N.  532/10   Reg.Dec. 
 

N.    1269    Reg.Ric. 
 

ANNO  2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1269/05 proposto da

MINISTERO DELL’INTERNO,

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, è ope legis domiciliato;

c o n t r o

#################### ####################, rappresentato e difeso -

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. II) - n. 1192/2005, del 20 luglio 2005.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto il controricorso dell’avv. - per #################### ####################;

     Vista la memoria depositata il 12 giugno 2009, nell’interesse dell’appellato;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore il Consigliere Pietro Ciani;

     Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 2009 l’avv. dello Stato -

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

     L’odierno appellato, assistente di Polizia di Stato, in seguito ad istanza presentata il 2.12.1987, otteneva dalla C.M.O. di ####################, con provvedimento del 24/7/1989, il riconoscimento dell’infermità dovuta a “trauma cranico e sublussazione spalla destra senza reliquati” come dipendente da causa di servizio e, tuttavia, ritenuta non ascrivibile per equo indennizzo a categoria di pensione di cui alle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 384/1981.

     Successivamente, in seguito ad istanza presentata il 26.1.1989, il #################### otteneva dalla medesima C.M.O., con provvedimento AB 2571 del 31/5/91, il riconoscimento dell’infermità dovuta a “sinusite frontale in atto rinopatia catarrale cronica con esiti di sinusite frontale” come dipendente da causa di servizio, ma anch’essa non ascrivibile per equo indennizzo a categoria di pensione.

     Ancora, in seguito ad istanza presentata il 25/5/1989, la predetta C.M.O. con verbale AB n. 2572 emesso in data 31.5.91, riconosceva al ####################, come dipendente da causa di servizio, la seguente infermità: “Epatopatia e steatosi epatica, in atto segni bioumorali di disepatismo a grado non esimente”. Tuttavia, l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio veniva dichiarata dalla stessa C.M.O. intempestiva, perché presentata oltre i termini previsti dalla normativa vigente e, pertanto, il riconoscimento di tale infermità come dipendente da causa di servizio veniva considerato privo di effetti ai fini del conseguimento dell’equo indennizzo.

     Con successivo provvedimento in data 10/4/1992 n. AB 1322, la suddetta C.M.O. riconosceva, all’esito dell’istanza presentata dal #################### in data 11/10/1991, le ulteriori infermità: “segni RX di gastroduodenite in (soggetto) ben nutrito; iniziali segni di spondiloartrosi cervico lombare” come dipendenti da causa di servizio e, pertanto, ascritte come segue: “la 1^ infermità alla 8^ categoria minima; la 2^ infermità Tab. B maxima. Per equo indennizzo, entrambe le infermità per cumulo venivano iscritte alla 8^ categoria di pensione tabella A. D.P.R. n. 834/81 nella misura maxima” (giudizio poi confermato dalla Commissione medica di 2^ istanza in data 12/10/1992).

     Infine, con verbale Mod. B n. 4507 del 15/12/1993 - redatto all’esito di accertamenti medici espletati a seguito di richiesta della Questura di #################### e volti ad accertare l’idoneità o meno del #################### al servizio di istituto nella Polizia di Stato in riferimento alle seguenti infermità: 1^ infermità: “Epatopatia cronica HCV correlata con persistenti segni bioumorali di sofferenza epatocellulare”; 2^ infermità: “segni RX di gastroduodenite”; 3^ infermità: “iniziali segni di artrosi cervico-lombare”; 4^ infermità: “rinopatia catarrale e lievi esiti di sinosupatia frontale”; 5^ infermità: “pregresso trauma cranico e sublussazione spalla DX già guarita senza reliquati” - la C.M.O. di #################### giudicava il #################### “inidoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo parziale D.P.R. n. 738/81, artt. 1 e 2. Controindicato l’impiego in compiti che comportino stress fisici e che non consentano il regolare consumo dei pasti”.

     Inoltre, con il medesimo provvedimento veniva statuito: “la 1^ infermità non ascritta a ctg. di pensione per equo indennizzo per perenzione dei termini dell’istanza; ai fini del grado di menomazione fisica è ascrivibile alla 6^ categoria minima”; “la 2^ infermità per equo indennizzo 8^ ctg. minima”; “la 3^ infermità per equo indennizzo Tab. B maxima”; “la 4^ e la 5^ infermità non ascrivibili”.

Per equo indennizzo la 1^, la 2^ e la 3^ infermità, per cumulo, venivano riconosciute ascrivibili alla 5^ categoria di pensione Tab. A D.P.R. n. 834/81 nella misura maxima”.

     Con istanza del 7 gennaio 1994, l’odierno appellato chiedeva la concessione dell’indennità “una tantum” prevista dal D.P.R. n. 738/1981 in relazione alle cinque infermità appena elencate.

     Con decreto n. 444 del 16/5/95 emanato dal Direttore della IV^ Divisione - Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza - Direzione Centrale del Personale - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - del Ministero dell’Interno, all’art. 1, veniva liquidata al #################### la somma di £. 6.485.670 pari all’importo della indennità speciale “una tantum” di 8^ categoria misura massima, mentre veniva respinta la richiesta relativa all’indennità speciale “una tantum” per l’infermità n. 1 per intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (art. 3 del R.D. 15.4.1928, n. 1024 ovvero art. 36 del D.P.R. 685/87).

