REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

nella persona della Dott.ssa -

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche; visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

visto l’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c., nonché l’art. 26 del Reg. proc.: r.d. 1933, n. 1038;

visto l’atto introduttivo dei giudizi;

esaminati gli atti e i documenti;

chiamata la causa alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010, con l’assistenza del segretario d’udienza Paola Agostini, ha emanato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 40099 del registro di Se-greteria, promosso con il ricorso presentato da ####################, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, in via OMISSIS, contro l’#################### di OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t. e il Ministero dell’#################### Div. P.S.

per

l'accertamento del suo diritto alla pensione privilegiata vitalizia di VIII categoria Tab. A, previa impugnativa del D.M. #################### n.3124 del 2005.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato, previa rituale notifica, il 20 gennaio 2007, la parte ricorrente in epigrafe generalizzata, già Ispettore della Polizia di Stato, rappresentava di aver presentato domanda di pensione privilegiata vitalizia di VIII categoria Tab. A in data 11.1.96, ma di aver ottenuto soltanto assegno una tantum per anni 4 dall’1.1.96 (data del congedo) al 31.12.99, col gravato D.M. #################### n.3124 del 28 luglio 2005, che si era conformato al parere del CPPO.

Impugnava il provvedimento citato in oggetto ed insisteva per il riconoscimento della pensione vitalizia.

Con rituale memoria si costituiva l’#################### di OMISSIS, deducendo che il ricorrente aveva già ottenuto in sede amministrativa l’accoglimento della sua domanda e chiedeva pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Si costituiva ritualmente anche il Ministero dell’####################, rappresentando che con DM n.2492 del 29.9.07 in corso di registrazione era stato conferito, in sede di rinnovo, il trattamento privilegiato vitalizio di VIII categoria a decorrere dell’1.1.2000 ed eccepiva ad ogni buon conto la prescrizione quinquennale.

Non risultando allegato agli atti di causa il secondo decreto del Ministero dell’#################### e non essendo comparso il ricorrente, all’udienza del 15 ottobre 2010 veniva disposto rinvio alla data odierna per consentirne l’acquisizione.

In ottemperanza all’ordine del Giudice, entrambe le parti convenute producevano copia del decreto n.2492 del 29.9.07, regolarmente registrato alla Corte dei Conti, con cui la domanda del ricorrente era stata integralmente accolta dal Ministero dell’####################, mediante riconoscimento a vita della pensione privilegiata di VIII categoria Tab A a decorrere dalla scadenza del precedente assegno (1.1.2000).

All’udienza odierna, assente e non rappresentato l’#################### e visto che anche il ricorrente, personalmente comparso, confermava la circostanza peraltro già dedotta nella nota depositata il 30 novembre 2010, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti
- Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna-
Giudice Unico delle Pensioni
definitivamente pronunciando

dichiara cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite. Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 10 dicembre 2010. 
                           IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

                                    

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Il G.U.P.

ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”

Dispone

che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52, nei riguardi del ricorrente e -se esistenti - del dante causa e degli aventi causa.

                                        Il Giudice Unico delle Pensioni

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In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del  D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente  e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Depositata in Segreteria in Bologna,  il…27/12/2010….

                                                Il Direttore della Segreteria

 

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 2010 2010 Pensioni 27-12-2010