REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI Sent. 844/10
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
IL GIUDICE UNICO
PER LE PENSIONI
dott. Stefano Glinianski ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
pensione, iscritto al n. 28800 del registro di
segreteria, promosso
ad istanza
di
.. difende
contro
INPDAP;
VISTI:
il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; la legge 14
gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994,
n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI:
il ricorso e gli altri atti e documenti di causa
Alla pubblica
udienza del 15.12.2010 per l'INPDAP è presente
il dott. Romano. Per il ricorrente, l’avv.
Antonio Savino per delega in atti.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con
il ricorso in epigrafe, il ricorrente, titolare
di trattamento pensionistico privilegiato di 1
cat. A vita con decorrenza 01.08.2003 ha
lamentato la mancata corresponsione
dell'indennità speciale annua pari ad una
mensilità del trattamento pensionistico
complessivo spettante alla data del 1 dicembre
di ciascun anno, compresi gli assegni
accessori.
Secondo quanto dedotto con il ricorso depositato
il 12.06.2008, il Dpr 915/1978, come modificato
dal Dpr 834/1981, deve, infatti, applicarsi
anche agli invalidi per servizio, attesa la
equiparazione alla categoria degli invalidi di
guerra di quella degli invalidi per servizio di
prima categoria.
A
sostegno della propria tesi il ricorrente invoca
l’art. 1 della Legge 13 del 29.01.1987 recante
”Adeguamento e aggancio automatico degli assegni
accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio
appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati
e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato
nonché alle categorie dei dipendenti civili
dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi
alle pensioni dei grandi invalidi di guerra” che
espressamente dispone “sono destinatari delle
norme di cui alla presente legge gli invalidi
per servizio di 1ª categoria appartenenti alle
categorie dei militari in servizio di leva o
richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati
e nei Corpi militarmente ordinati gli allievi
carabinieri, gli allievi della Guardia di
finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie
di pubblica sicurezza e gli allievi della
Polizia
di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di
custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli
allievi della 1ª classe dell'Accademia navale,
gli allievi delle scuole e collegi militari, i
militari volontari o trattenuti nonché quelli
appartenenti alle altre categorie di dipendenti
dello Stato.”
L'art.
2 della stessa legge, poi, statuisce che“A
decorrere dal 1º luglio 1986, gli assegni
accessori dei grandi invalidi per servizio
titolari di pensione privilegiata ordinaria di
cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse
misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei
corrispondenti assegni accessori previsti per le
pensioni dei grandi invalidi di guerra”.
Ne
consegue, dunque, secondo il ricorrente, che in
base al quadro normativo riportato il
legislatore abbia inteso estendere i benefici
riconosciuti ai grandi invalidi di guerra anche
agli invalidi di servizio e conseguentemente
anche la indennità speciale annua nella stessa
misura prevista per i grandi invalidi di guerra
( art. 25 del Dpr 915/1978, come sostituito
dall’art. 7 DPR 384/1981).
All'odierna udienza pubblica, presenti la parte,
per delega in atti, l’Avv. Antonio Savino che
insiste per l’accoglimento del ricorso; il
rappresentante dell'Amministrazione che chiede
il rigetto dello stesso.
Considerato in
DIRITTO
Il ricorso è
infondato.
La L.
29.01.1987 n°13 (“Adeguamento e aggancio
automatico degli assegni accessori dovuti ai
grandi invalidi per servizio appartenenti alle
Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi
militarmente ordinati dello Stato nonché alle
categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai
corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei
grandi invalidi di guerra”), ha previsto,
all’art. 2, primo comma, che a decorrere dal 1°
luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi
invalidi per servizio titolari di pensione
privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1, e
cioè degli invalidi per servizio di 1ª
categoria, siano corrisposti nelle stesse misure
(importo base e assegno aggiuntivo) dei
corrispondenti assegni accessori previsti per le
pensioni dei grandi invalidi di guerra
(qualifica attribuita, a termini dell’art. 14
D.P.R. 915/1978, ai titolari di pensione o di
assegno temporaneo di guerra per lesioni o
infermità ascritte alla 1ª categoria con o senza
assegno di superinvalidità).
L’art. 25
(rubricato “indennità speciale annua per i
mutilati ed invalidi di guerra) del D.P.R.
23.12.1978 n°915 (recante il “testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra”),
prevede, nel testo modificato dall’art. 7 D.P.R.
