GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1118
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1). Con decisione n. 5053 del 27 settembre 2005 questa Sezione, in riforma della
sentenza del Tribunale regionale amministrativo per la Lombardia n. 2962 del 2
settembre 1998, disponeva l'annullamento del decreto del Capo della Polizia di
Stato in data 9 aprile1997, con il quale, ai sensi dell'art.7, n.6, del d.P.R.
25 ottobre 1981, n.737, era irrogata nei confronti dell' agente scelto della
Polizia di Stato #################### la sanzione della destituzione dall'
impiego, con decorrenza 14 aprile 1997, su conforme proposta del Consiglio
provinciale di disciplina di Como in data 10 febbraio 1997, che lo aveva
ritenuto responsabile della mancanza contestatagli essendo stata evidenziata a
suo carico, a seguito di analisi di laboratorio, una positività di metaboliti
urinari di cannabinoidi, sostanza di cui alla tabella II dell'art. 12 della
legge 22.12.1975 n.685.
La statuizione di annullamento era pronunciata in accoglimento del quarto motivo
di impugnazione, con il quale era dedotta l' illegittimità dell'atto impugnato
per la mancata declaratoria dell' inesistenza della violazione addebitata per
insussistenza e/o mancata prova sul fatto contestato, (nonché di)
inutilizzabilità delle analisi dell'11.6.1996.
L' organo giudicante rilevava in particolare che nella particolare vicenda
all'esame emergono dal procedimento disciplinare osservato circostanze tali da
far ritenere che la valutazione dell'Amministrazione, nell'irrogazione
dell'impugnata sanzione di destituzione si sia in effetti basata su elementi
istruttori in parte inadeguati e non assolutamente certi e che, quindi, la
stessa Amministrazione non abbia nella specie esercitato in modo pienamente
corretto il proprio potere.
Nella motivazione delle sentenza, sulla scorta dei documenti versati in
giudizio, era posto in rilievo:
- che l'agente scelto ####################, titolare di patente di guida per
conduzione di automezzi dell'Amministrazione, veniva visitato in data 11.6.1996
presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato per il rinnovo della
patente stessa, scaduta di validità;
- che in tale occasione il medesimo era sottoposto anche ad esame delle urine e
che una prima determinazione semiquantitativa di laboratorio eseguita su un
campione delle stesse avrebbe evidenziato positività ai metaboliti urinari di
cannabinoidi;
- che l'allegato documento relativo all'esame in data 11.6.1996 risulta datato
in effetti "23 maggio 1996 4:37" e, comunque, privo di intestazione riferita al
ricorrente;
- che, nel frattempo, un altro campione di urina prelevato, sempre in data
11.6.1996, veniva inviato alla Direzione Centrale Polizia Criminale -
Laboratorio della Polizia Scientifica per fare "effettuare indagini strumentali
per la conferma di detta positività con apparecchio ADX Abbott" e che il
controllo operato in data 21.6.1996 dalla Sezione Chimica del Servizio Polizia
Scientifica evidenziava che "dai tracciati allegati, gli accertamenti analitici
eseguiti con tecnica GC/MS hanno rilevato la presenza del metabolita della
cannabis";
- che in data 2.8.1996 il #################### era sottoposto ad altri
accertamenti presso la C.M.O. dell'Ospedale Militare di Milano, questa volta
orientati (diversamente da quelli iniziali) verso il c.d. Drugtest e l'analisi
del capello (effettuato dal Centro tossicologico dell'Ospedale Riguarda di
Milano), esami che davano risultati negativi; in tale occasione peraltro veniva
espresso giudizio di non idoneità al servizio dell'interessato per la durata di
180 giorni;
- che questi ultimi giudizi venivano confermati dalla Commissione medica di II
istanza di Torino, riunitasi il 14.8.1996, che esprimeva un giudizio conforme a
quello della C.M.O. di Milano.
Il Collegio evidenziava gli elementi di perplessità nei dati documentali
relativi alla visita effettuata dal #################### l' 11 giugno 1996 in
presenza di un referto elettronico datato "23.5.1996 4:37", e comunque non
intestato al ricorrente, ed essendo smentito l'esito della indagine stessa da
altre analoghe analisi compiute successivamente dal medesimo presso organi
medicocollegiali in diverse sedi ospedaliere analisi peraltro più appropriate (Drug
test e test sul capello) che hanno evidenziato la negatività della ricerca in
riferimento al riscontro effettuato nella prima urino coltura.
