T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 17-01-2011, n. 96
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In data 22/10/1984 l'Assemblea Generale dell' ASL n. 25 di Noto deliberava di assentire il reimpiego provvisorio di una palazzina dell'Istituto psicopedagogico al Comune di Noto, proprietario dell'immobile, per sezione di scuola materna.

Il 20/11/1984 il Consiglio Comunale di Noto con delibera n. 374 prendeva atto di quanto deliberato dall'U.S.L. di Noto.

Con successivo atto n.962/1990, la G.M. deliberava di concedere detti locali, a titolo gratuito, al Ministero degli interni per allocarvi un Commissariato di Polizia.

Con altra delibera di G.M. n. 1060 del 27/11/1991, attesa l'inagibilitą del locali, il Comune approvava il progetto di sistemazione degli stessi e con successiva delibera di G.M.n. 667 del 14/10/1991 approvava e finanziava sul proprio bilancio il primo stralcio dei lavori.

A titolo cautelativo con nota del 21/4/1999 in esecuzione delle predette delibere il Comune di Noto ha chiesto al Presidente della Regione la cessazione del vincolo di destinazione (ove esistente) sull'immobile.

In data 29/12/1999 L'ASL n. di Siracusa, succeduta all'USL n. 25 di Noto, con il ricorso n. 270/1999 in epigrafe ha chiesto l'annullamento delle deliberazioni G.M. n. 962/1990 e 696/1993.

Con delibera n. 35 del 15/3/1991 l'immobile in oggetto veniva concesso in uso gratuito al Ministero dell'interno per uso commissariato di P.S..

Detta delibera veniva impugnata, dall'ASL n. 8 di Siracusa con ricorso n. 1108/1999, notificato al Comune di Noto il 24/3/1999.

Con ordinanza n. 1779/2000 la 3° sezione di questo TAR disponeva attivitą istruttoria e procedeva alla riunione dei due ricorsi in epigrafe.

L'ASL n. 8 di Siracusa censurava gli atti impugnati per violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 40, comma 2, della L.R. n. 87/1980 per difetto del preventivo assenso dell'USL allo svincolo di destinazione di beni.

Inoltre, la deducente contestava la regolaritą formale delle due deliberazioni.

Si costituivano sia il Comune di Noto che il Ministero dell'interno che eccepivano l'inammissibilitą dei ricorsi ed in particolare l'irricevibilitą, per tardivitą, sia del primo che del secondo ricorso in epigrafe, avuto riguardo alla circostanza che i due ricorsi sono stati proposti dopo anni dall'approvazione delle delibere impugnate.

L'ASL n. 8 ha controdedotto all'eccezione affermando di aver avuto conoscenza dell'esistenza delle delibere e del loro contenuto soltanto in data 9/11/1998, allorchč copia di detti documenti č stata rilasciata dal Comune di Noto, su espressa richiesta formulata da essa ASL n. 8 (con nota prot. n. 11595/ del 21/10/1998), con nota del 9/11/1998.

La controdeduzione formulata dall'ASL n. 8 non č condivisibile alla luce delle circostanze di fatto che emergono dagli atti allegati alle memorie delle parti e dal'attivitą istruttoria espletata da questa Sezione.

Infatti, con nota prot. n. 1250/C del 14/11/1994, inviata al Comune di Noto il Direttore Generale dell'USL n. 25 di Noto, Dott. Paolo Dicembre, rilevava che, nel corso di un sopralluogo (programmato a seguito di accordi intercorsi tra il Comune e la USL n. 25 in sede di incontro tra i funzionari di detti enti svoltosi in data 29/4/1997) effettuato nei locali degli spazi di Via Montessori (ove era ubicato il centro Psicopedagogico), era stata rilevata la presenza di un cantiere per la realizzazione di opere a cura della ditta ####################, come riferito dal direttore dei lavori Architetto ####################.

Nel cartello di cantiere figuravano indicate, oltre gli estremi della concessione edilizia, due deliberazioni della G.M. del Comune di Noto n.667/1993 e 658/1994, probabilmente relative al progetto ed all'appalto dei lavori.

Il Direttore Generale dell'USL stigmatizzava l'anomalia del comportamento del Comune ed invitava il Comune a rilasciare entro trenta giorni i locali.

Va rilevato che le due delibere della G.M. del Comune di Noto n.667/1993 e 658/1994, espressamente citate nella nota del Direttore Generale dell'USL facevano espressa menzione delle delibere impugnate (nel 1999) con i ricorsi riuniti indicati in epigrafe.

L'ASL inoltre, a seguito dell'ordinanza istruttoria di questa Sezione, ha richiamato e prodotto le consulenze dei propri tecnici, del 18/6/ 1997, dalle quali risulta, effettivamente, che l'Azienda era a conoscenza che il Comune di Noto stava procedendo a lavori di ristrutturazione nelle palazzine site nel complesso di Via Montessori al fine di allocarvi un Commissariato di P.S ed un Distaccamento di Polizia Stradale (non senza rilevare che gią con atto 12.6.1990 la USL di Noto era stata resa edotta del parere favorevole alla concessione dell'immobile de quo al Ministero, proprio per le finalitą di cui sopra).

Pertanto, sin dal 1997 l'USL era a conoscenza del fatto che il Comune stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione sugli immobili su cui č causa, che detti lavori erano finalizzati alla realizzazione di un Commissariato di Polizia, della esistenza e del contenuto delle delibere successivamente, tardivamente, impugnate nel 1999 con i ricorsi indicati in epigrafe; che, pertanto (confermatane la riunione gią disposta con l'ordinanza istruttoria 1779/2000 di cui in narrativa), vanno dichiarati irricedvibili.

Avuto riguardo al fatto che la controversia č intercorsa tra due enti pubblici, come tali riconducibili alla nozione di P.A. in senso lato, si ritiene di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe come sopra riuniti, li dichiara irricevibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritą amministrativa.