REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI Sent. 222/2011

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

in composizione monocratica

IL GIUDICE

cons. dott. Antongiulio Martina

ha pronunciato, nella pubblica udienza del

26 ottobre 2010

dando, nella stessa udienza, lettura del dispositivo, di seguito trascritto, la seguente

SENTENZA

sul ricorso,  iscritto al n° 28740  (ex 0141017) del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra X ####################, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dagli avv.ti -contro

MINISTERO DELLA DIFESA

Visto il ricorso;

esaminati gli atti ed i documenti di causa

rilevato:

- che, con il ricorso in epigrafe, proposto in data 28.02.1992, la sig.ra X ####################, vedova del sig.X ####################, m.llo 1^ cl. sc., ha adito la IV Sezione giurisdizionale (pensioni militari) per l’ annullamento del decreto di pensione (D.M. n°506 del 29.07.1988) “nella parte in cui non sono stati computati i miglioramenti economici in misura integrale previsti dalla L.20.03.1984 n°34, concernente l’ estensione agli altri corpi di polizia dell’accordo contrattuale della Polizia di Stato” e la “declaratoria del diritto ad ottenere i miglioramenti economici in misura integrale scaturenti dalla predetta legge” ;

- che, a seguito del decentramento delle funzioni giurisdizionali della Corte il fascicolo è stato trasmesso a questa Sezione giurisdizionale regionale, presso la quale, con memoria del 17.06.2008, pervenuta in segreteria il 26.06.2008, si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo che il ricorso venga respinto, ed eccependo, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei;

- che, con decreto del 04.06.2010,  è stata fissata l’odierna udienza per la discussione della causa;

- che, l’avviso di fissazione dell’odierna udienza di discussione è stato ritualmente notificato alle parti;

- che, le parti non hanno dichiarato di aver interesse alla decisione del ricorso e non sono comparse all’odierna udienza;    

ritenuto:

- che, ricorrano, nella specie, i presupposti per dichiarare la perenzione del processo, considerato che l’art. 9, secondo comma, L. 205/2000 (come modificato, dapprima dall'art. 54, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e quindi, dal comma 1 dell’art. 57, L. 18 giugno 2009, n. 69), applicabile, a termini del successivo terzo comma, anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra, dopo aver previsto che, a cura della segreteria, sia notificato alle parti costituite, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo e che i ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengano, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti, dispone che “se, in assenza dell’avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell’ articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034”;

- che la declaratoria di perenzione debba essere effettuata con sentenza, stante l’evidente inapplicabilità, al giudizio pensionistico innanzi a questa Corte, attribuito, a termini dell’art. 5 L. 205/2000, alla cognizione del giudice monocratico, della richiamata disposizione di cui all’art. 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che, in deroga alla regola della collegialità del giudizio innanzi al T.A.R., prevede, a scopo di semplificazione ed accelerazione del processo, che la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione siano pronunciate dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato, con decreto avverso il quale è proponibile opposizione al collegio (disposizione che è stata abrogata dal D.Lgs. 104/2010 di approvazione del codice del processo amministrativo che, peraltro, all’art. 85, detta analoghe previsioni, stabilendo, inoltre, che l’estinzione e l’ improcedibilità siano dichiarate con sentenza ove si verifichino, o vengono accertate, all’udienza di discussione);

- che, a termini dell’art. 310 u.c. c.p.c., non vi sia luogo a pronuncia sulle spese;

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

DICHIARA PERENTO

il ricorso,  iscritto al n° 28740  (ex 0141017) del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra X ####################  nei confronti del Ministero della Difesa.

Nulla per le spese.

Così deciso in Bari, il 26 ottobre 2010.

IL GIUDICE

F.to (Antongiulio Martina)

Depositata in Segreteria il 01/03/2011

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (dott. Pasquale ARBORE)

SEZIONE

ESITO

NUMERO

ANNO

MATERIA

PUBBLICAZIONE

PUGLIA

Sentenza

222

2011

Pensioni

01-03-2011