito si rileva quanto segue.
I ricorrenti prospettano di essere sottufficiali dei vari gradi, in servizio
presso vari reparti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare.
Essi contestano i rispettivi atti di inquadramento posti in essere nei loro
confronti in applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate".
Le censure del ricorso possono distinguersi in:
- censure avverso gli specifici atti di inquadramento;
- censure di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 196/1995.
Le censure avverso gli specifici atti di inquadramento, invero assai generiche
sotto questo particolare profilo, sono da rigettare perché - a prescindere da
ogni altra considerazione - i contestati inquadramenti risultano doverosamente
effettuati dall'Amministrazione in applicazione delle precise norme transitorie
di inquadramento contenute negli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo
n. 196/1995.
Quanto alle censure di legittimità costituzionale esse risultano manifestamente
infondate.
La questione ha formato oggetto di espressa pronuncia della Corte costituzionale
(ordinanza 1117 luglio 2000, n. 296), la quale - con riferimento ad un rilievo
di illegittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto legislativo n.
196/1995 formulato dal T.a.r. della Lombardia - ha avuto modo di ribadire (come
già in precedenza affermato con specifico riferimento all'organizzazione e
all'inquadramento del personale delle Forze armate e di polizia) che le
modifiche all'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, ivi
comprese quelle dettate in via transitoria, rientrano nella sfera di
discrezionalità riservata al legislatore; e che la discrezionalità legislativa
incontra soltanto i limiti dell'arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza,
i quali non sono superati nel caso di specie.
Questo Collegio si riporta a quanto affermato dalla Corte costituzionale, e
dunque respinge, perché manifestamente infondata, l'eccezione di illegittimità
costituzionale formulata nel ricorso.
2. - Quest'ultimo va dunque respinto.
Le spese, che il Collegio liquida in Euro 5.400,00 seguono la soccombenza ai
sensi dell'articolo 91 del Codice di procedura civile quanto ai citati 54
ricorrenti F.M., G.C., D.D.A., G.A.P., P.N., M.F., G.M., D.P.F.A., D.D., P.C.,
M.F.P., A.R., I.F., R.F., C.F., A.N., M.F., D.B., C.M., S.B., D.P., G.D., C.A.,
P.A., R.G., C.P., M.L., F.R., C.G., S.D., G.G., M.A., N.M., D.L.S., N.M., M.G.,
S.A., S.F., S.F., I.M., R.O., D.N., S.A., D.G.P., R.F., C.D., M.S., D.T.F.,
C.G., P.V.C., L.R.E., C.F., C.F., C.A.; mentre relativamente ai restati
ricorrenti il cui gravame è oggetto di perenzione nulla va disposto, poiché ai
sensi dell'art. 83 del codice del processo amministrativo ciascuna delle parti
sopporta le proprie spese del giudizio perento.P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe:
- lo rigetta quanto ai ricorrenti F.M., G.C., D.D.A., G.A.P., P.N., M.F., G.M.,
D.P.F.A., D.D., P.C., M.F.P., A.R., I.F., R.F., C.F., A.N., M.F., D.B., C.M.,
S.B., D.P., G.D., C.A., P.A., R.G., C.P., M.L., F.R., C.G., S.D., G.G., M.A.,
N.M., D.L.S., N.M., M.G., S.A., S.F., S.F., I.M., R.O., D.N., S.A., D.G.P., R.F.,
C.D., M.S., D.T.F., C.G., P.V.C., L.R.E., C.F., C.F., C.A.;
- condanna questi ultimi al rimborso delle spese di giudizio
dell'Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 5.400,00;
- dichiara il giudizio estinto per perenzione quanto ai restanti ricorrenti;
- nulla dispone per le spese quanto a questi ultimi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.