     Con ricorso al TAR Catania, depositato il 14/8/1995, l’odierno appellato ha impugnato tale ultimo provvedimento nei limiti indicati dai suddetti articoli, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti censure:

1) “eccesso di potere - erroneità del presupposto”, in quanto, diversamente da quanto riferito nel provvedimento impugnato, la prima infermità, relativa alla “Epatopatia cronica HCV”, sarebbe stata riconosciuta dalla C.M.O. di ####################, seppure insieme alla seconda e terza infermità, ai fini dell’equo indennizzo e per cumulo, ascrivibile alla quinta categoria di pensione Tab. A D.P.R. 384/1980;

2) “violazione di legge - difetto di motivazione”, perché il provvedimento impugnato sarebbe carente di idonea motivazione in ordine alla reiezione del riconoscimento della causa di servizio per la “epatopatia”, in quanto, seppure conformemente a quanto rilevato dalla C.M.O. di #################### con verbale del 31/5/1991, non si fornirebbe adeguata contezza dei motivi di diniego ricollegabili all’asserito ritardo nella presentazione dell’istanza di riconoscimento dell’infermità;

3) “eccesso di potere - travisamento ed erronea valutazione dei fatti - erroneità del presupposto - illogicità manifesta - difetto di motivazione”, in quanto il provvedimento impugnato - nella parte in cui respinge, perché intempestiva, l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità n. 1, ovvero per la “epatopatia cronica”, anche per l’indennità speciale “una tantum” - sarebbe altresì erroneo nella valutazione sia dei fatti che del presupposto.

     L’allora ricorrente in primo grado asseriva che l’Ammi-nistrazione, ponendo il parere della C.M.O. del 31/5/91 a fondamento del provvedimento di rigetto impugnato, non avrebbe tenuto conto che detto organo consultivo, con successivo verbale del 15/12/1993, ha stabilito che la richiamata prima infermità, sia pure unitamente alla seconda ed alla terza, ai fini dell’equo indennizzo è stata ascritta alla quinta categoria di pensione Tab. A D.P.R. n. 384/1981 nella misura massima.

     Inoltre, il rigetto dell’istanza relativa alla patologia in questione, non terrebbe conto, ai fini della tempestività della domanda del suddetto ####################, che con il verbale del 15/12/1993 la C.M.O. ha diagnosticato per la prima volta, accanto alla pregressa epatopatia cronica, la presenza dell’HCV (altrimenti nota come epatite C) e, quindi, una patologia diversa e più grave della prima.

     Ne conseguirebbe che la domanda presentata il 7/1/1994, volta ad ottenere il riconoscimento dell’HCV, sarebbe tempestiva, in quanto riferita ad uno stato morboso diverso e non considerabile, tra l’altro, neanche quale sviluppo della precedente patologia epatica.

     Si opponeva l’Amministrazione ivi intimata, chiedendo che il ricorso venisse respinto per infondatezza.

     Con sentenza n. 1192/05, il T.A.R. adito, previ incombenti istruttori, ha accolto l’ultimo motivo del ricorso, e segnatamente la censura articolata nella seconda parte del motivo, ed ha ritenuto assorbiti i primi.

     Per l’effetto ha annullato il provvedimento impugnato, “facendo obbligo all’Amministrazione resistente di rideterminarsi nei sensi e dei tempi di cui alla parte motiva”.

     Con l’appello in epigrafe, il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dall’Avvocatura dello Stato, ha dedotto che il ricorrente ha presentato l’istanza per riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia epatica solo in data 25.5.1989 e, cioè, oltre il termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 3 del R.D. n. 1024/1928, decorrente dal 1985, epoca in cui aveva fruito di periodi di riposo medico per “persistenti segni di sofferenza epatocellulare” o, quantomeno, dal settembre 1986, quando venne formulata nei suoi confronti la diagnosi “epatocolecistopatia cronica”, come da p.v. 2572/91 della C.M.O. di ####################. Nel merito, peraltro, la predetta C.M.O. ha considerato l’infermità prodotta da “epatopatia” e “HCV correlata” quale unico processo morboso, con tutto ciò che ne conseguirebbe in relazione alla ritenuta intempestività di tutte le domande formulate dal #################### in relazione a dette patologie.

     Inoltre, l’appellante sostiene che “l’interessato, pur avendo preso consapevolezza della nuova diagnosi, non ha comunque prodotto istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia, come avrebbe dovuto se si fosse trattato di infermità diversa da quella precedentemente sofferta”.

     L’Amministrazione appellante ha, quindi, eccepito che l’istanza di liquidazione di indennità speciale “una tantum”, presentata dal ####################, non può essere considerata alla stregua di una istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.

     Il T.A.R. avrebbe errato, quindi, avendo omesso di considerare che mancava, nel caso di specie, il presupposto procedimentale legittimante la domanda di concessione del chiesto beneficio.

     Ha concluso chiedendo l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata.

