IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 26-02-2010, n. 1136
Fatto Diritto P.Q.####################
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Ministero dell'interno ha revocato il trasferimento del sig. #################### nella provincia di ####################, essendo state evidenziate, da parte del Questore di ####################, circostanze tali da renderne incompatibile la presenza nella sede richiesta.

Nel dettaglio, la sorella del #################### ha intrattenuto in passato una relazione sentimentale con un pluripregiudicato - esponente della organizzazione criminale di stampo mafioso "sacra corona unita" - dalla quale è nato un bambino.

Il primo giudice ha disatteso le censure relative all'omessa comunicazione di avvio del procedimento e alla assunta contraddittorietà del provvedimento impugnato con altre determinazioni con cui è stata disposta l'assegnazione temporanea del #################### presso la sede della Polizia di ####################.

Avverso la sentenza propone appello il ricorrente, sostenendone l'erroneità e chiedendone l'annullamento.

All'udienza del 15 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto.

Va, invero, disatteso il primo motivo di gravame con cui si deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto la lamentata violazione dell'art. 7, l. n. 241 del 1990.

Non può il Collegio, al riguardo, non condividere quanto sostenuto dal primo giudice nell'evidenziare che il provvedimento impugnato altro non era se non una mera comunicazione del mancato perfezionamento del trasferimento disposto -con il provvedimento del 18 ottobre 2005- sotto l'espressa condizione della mancata comunicazione da parte del Questore di condizioni ostative.

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha escluso che l'Amministrazione fosse tenuta a fornire comunicazione di avvio di un nuovo procedimento, il provvedimento impugnato essendo intervenuto in seno a quello principale.

Va parimenti respinto il motivo di gravame con cui, reiterando quanto dedotto in primo grado, si assume la contraddittorietà della complessiva condotta dell'Amministrazione che, con altre determinazioni precedenti e successive a quella contestata in prima istanza, ha disposto l'assegnazione temporanea del #################### presso la sede della Polizia di ####################

Invero, in accordo con le puntuali osservazioni sul punto svolte dal giudice territoriale, ritiene il Collegio che a differenza di un provvedimento di trasferimento, l'assegnazione temporanea non richiede, in considerazione della non definitività che la caratterizza, una valutazione approfondita circa la compatibilità del dipendente con l'ambiente in cui è chiamato a prestare il proprio servizio, sicché non può ritenersi illogico il comportamento dell'Amministrazione per il solo fatto di aver chiamato il ricorrente, negli anni 2003 e 2004, a prestare servizio presso il corpo di Polizia Stradale di #################### per 7 mesi.

Né tanto meno l'illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado può essere desunta dal Collegio da provvedimenti adottati dall'Amministrazione tre anni più tardi, al più valorizzabili nel formulare ed argomentare un'istanza di ripensamento della precedente determinazione del 2005.

Alla stregua delle esposte argomentazioni, va quindi respinto il gravame.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.####################

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere