N. 1430/10  Reg.Dec. 
 

N.    1336     Reg.Ric. 
 

ANNO  2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1336/09 proposto da

MINISTERO DELL’INTERNO

in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Av-vocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è ope legis domiciliato;

c o n t r o

#################### ####################, non costituito in giudizio;

per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 1106/09 del 16 giugno 2009.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore il Consigliere Filippo Salvia;

     Udito alla pubblica udienza del 7 aprile 2010 l’avv. dello Stato Di Maggio per il Ministero appellante;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

    Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dal sig. #################### #################### - Sovrintendente della Polizia di Stato presso l’Autocentro della Polizia di #################### - per l’annullamento del provvedimento con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione in suo favore della indennità sui c.d. “servizi esterni”, prevista dall’art. 9 del d.p.r. n. 395/1995, modificato dal successivo d.p.r. n. 164/02.

      Il ricorrente sosteneva di  aver diritto agli anzidetti benefici, avendo svolto attività fuori dall’ufficio per il reperimento su piazza di materiale di consumo e/o di ricambio necessario al settore della motorizzazione.

     Il diniego dell’Amministrazione era stato in sostanza motivato con l’argomento secondo cui la normativa invocata dal richiedente trova applicazione solo per le attività espletate “all’aria aperta”, non anche per il servizio svolto presso uffici chiusi che commercializzano l’anzidetto materiale.

     Il Giudice di primo grado ha ritenuto fondato il ricorso. E, approfondendo la questione dei servizi esterni svolti “a cielo aperto” e in “ambienti chiusi” (diversi da quello di appartenenza), è pervenuto alla conclusione che entrambi i servizi rientrano nella previsione della fattispecie normativa di cui trattasi, perché l’indennizzo non tende solo a compensare il dipendente per l’esposizione ad agenti atmosferici avversi, ma anche per i rischi propri di ogni attività espletata fuori dal proprio ufficio.

     La sentenza è stata impugnata, con richiesta di sospensiva, innanzi a questo Consiglio dal Ministero dell’Interno, il quale sostiene, invece, che la normativa premiale per i “servizi esterni” resi dal personale di polizia trova applicazione solo per le c.d. attività istituzionali (quali ad es. i servizi di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, e simili), perché solo queste ultime implicano dei rischi, costringendo gli agenti a operare in contesti potenzialmente ostili.

     Con ordinanza n. 1175/09 del 30 novembre 2009, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare.

D I R I T T O

     L’appello è fondato e merita accoglimento.

     Ritiene, al riguardo, il Collegio che le diverse conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado derivino essenzialmente dall’aver seguito (nell’inquadramento della fattispecie) un criterio rigorosamente soggettivo, che ha portato lo stesso a non distinguere, nella vasta gamma di funzioni svolte dal personale di polizia, quelle realmente caratterizzanti e quelle neutre (di contenuto essenzialmente burocratico) come appunto le attività poste in essere per l’acquisto di materiale di consumo per il fabbisogno del settore della motorizzazione.

     Nella specie, si tratta, infatti, di operazioni gestionali proprie di qualsiasi apparato pubblico o privato (un tempo inquadrate sotto la rubrica “Attività privata della P.A.”), che si concretizzano prevalentemente nel compimento di atti nel chiuso degli uffici (quali ad es. predisposizione di bandi di gara, stipula di contratti, mandati di pagamento, ecc.), ma che possono anche comportare per gli operatori addetti taluni spostamenti temporanei più o meno prolungati fuori dall’ufficio.

    È evidente che queste ultime evenienze possono anche comportare qualche disagio e rischio per gli agenti tenuti ad espletarli. Ma, il disagio che può derivarne (non indennizzato per la generalità degli im-piegati) è quello del tutto normale subìto da qualsiasi soggetto (investito o non di funzioni pubbliche) quando per esigenze di lavoro o di altro tipo è chiamato  a spostarsi da  un luogo all’altro,  entrando e uscendo da ambienti con diversa temperatura e diversa fauna batterica.

     Ora, se tali sono i termini reali della vicenda, appare evidente come l’interpretazione della normativa sui “servizi esterni” prospettata dall’appellante sia la più ragionevole. Perché altrimenti non si spiegherebbe come mai il personale di Polizia (certamente più resistente alle intemperie, per la rigorosa disciplina fisica cui è sottoposto) debba essere indennizzato per disagi che invece sono considerati sotto il profilo giuridico del tutto irrilevanti per il personale civile, statisticamente più cagionevole del primo.

     L’interpretazione logico-sistematica di cui sopra (che collega cioè l’indennizzo al tipo di attività e non genericamente all’apparte-nenza alle forze di Polizia) trova peraltro una esplicita conferma nella formulazione dell’art. 9 del già richiamato d.p.r. n. 395/1995 che - disciplinando il regime premiale dei servizi esterni fa, non a caso, riferimento a quelli penitenziali, alla vigilanza forestale e a tutta una serie di servizi specifici della Polizia che espongono chiaramente gli agenti a particolari disagi e rischi.

     Per tutte le considerazioni che precedono, questo Consiglio ritiene che l’appello sia fondato.

     Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

     Si ravvisano giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie l'appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, riunito a Palermo in camera di consiglio il 7 aprile 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

F.to: Filippo Salvia, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

                            Depositata in segreteria

                            il  02 dicembre 2010