IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-10-2010, n. 7381
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Preso atto che:

a) oggetto del presente giudizio è un diniego di trasferimento richiesto da un agente in prova della Polizia penitenziaria ai sensi dell'art. 33, l. n. 104 del 1992;

b) le uniche censure articolate in primo grado, e criticamente riproposte in questa sede, lamentano il difetto di istruttoria e motivazione in cui sarebbe incorsa l'amministrazione nel valutare l'assenza del requisito della esclusività dell'assistenza da prestare alla disabile (madre della ricorrente);

Considerato che tutti i motivi di gravame sono infondati sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. St., sez. I, 17 ottobre 2009, n. 1966/2009; sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6813), in forza dei quali:

a) anche dopo il venir meno del requisito della convivenza del familiare lavoratore con il disabile da assistere, come statuito dall'art. 20, l. n. 53 del 2000, è necessario che l'amministrazione pubblica valuti ancor più rigorosamente l'esistenza dell'altro requisito richiesto, ovvero che sia dimostrata l'assistenza continua in atto del lavoratore che propone domanda di trasferimento in favore del disabile e la mancanza di altri familiari pure non conviventi ma residenti nel medesimo comune oggettivamente impossibilitati a prestare assistenza (nel caso di specie è residente nel medesimo comune, lungo la stessa via, la sorella della ricorrente, insegnante e nubile, che non ha dichiarato alcuna specifica ragione per la quale non possa assistere la madre);

b) la lontananza (spaziale e/o temporale) tra la sede di servizio del lavoratore e quella di residenza del familiare disabile osta all'effettuazione di un'efficace prestazione assistenziale di natura continuativa ed esclusiva (in assenza di concreti ed oggettivi elementi volti a comprovare tale requisito) e preclude l'accoglimento dell'istanza di trasferimento.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

a) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;

b) condanna l'appellante a rifondere in favore del Ministero della giustizia le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro duemila/00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.