REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI Sent. 28/2011

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico

Consigliere dott. Pasquale Daddabbo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28479/PC del Registro di Segreteria, proposto dal sig. #################### ####################, nato il -

avverso il decreto n. 920/N in data 22.6.2007 del Direttore della III^ Divisione del Dipartimento di P.S. del Ministero dell’Interno. 

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Vista la legge n. 205/2000;

Udito, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2010, l’avv. Libera Valla, su delega dell’avv. Giacomo Valla, per il ricorrente; non comparsa l’amministrazione convenuta.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato l’8.11.2007 e depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 19.11.2007, il sig. #################### #################### – già ispettore della polizia di Stato, collocato in congedo assoluto per inidoneità permanente al servizio a decorrere dal  18.5.2001 - ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe - con cui non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio le infermità “morbo di crhon in trattamento farmacologico” e “colelitiasi” e ritenuta intempestiva la domanda relativa alla prima delle due infermità - deducendo, in relazione all’intempestività, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 461/2001 (in quanto il superamento del termine semestrale precluderebbe soltanto la possibilità di ottenere l’equo indennizzo) e per ciò che concerne il mancato riconoscimento della dipendenza, l’eccesso di potere in relazione la fatto che il parere del Comitato di verifica cui si era conformato il decreto si sostanziava in un giudizio espresso in termini assolutamente generici e possibilistici, non supportato da prove concrete ed esami scientifici e di laboratorio e dalla valutazione delle condizioni e ritmi di lavoro del ricorrente.

In ordine all’attività lavorativa il ricorrente ha allegato di essere stato impiegato in onerosi e delicati compiti di servizio che avrebbero richiesto sacrifici e prestazioni fisiche gravose, con orari faticosi all’aperto, anche di notte, in situazioni di emergenza ed in condizioni climatiche ed atmosferiche disagevoli e con disordini alimentari notevoli.

Nel richiamare le considerazioni svolte nella relazione del 8.10.2007 dal perito di parte, dott. Aberto Boeri – secondo cui fattori eziopatogenetici, concausali ed aggravanti della patologia del “morbo di Crohn” sono da considerare anche lo stress psico-fisico marcato e prolungato nel tempo e le modificazioni ambientali ed alimentari ravvisandosi un nesso di causalità diretta tra malattia e tipo di servizio svolto – il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione.

Con memoria in data 24.1.2008 il Ministero dell’Interno, deducendo che il ricorso era stato proposto contro un provvedimento in materia di equo indennizzo, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

Con memoria depositata in data 23 maggio 2008 il legale del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso richiamando giurisprudenza del giudice amministrativo che ha ritenuto non perentorio il termine semestrale previsto dall’art. 36 del D.P.R. 686/1957 quando la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia non sia preordinata alla concessione dell’equo indennizzo ma, come nella specie, alla fruizione di altri e diversi benefici. Ha ancora richiamato giurisprudenza di questa Corte secondo cui il carattere endogeno e costituzionale di una malattia non sono di ostacolo al riconoscimento della causa di servizio sottolineando il fatto che nella fattispecie in esame non può escludersi che all’origine delle affezioni riscontrate possano aver svolto ruolo concausale, pur su un soggetto presumibilmente predisposto, fattori esogeni favorenti legati alle modalità del servizio, quali prolungati stati di tensione psichica, alimentazione
incongrua e inappropriata protratta nel tempo, fattori climatici avversi, tutti elementi capaci di determinare squilibri a carico dei vari organi dell’apparato gastroenterico.

Con ordinanza n. 136/2008 del 13.7.2008 questa Sezione ha disposto la trasmissione del fascicolo pensionistico al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa per l’espressione un parere sul quesito :se l’infermità morbo di Crohn sia dipendente, anche sotto il profilo concausale, da causa di servizio e, in caso positivo a quale categoria di pensione e a quale classifica sia ascrivibile.

Con relazione del 26 febbraio 2009 il Collegio Medico legale del Ministero della Difesa, dopo aver illustrato le caratteristiche della patologia di che trattasi e l’eziologia della stessa, ha ritenuto che dalla disamina della documentazione sanitaria e di servizio non è possibile intravedere qualche fattore di rischio direttamente legato al servizio svolto che possa aver avuto un ruolo causale, o concausale efficiente e determinante, sulla insorgenza e successiva evoluzione del morbo di Crohn.

In data 29.10.2009 il legale del ricorrente ha depositato una relazione di consulenza specialistica a firma del perito di parte, dott. Alberto Boeri, datata 24.6.2009. Il suddetto consulente privato ha criticato il parere reso dal CML del Ministero della Difesa evidenziando che studi scientifici avevano rilevato la presenza di associazione tra ansia e depressione e morbo di Crohn configurando un rapporto concausale tra fattori psichici e inizio e evoluzione della malattia stessa.

