T.A.R. per il Lazio Sez. III-ter n. 33484 del 16.11.2010

Niente risarcimento per l’azzeramento illegittimo dei punti della patente

SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4099 del 2005, proposto da: *** Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Maria P. Iacopino, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via della Cava Aurelia, 193; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del provvedimento ministeriale n. 367RA05 del 14.3.2005 comunicato il 19.3.2005, di revisione della patente di guida del sig. *** Salvatore mediante nuovo esame di idoneità tecnica; e per il risarcimento del danno subito; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il I ref. Rosa Perna; Uditi l’avv. E. Formica, in sostituzione dell’avv. Iacopino, per il ricorrente e, ai preliminari, l’avv. F. Varrone per l’Amministrazione statale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il sig. *** Salvatore impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in data 14.3.2005, prot. n. 367RA05, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che - sulla base della comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida del 10 marzo 2005, dalla quale risultava esaurito il punteggio di 20 punti attribuito al medesimo - disponeva la revisione della patente di guida categoria C N. RM6130696K, ai sensi dell’art. 126-bis del DLgs n. 285/92 e, contestualmente, indicava la necessità, ai sensi del successivo art. 128, della sottoposizione dell’interessato all’esame di idoneità tecnica. Con i motivi di gravame il ricorrente deduceva l’illegittimità dell’atto impugnato per difetto di motivazione, violazione di legge e ingiustizia manifesta, contestando la perdita totale del punteggio posta a fondamento del gravato provvedimento di revisione della patente di guida, e lamentando la mancata comunicazione della predetta segnalazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il Ministero intimato si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato nel merito. Con ordinanza istruttoria n. 741/2005 del 19 maggio 2005, la Sezione chiedeva al Ministero intimato documentati chiarimenti in ordine alle violazioni che avevano dato luogo alla decurtazione del punteggio, con la specifica indicazione se le stesse risultassero portate a conoscenza dell’interessato. A tale incombente l’Amministrazione ottemperava con nota del 22 giugno 2005, specificando che dall’estratto cronologico per Anagrafica e Patente, formato dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, “risulta che al ricorrente sono stati decurtati 20 punti a seguito della violazione dell’art. 142/9 del Codice della Strada e che in data 6.4.2005, e che in data 6.4.2005 [……] è stata inviata all’interessato la relativa comunicazione dei punti detratti.” Nella stessa nota si soggiungeva che “in effetti per la violazione dell’art. 142/9 sopra citato, il Codice della strada prevede che siano detratti solamente 10 punti (e non 20 come è accaduto nel caso in esame, quasi che il ricorrente fosse un neo patentato); pertanto chiarimenti relativamente al raddoppio dei punti sottratti sono stati richiesti al Comando della Polizia Municipale di Palermo e si è in attesa di riscontro”. Con successive ordinanze collegiali n. 3410/2005 del 23 giugno 2005 e n. 6000/2005 del 20 ottobre 2005, la Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato. Con memoria depositata in data 30 giugno 2010 il ricorrente rappresentava che, dopo la proposizione del ricorso in epigrafe, aveva invitato la Polizia Municipale di Palermo - la quale aveva provveduto materialmente alla decurtazione dei venti punti dalla patente di guida - ad adottare i necessari provvedimenti in autotutela, essendo evidente l’errore in cui era incorsa, e che l’Amministrazione era rimasta tuttavia inerte, non avendo mai fornito alcun riscontro alla richiesta; chiedeva pertanto il risarcimento del danno derivante dal comportamento inerte dell’Amministrazione, da liquidarsi in via equitativa. Alla Pubblica Udienza del 4 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso avverso il gravato provvedimento di revisione della patente di guida è fondato. Come si precisa nella relazione depositata dall’Amministrazione intimata in data 22 giugno 2005, al ricorrente venivano sottratti 20 punti-patente, a seguito di un’unica violazione dell’art. 142/9 del Codice della Strada, contestata all’interessato in data 31 luglio 2003 dal Comando della Polizia Municipale di Palermo. Per la suddetta violazione, tuttavia, l’art. 142/9 del codice della strada prevede che siano detratti solamente 10 punti (e non 20, come è accaduto nel caso in esame, quasi che il ricorrente fosse un neo patentato); pertanto, il suddetto Dicastero aveva chiesto chiarimenti in merito al Comando della Polizia Municipale di Palermo ed era in attesa di riscontro. Tuttavia, il Comando di Polizia non ha mai fornito i richiesti chiarimenti. A parere del Collegio, è evidente che il raddoppio del punteggio detratto al ricorrente, con conseguente azzeramento dei punti-patente, avveniva per un mero errore del predetto Comando di