30.12.1981 n°834, che agli invalidi di prima
categoria sia corrisposta una indennità speciale
annua pari ad una mensilità del trattamento
pensionistico complessivo spettante alla data
del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i
relativi assegni accessori (primo comma) e che
l'indennità speciale, pari ad una mensilità del
trattamento pensionistico complessivo spettante
alla data del 1° del mese di dicembre, sia
corrisposta, a domanda, anche agli invalidi
ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª che non
svolgano un'attività lavorativa in proprio o
alle dipendenze di altri e che, inoltre, si
trovino nelle condizioni economiche previste
dall'art. 70 (secondo comma) e che alla
corresponsione dell'indennità speciale annua
provvedano, in unica soluzione, le competenti
direzioni provinciali del tesoro entro il mese
di dicembre di ciascun anno (quarto comma).
Il comb.
disposto degli artt. 1 e 2 della L.13/1987 e
dell’art. 25, primo comma, D.P.R. 915/1978 è
invocato dal ricorrente a fondamento della
pretesa di ottenere il suddetto emolumento in
misura pari ad una mensilità del trattamento
pensionistico complessivo spettante alla data
del 1° dicembre di ciascun anno, come previsto,
per i grandi invalidi di guerra, dall’art.25
D.P.R. 915/1978.
Tutto ciò
premesso, ritiene questo Giudice non accoglibile
la prospettazione offerta dal ricorrente.
L’indennità
speciale annua prevista dall’art. 25 D.P.R.
915/1978, infatti, ha la finalità di assicurare
ai grandi invalidi di guerra una mensilità
aggiuntiva analogamente alla tredicesima per le
pensioni normali e privilegiate che non è
contemplata per gli invalidi di guerra.
L’omonimo
istituto previsto, per le pensioni privilegiate
ordinarie, dall’art. 111, primo comma, D.P.R.
1092/1973, assolve, invece alla funzione
perequativa di integrare la tredicesima
mensilità in modo da raggiungere un importo
pari ad una mensilità del trattamento
pensionistico complessivo, comprensivo dei
relativi assegni accessori, spettante alla data
del 1° dicembre di ciascun anno e cioè il
medesimo trattamento complessivo che è
assicurato ai grandi invalidi di guerra dalla
(sola) indennità speciale annua ex art. 25
D.P.R. 915/1978.
Stante
l’evidente diversità di struttura e di funzione,
deve, pertanto, escludersi che, rispetto
all’indennità prevista dall’art. 111 D.P.R.
1092/1973 per i grandi invalidi di servizio,
l’indennità speciale annua prevista dall’art. 25
D.P.R. 915/1978 costituisca il corrispondente
assegno accessorio previsto per le pensioni dei
grandi invalidi di guerra.
Tra l’altro,
considerato che la tredicesima mensilità,
integrata dall’indennità speciale annua ex art.
111, primo comma, D.P.R. 1092/1973, è pari ad
una mensilità del trattamento pensionistico
complessivo comprensivo dei relativi assegni
accessori, e pertanto, al medesimo trattamento
complessivo assicurato, ai grandi invalidi di
guerra, dall’indennità speciale annua ex art. 25
D.P.R. 915/1978, il ricorrente verrebbe ad
ottenere, per effetto dell’invocato
“adeguamento”, un’ulteriore mensilità aggiuntiva
e, cioè, in pratica una “quattordicesima”, in
contrasto con la ratio perequativa della L.
13/1987, che ha inteso “adeguare” gli assegni
accessori dei grandi invalidi di servizio a
quelli dei grandi invalidi di guerra e non
attribuire ai primi nuovi assegni accessori che,
oltretutto, non trovano alcun riscontro nel
trattamento dei secondi.
Alla luce
delle suesposte considerazioni, il ricorso non
merita accoglimento.
Sussistono giusti
motivi per disporre la compensazione delle
spese.
P. Q. M.
Il Giudice delle
pensioni presso la sezione Giurisdizionale per
la Regione Puglia, definitivamente
pronunciando,
RESPINGE
Il ricorso in
epigrafe con le indicazioni di cui in parte
motiva
Spese compensate.
Manda alla
Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in
Bari all'udienza del 15.12.2010
IL GIUDICE
F.to dott.
Stefano Glinianski
Depositata in
Segreteria il 16/12/2010
Il Funzionario di
Cancelleria
F.to (dott.
Pasquale ARBORE) |