     Con controricorso depositato il 2 ottobre 2007, ha replicato l’odierno appellato per chiedere la reiezione dell’appello, in quanto inammissibile, infondato ed erroneo.

     Con successiva memoria depositata in data 12 giugno 2009, l’odierno appellato ha ritenuto di ribadire, ai sensi dell’art. 345 c.c., la censura di inammissibilità dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno, in quanto il primo motivo nello stesso dedotto costituirebbe eccezione nuova.

     Alla pubblica udienza del 24 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

     L’appello è infondato.

     Con istanza in data 7/1/94 il sig. ####################, ha chiesto la concessione dell’indennità “una tantum” prevista dal D.P.R. n. 738/1981 in relazione a cinque infermità sofferte.

     L’istanza è stata accolta solo parzialmente; è stata infatti respinta “in parte qua” per intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “epatopatia cronica HCV”.

     La controversia scaturisce, per un verso, dall’assunto del #################### che, prioritariamente, sostiene che la suddetta infermità “epatopatia cronica HCV” sarebbe stata riconosciuta dalla C.M.O. per la prima volta soltanto con p.v. n. 4507 del 15/12/1993 e, quindi, la superiore istanza in data 7/1/1994 sarebbe stata presentata nei termini, e, dall’altro, dalla contrapposta tesi dell’Amministrazione, secondo cui detta infermità sarebbe correlata “quale unico processo morboso” a  quella di “ persistenti segni di sofferenza epatocellulare” diagnosticata nel 1985 o, quantomeno, a quella di “epatocolecistopatia cronica” diagnosticata nel settembre 1986, in relazione alle quali l’istanza del ####################, tendente al riconoscimento delle stesse come dipendenti da causa di servizio, venne all’epoca respinta dalla competente C.M.O. per tardività.

     Il Collegio, con riferimento a quest’ultima reiezione, ritiene superfluo esaminare le controdeduzioni formulate in proposito dall’appellato, ritenendole assorbite dall’odierna statuizione con la quale si respinge l’appello.

     Condividendo le conclusioni cui è pervenuto, sul punto, il Giudice di prime cure, il Collegio ritiene, infatti, che l’infermità “epatopatia cronica HCV”, accertata con il citato verbale del 15/12/1993, sia diversa, anche rispetto alla causa determinante, da quelle precedentemente riconosciute al ####################.

     Ne consegue che l’istanza del 7/1/1994 è stata presentata entro il prescritto termine dei sei mesi, decorrenti dal 15/12/1993, data in cui è stato compilato il suddetto verbale e che coincide con il momento in cui l’interessato ha avuto notizia per la prima volta di essere affetto dalla suddetta infermità.

     Neppure merita accoglimento la censura formulata dall’appel-lante, secondo cui il primo Giudice avrebbe omesso di considerare che, nel caso di specie, non avendo il #################### prodotto istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità, mancava il presupposto procedimentale legittimante la domanda di concessione del chiesto beneficio della concessione della speciale indennità “una tantum”.

     Su iniziativa d’ufficio, l’odierno appellato venne giudicato, con p.v. Mod. B n. 4507 del 15/12/1993, “inidoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo parziale D.P.R. n. 738/1981, artt. 1 e 2. Controindicato l’impiego in compiti che comportino stress fisici e che non consentano il regolare consumo dei pasti”.

     La suddetta indennità “una tantum” è prevista dall’art. 7 del D.P.R. n. 738/81, il quale dispone che: “l’interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell’invalidità a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso di una indennità speciale una tantum, proporzionata al grado di invalidità accertato non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell’equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del 20 per cento.

     Gli articoli precedenti, soprarichiamati, prevedono che il personale delle forze di polizia di cui all’art. 16 della L. 121/1981 che abbia riportato una invalidità, accertata dalla competente C.M.O, che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto (come nel caso del ####################, giudicato “inidoneo permanentemente non idoneo al servizio d’istituto in modo parziale”), derivante da infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di compiti d’istituto, è utilizzato in servizi compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa (cfr. artt. 1 e 2 del D.P.R. 738/81).

     Orbene, l’Amministrazione appellante ha rigettato l’istanza in data 7/1/1994 del #################### deducendo che questi non avrebbe prodotto istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in argomento.

      Senonchè tale dipendenza era stata accertata d’ufficio dalla C.M.O. e con essa la relativa inidoneità parziale al servizio. Il che dava titolo all’indennità ex art. 7 d.P.R. n. 738/1981 tempestivamente richiesta dall’interessato.

     Conclusivamente, si ritiene che il #################### abbia presentato l’istanza di concessione della speciale indennità “una tantum” nei termini prescritti e che l’infermità di “epatopatia cronica HCV” sia stata debitamente accertata dalla competente C.M.O.; l’odierno appellato ha diritto, pertanto, a percepire la suddetta indennità.

      Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

     Si ritiene che sia equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello in epigrafe.

     Compensa tra le parti le spese del giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 giugno 2009, con l’intervento dei signori Pier Giorgio Trovato, Presidente, Paolo D’Angelo, Marco Lipari, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente

F.to: Pietro Ciani, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

                            Depositata in segreteria

 il  21 aprile 2010