REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI Sent. 844/10

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI

dott. Stefano Glinianski ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 28800  del registro di segreteria, promosso

ad istanza di

.. difende

contro

INPDAP;

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; la legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI: il ricorso e gli altri atti e documenti di causa

Alla pubblica udienza del 15.12.2010 per l'INPDAP è presente il dott. Romano. Per il ricorrente, l’avv. Antonio Savino per delega in atti.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico privilegiato di 1 cat. A vita con decorrenza 01.08.2003 ha lamentato la mancata corresponsione dell'indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1 dicembre di ciascun anno, compresi gli assegni accessori. 

Secondo quanto dedotto con il ricorso depositato il 12.06.2008, il Dpr 915/1978, come modificato dal Dpr 834/1981, deve, infatti,  applicarsi anche agli invalidi per servizio, attesa la equiparazione alla categoria degli invalidi di guerra di quella degli invalidi per servizio di prima categoria.

A sostegno della propria tesi il ricorrente invoca l’art. 1 della Legge 13 del 29.01.1987 recante ”Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra” che espressamente dispone “sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonché quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato.”

L'art. 2 della stessa legge, poi, statuisce che“A decorrere dal 1º luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra”.

Ne consegue, dunque, secondo il ricorrente, che in base al quadro normativo riportato il legislatore abbia inteso estendere i benefici riconosciuti ai grandi invalidi di guerra anche agli  invalidi di servizio e conseguentemente anche la indennità speciale annua nella stessa misura prevista per i grandi invalidi di guerra ( art. 25 del Dpr 915/1978, come sostituito dall’art. 7 DPR 384/1981).

All'odierna udienza pubblica, presenti la parte, per delega in atti, l’Avv. Antonio Savino che insiste per l’accoglimento del ricorso; il rappresentante dell'Amministrazione che chiede il rigetto dello stesso.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

 

La L. 29.01.1987 n°13 (“Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra”), ha previsto, all’art. 2, primo comma, che a decorrere dal 1° luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1, e cioè degli invalidi per servizio di 1ª categoria, siano corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra (qualifica attribuita, a termini dell’art. 14 D.P.R. 915/1978, ai  titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità).

L’art. 25 (rubricato “indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra) del D.P.R. 23.12.1978 n°915 (recante il “testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”), prevede, nel testo modificato dall’art. 7 D.P.R. 30.12.1981 n°834, che agli invalidi di prima categoria sia corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori (primo comma) e che l'indennità speciale, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre, sia corrisposta, a domanda, anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª che non svolgano un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 (secondo comma) e che alla corresponsione dell'indennità speciale annua provvedano, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno (quarto comma).

Il comb. disposto degli artt. 1 e 2 della L.13/1987 e dell’art. 25, primo comma, D.P.R. 915/1978 è invocato dal ricorrente a fondamento della pretesa di ottenere il suddetto emolumento in misura pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, come previsto, per i grandi invalidi di guerra, dall’art.25 D.P.R. 915/1978.

Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudice non accoglibile la prospettazione offerta dal ricorrente.

L’indennità speciale annua prevista dall’art. 25 D.P.R. 915/1978, infatti, ha la finalità di assicurare ai grandi invalidi di guerra una mensilità aggiuntiva analogamente alla tredicesima per le pensioni normali e privilegiate che non è contemplata per gli invalidi di guerra.

L’omonimo istituto previsto, per le pensioni privilegiate ordinarie, dall’art. 111, primo comma, D.P.R. 1092/1973, assolve, invece alla funzione perequativa di integrare la tredicesima mensilità  in modo da raggiungere un importo pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo, comprensivo dei relativi assegni accessori, spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno e cioè il medesimo trattamento complessivo che è assicurato ai grandi invalidi di guerra dalla (sola) indennità speciale annua ex art. 25 D.P.R. 915/1978.

Stante l’evidente diversità di struttura e di funzione, deve, pertanto, escludersi che, rispetto all’indennità prevista dall’art. 111 D.P.R. 1092/1973 per i grandi invalidi di servizio, l’indennità speciale annua prevista dall’art. 25 D.P.R. 915/1978 costituisca il corrispondente assegno accessorio previsto per le pensioni dei grandi invalidi di guerra.

Tra l’altro, considerato che la tredicesima mensilità, integrata dall’indennità speciale annua ex art. 111, primo comma, D.P.R. 1092/1973, è pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo comprensivo dei relativi assegni accessori, e pertanto, al medesimo trattamento complessivo assicurato, ai grandi invalidi di guerra, dall’indennità speciale annua ex art. 25 D.P.R. 915/1978, il ricorrente verrebbe ad ottenere, per effetto dell’invocato “adeguamento”, un’ulteriore mensilità aggiuntiva e, cioè, in pratica una “quattordicesima”, in contrasto con la ratio perequativa della L. 13/1987, che ha inteso “adeguare” gli assegni accessori dei grandi invalidi di servizio a quelli dei grandi invalidi di guerra e non attribuire ai primi nuovi assegni accessori che, oltretutto, non trovano alcun riscontro nel trattamento dei secondi.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso non merita accoglimento.

 

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

 

 

 

P. Q. M.

Il Giudice delle pensioni presso la sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,  definitivamente pronunciando,

RESPINGE

Il ricorso in epigrafe con le indicazioni di cui in parte motiva

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bari  all'udienza del 15.12.2010

 

IL GIUDICE

 F.to dott. Stefano Glinianski

Depositata in Segreteria il 16/12/2010

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (dott. Pasquale ARBORE)

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA Sentenza 844 2010 Pensioni 16-12-2010