Avverso detta decisione il Ministero dell' interno ha proposto ricorso per
revocazione per il motivo di cui all' art. 81, n. 4), del r.d. 17 agosto 1906,
n. 642, per errore nella cognizione dei fatti di causa che ha assunto valore
decisivo ai fini della decisione del ricorso.
Nelle prospettazioni del Ministero con la pronunzia di accoglimento dell'appello
è stato dato rilievo ad un accertamento datato 23 maggio 1996, che non è
riferito ad un campione urinario appartenente al ####################, ma
costituisce solo un test di routine per verificare il corretto funzionamento
della macchina all' uopo utilizzata. Viceversa il referto delle analisi
effettuate in data 11 giugno 1996 dà atto della positività del ricorrente ai
cannabinoidi, esito poi confermato da successiva analisi del medesimo campione
effettuata il 22 giugno presso la Direzione centrale della polizia criminale.
Conclude il Ministero per l' annullamento delle sentenza con ogni conseguente
statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Si è costituito in giudizio il si#################### #################### che
ha contraddetto in memoria alle deduzioni dell' Amministrazione e concluso per
la dichiarazione di inammissibilità della domanda di revocazione.
All' udienza dell' 11 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
2). Come in precedenza accennato, l'Amministrazione identifica il motivo di
revocazione nell'erronea percezione da parte del giudice degli elementi
documentali inerenti alle analisi di laboratorio eseguite in data 11 giugno 1996
per il controllo in ordine all' assunzione di sostanze stupefacenti da parte
dell' agente scelto della Polizia di Stato ####################. Da esse
risulterebbe, con carattere di incontrovertibilità, l' esito positivo, in
contrario alle conclusioni rese nella sentenza n. 5053 del 2005. Si verserebbe a
fronte di un errore che ha assunto valore rilevante ai fini del convincimento
del giudice, come tale riconducibile nell' ipotesi di revocazione prevista dall'
art. 395, n. 4), cod. proc. civ.
Il motivo di revocazione non va condiviso.
Va osservato che la pronunzia di cui si chiede la revoca è intervenuta a fronte
di una pluralità di documenti afferenti ai test per la verifica della positività
a sostanze cannabinoidi dei quali era stata curata l' introduzione in giudizio,
che si identificano:
- in un esame di urine datato 23 maggio 1996, privo di intestazione al
ricorrente;
- in altro controllo su campione urinario operato in data 21 giugno 1996 dalla
Sezione chimica del servizio Polizia scientifica, che dà atto della presenza del
metabolita della cannabis;
- in successivi esiti di analisi eseguite presso la c.m.o. dell' Ospedale
militare di Milano in data 2 agosto 1996 e il Centro tossicologico dell'
Ospedale Niguarda di Milano (drug test e test su capello), che hanno evidenziato
la negatività quanto alla presenza di sostanze di cui alla tabelle II dell'art.
13 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Il convincimento del giudice si è formato sulla scorta di un esame critico di
una pluralità di documenti acquisiti in ordine alla vicenda controversa.
La valutazione di prevalenza di un fatto documentalmente provato rispetto ad un
altro viene, quindi, a ricondursi all' autonoma ed insindacabile sfera di
valutazione degli elementi probatori acquisiti in ordine ad un punto controverso
della causa (positività o meno del #################### all' uso di cannabinoidi).
La doglianza dell' Amministrazione, volta ad assegnare valore prevalente all'
indagine effettuata l' 11 giugno 1996, si risolve, quindi, in una censura di
errore di giudizio.
Siffatto profilo di doglianza non può avere ingresso nel ricorso per
revocazione, che non può essere trasformato in mezzo di impugnazione per
prospettare una diversa interpretazione del materiale probatorio onde ovviare a
carenze defensionali circa la rilevanza degli elementi di prova acquisiti cui,
nella stessa parte motiva delle sentenza oggetto della domanda di revocazione (pa####################
9), è dato rilievo (cfr., Cons. Stato, V, 19 marzo 2007, n. 1298; V, 27 gennaio
2006 n. 244).
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Sussistono motivi per compensare le spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), in definitiva
pronunzia, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe
proposto
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.