All’udienza del 25.11.2009 è stato disposto di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero dell’Interno in particolare con riferimento ai compiti svolti dal ricorrente durante l’attività di servizio ed alle modalità e condizioni di espletamento degli stessi.

In data 4.8.2010 il Ministero dell’Interno ha depositato i rapporti informativi concernenti i servizi svolti nel corso dell’attività lavorativa in Polizia di Stato da parte del ricorrente.

All’udienza del 14 dicembre 2010 l’avv. Libera Valla ha insistito per l’accoglimento del ricorso rilevando che le argomentazioni del CTU in ordine all’eziopatogenesi della malattia avvallerebbero le pretese del ricorrente.

Il giudizio è stato definitivo come da dispositivo, letto nella stesa udienza, di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stato impugnato il decreto n. 920/N del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno con cui non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle infermità “morbo di Crohn in trattamento farmacologico” e “colelitiasi” e respinta l’istanza per la concessione dell’equo indennizzo in riferimento alla prima patologia perché intempestiva.

Il Ministero dell’Interno, deducendo che il ricorso era stato proposto avverso un provvedimento in materia di equo indennizzo, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

In relazione a tale eccezione va preliminarmente rilevato che sia il ricorso che la successiva memoria difensiva depositata dal ricorrente delimita chiaramente l’impugnativa alla statuizione concernente il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle suddette patologie.

Orbene, considerato che una domanda concernente il riconoscimento della dipendenza di una malattia, proposta dinnanzi alla Corte dei Conti non può avere altra conseguenza che quella di affermare la presenza del presupposto per la concessione della pensione privilegiata, deve ritenersi che la controversia promossa dal ricorrente appartiene senz’altro alla cognizione di questo giudice.

In proposito va richiamata la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “è devoluta alla Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato” (sent. n. 5467 del 6.3.2009).

Nel merito la domanda è priva di fondamento e va rigettata.

In primo luogo deve evidenziarsi che in ordine alla patologia “colelitiasi” nessuna argomentazione ha offerto il ricorrente per contrastare il giudizio di non dipendenza formulato dal Comitato di Verifica in data 23.4.2007. Giudizio che va confermato anche in questa sede perché basato sull’esatta considerazione che, trattandosi di affezione da attribuire a fattori costituzionali su base dismetabolica, che favoriscono la precipitazione di colesterolo e/o di pigmenti e sali biliari per alterazione della bile, il servizio prestato non può aver esercitato alcuna nociva influenza, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinate.

Anche per l’altra patologia, “morbo di Crohn”, non è dato riscontrare alcun valido collegamento causale o concausale con il servizio espletato. Si tratta di una malattia infiammatoria granulomatosa a carattere ulcerativo e stenosante che interessa il tratto inferiore dell’ileo ma spesso anche il colon ed occasionalmente anche altre parti del tratto gastro-intestinale, la cui etiologia, non ancora chiarita scientificamente, viene rapportata generalmente a fattori familiari, genetici, infettivi o immunologici.

Il perito di parte ha adombrato una relazione causale con il servizio in relazione ad una prospettata associazione della malattia a fattori psichici; collegamento, però, che la stessa letteratura scientifica riportata dal consulente non ritiene certo: invero alcuni autori ritengono che le alterazioni psichiche siano piuttosto una conseguenza della malattia stessa e non una delle probabili cause.

L’incidenza causale dello stress e degli squilibri alimentari, richiamata dal difensore e dal perito di parte, non può nella fattispecie essere evocata perché la malattia è stata diagnosticata per la prima volta nell’ottobre del 2000 allorquando il ricorrente espletava sevizi burocratici presso la segreteria di un Commissariato di P.S. di Bari. In proposito deve evidenziarsi che il #################### ha espletato servizio esterno di operatore di controllo del territorio sino al 1983 mentre già dal 1984 ha svolto la sua attività in seno alla segreteria di vari uffici della Questura di Bari ed è stato anche esentato, a cause di altre infermità, dall’espletamento di servizi di ordine pubblico sin dal marzo del 1996.

Considerata, quindi, l’ampia discrasia cronologica tra lo svolgimento di servizi potenzialmente stressanti ed il periodo di insorgenza della patologia di che trattasi non può che concludersi, concordando con il giudizio espresso dagli organi di consulenza medico-legale (Comitato di verifica e Collegio medico legale del Ministero della Difesa), per l’assenza di fattori di rischio direttamente collegati al servizio che possano aver avuto un ruolo causale o concausale determinante sull’insorgenza o sull’evoluzione del morbo di Crohn.

Stante la peculiarità della vicenda esaminata, reputa equo, questo giudice, disporre la compensazione delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso n. 28479 proposto dal sig. #################### ####################.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all’esito della pubblica udienza del 14 dicembre 2010.

                                 IL GIUDICE                                                    
                             F.to(Pasquale Daddabbo)

 

Depositata in Segreteria il 07/01/2011

       IL DIRIGENTE

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (dott. Pasquale ARBORE)

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA Sentenza 28 2011 Pensioni 07-01-2011