Polizia, sicché il procedimento volto alla revisione della patente difettava di un valido presupposto e dunque l’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida avveniva in sostanziale violazione dell’art. 126-bis del DLgs n. 285/92 che fonda il provvedimento sulla perdita totale del punteggio (comma 6). Le censure svolte dal ricorrente sono pertanto fondate e il ricorso introduttivo, in parte qua, deve essere accolto. Deve essere invece respinta la domanda di risarcimento del danno spiegata dal ricorrente con successiva memoria difensiva, sia per difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione intimata in ordine all’azione risarcitoria, sia per insufficiente deduzione di parte attorea in ordine al danno lamentato. Sul primo punto, osserva pregiudizialmente il Collegio che il ricorrente fonda l’azione di risarcimento sulla declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato, “tenuto conto del comportamento inerte ed irridente della P. A. resistente”. A tal proposito, occorre considerare che il comportamento reiteratamente inerte e negligente contestato dall’odierno deducente alla p. a. – quale l’erroneo raddoppio del punteggio decurtato, il mancato inoltro dei richiesti chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la mancata risposta alla richiesta di provvedimenti in autotutela avanzata dal ricorrente – e che si assume causativo di danno, è ascrivibile, non già al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, odierno resistente nel giudizio di annullamento introdotto con il ricorso principale, bensì al solo Comando della Polizia Municipale di Palermo, vale a dire all’articolazione organizzativa di un ente (il Comune di Palermo) non evocato nel presente giudizio e del tutto distinto rispetto al Ministero suddetto. Peraltro, il Collegio ritiene che il citato Dicastero, che viene chiamato a rispondere anche del danno asseritamente causato dal “comportamento inerte ed irridente della P. A. resistente”, a nessun titolo potrebbe risponderne. E invero, l’Amministrazione resistente - che peraltro nell’odierno giudizio dimostrava di provvedere tempestivamente alle richieste istruttorie della Sezione e di interessare in merito il Comando della Polizia Municipale di Palermo - da un lato non può essere tenuta a risarcire danni cagionati dall’altrui comportamento, per definizione estraneo alla sua sfera di attività; dall’altro, non è censurabile per l’iniziativa assunta in merito all’avvio del procedimento che conduceva all’adozione dell’atto gravato. Ciò in quanto l’art. 126-bis del DLgs n. 285/92 fonda il provvedimento di revisione della patente di guida sulla perdita totale del punteggio (comma 6) e l’apertura del relativo procedimento segue automaticamente all’azzeramento del punteggio senza spazio alcuno per valutazioni di natura discrezionale o tecnica da parte dell’Amministrazione procedente – tant’è che il titolare della patente deve sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica - e si conclude con la necessaria adozione del provvedimento di revisione della patente, atto dovuto e vincolato nel contenuto. Quanto al secondo profilo, il Collegio rileva che, in patente violazione del principio della domanda, il ricorrente avanza domanda di risarcimento del danno senza fornire indicazione alcuna circa la natura e l’entità del danno subito per effetto dell’illegittimità dell’atto impugnato, e senza fornirne alcuna prova, con ciò dimostrando di considerare l’azione risarcitoria più una misura sanzionatoria contro l’inerzia della p. a. che una misura volta a restaurare il patrimonio del ricorrente dei danni concretamente subiti a seguito della illegittimità dell’azione amministrativa. In ogni caso, il Collegio non può fare a meno di rilevare che, nella specie, nessun danno risulta subito dal ricorrente per effetto dell’atto gravato, considerato che il provvedimento di revisione della patente, adottato in data 14 marzo 2005, già in data 19 maggio 2005 veniva sospeso con ordinanza collegiale della Sezione e che tale sospensione veniva confermata con le successive ordinanze del 23 giugno e del 20 ottobre 2005, sino alla odierna udienza pubblica, sicché il provvedimento contestato non ha, in effetti, spiegato alcuna efficacia e dunque, ancorché illegittimo, non può ritenersi neanche potenzialmente causativo di danno per il suo destinatario. Per le esposte considerazioni il ricorso, assorbite ogni altra censura e deduzione, è fondato quanto alla domanda di annullamento e pertanto in tali limiti va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di revisione impugnato, mentre è infondato e va respinto quanto alla domanda di risarcimento del danno. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: lo accoglie quanto alla domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; lo respinge quanto alla domanda di risarcimento del danno; condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese e degli onorari del presente giudizio che liquida, complessivamente e forfetariamente, in euro 1.000,00 (mille/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010