IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 26-02-2010, n. 1136
Fatto Diritto P.Q.####################
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto
avverso il provvedimento con cui il Ministero dell'interno ha revocato il
trasferimento del sig. #################### nella provincia di
####################, essendo state evidenziate, da parte del Questore di
####################, circostanze tali da renderne incompatibile la presenza
nella sede richiesta.
Nel dettaglio, la sorella del #################### ha intrattenuto in passato
una relazione sentimentale con un pluripregiudicato - esponente della
organizzazione criminale di stampo mafioso "sacra corona unita" - dalla quale è
nato un bambino.
Il primo giudice ha disatteso le censure relative all'omessa comunicazione di
avvio del procedimento e alla assunta contraddittorietà del provvedimento
impugnato con altre determinazioni con cui è stata disposta l'assegnazione
temporanea del #################### presso la sede della Polizia di
####################.
Avverso la sentenza propone appello il ricorrente, sostenendone l'erroneità e
chiedendone l'annullamento.
All'udienza del 15 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso va respinto.
Va, invero, disatteso il primo motivo di gravame con cui si deduce l'erroneità
della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto la lamentata
violazione dell'art. 7, l. n. 241 del 1990.
Non può il Collegio, al riguardo, non condividere quanto sostenuto dal primo
giudice nell'evidenziare che il provvedimento impugnato altro non era se non una
mera comunicazione del mancato perfezionamento del trasferimento disposto -con
il provvedimento del 18 ottobre 2005- sotto l'espressa condizione della mancata
comunicazione da parte del Questore di condizioni ostative.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha escluso che l'Amministrazione fosse
tenuta a fornire comunicazione di avvio di un nuovo procedimento, il
provvedimento impugnato essendo intervenuto in seno a quello principale.
Va parimenti respinto il motivo di gravame con cui, reiterando quanto dedotto in
primo grado, si assume la contraddittorietà della complessiva condotta
dell'Amministrazione che, con altre determinazioni precedenti e successive a
quella contestata in prima istanza, ha disposto l'assegnazione temporanea del
#################### presso la sede della Polizia di ####################
Invero, in accordo con le puntuali osservazioni sul punto svolte dal giudice
territoriale, ritiene il Collegio che a differenza di un provvedimento di
trasferimento, l'assegnazione temporanea non richiede, in considerazione della
non definitività che la caratterizza, una valutazione approfondita circa la
compatibilità del dipendente con l'ambiente in cui è chiamato a prestare il
proprio servizio, sicché non può ritenersi illogico il comportamento
dell'Amministrazione per il solo fatto di aver chiamato il ricorrente, negli
anni 2003 e 2004, a prestare servizio presso il corpo di Polizia Stradale di
#################### per 7 mesi.
Né tanto meno l'illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado può
essere desunta dal Collegio da provvedimenti adottati dall'Amministrazione tre
anni più tardi, al più valorizzabili nel formulare ed argomentare un'istanza di
ripensamento della precedente determinazione del 2005.
Alla stregua delle esposte argomentazioni, va quindi respinto il gravame.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle
spese di giudizio.
P.Q.####################
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere