Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-12-2010, n. 9599

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9151 del 2009, proposto da:

Ministero dell'interno, Questura di ####################, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

####################;

sul ricorso numero di registro generale 9152 del 2009, proposto da:

Ministero dell'interno, Questura di ####################, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

####################;

sul ricorso numero di registro generale 9153 del 2009, proposto da:

Ministero dell'interno, Questura di ####################, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-

sul ricorso numero di registro generale 9154 del 2009, proposto da:

Ministero dell'interno, Questura di ####################, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-

sul ricorso numero di registro generale 9155 del 2009, proposto da:

Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di ####################;

contro

-

per la riforma

quanto al ricorso n. 9151 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Emiliaromagna - ####################: Sezione I n. 01078/2009 begin_of_the_skype_highlighting              01078/2009      end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO ORE STRAORDINARIO - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO

quanto al ricorso n. 9152 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Emiliaromagna - ####################: Sezione I n. 01079/2009 begin_of_the_skype_highlighting              01079/2009      end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO ORE STRAORDINARIO - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO

quanto al ricorso n. 9153 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Emiliaromagna - ####################: Sezione I n. 01072/2009 begin_of_the_skype_highlighting              01072/2009      end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO ORE STRAORDINARIO - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO

quanto al ricorso n. 9154 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Emiliaromagna - ####################: Sezione I n. 01073/2009 begin_of_the_skype_highlighting              01073/2009      end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO ORE STRAORDINARIO - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO

quanto al ricorso n. 9155 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Emiliaromagna - ####################: Sezione I n. 01077/2009 begin_of_the_skype_highlighting              01077/2009      end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO ORE STRAORDINARIO - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2010 il presidente Giuseppe Barbagallo e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Fiorentino;
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con ciascuna delle sentenze appellate, indicate in epigrafe, il TAR dell'Emilia Romagna ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Ministero dell'interno in favore di ciascuno degli appellati, tutti dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di ####################.

Il giudice di I grado ha ritenuto che la Questura di #################### ricorrente non fosse legittimata a ricorrere poiché "la legittimazione processuale attiva e passiva spetta al Ministro dell'interno, in quanto il Questore è soggetto privo di autonoma legittimazione processuale di cui è invece titolare il solo Ministro dell'Interno da cui esso dipende, unico fornito di capacità di stare in giudizio in suo luogo (cfr. per tutte Cass. Civile, I, 15 settembre 2004 n. 18569)."

Il TAR ha inoltre precisato: che

- che il Questore di #################### in data 28 gennaio 2008 (aveva) provveduto a richiedere al Ministero dell'interno autorizzazione al pagamento del compenso straordinario...

- che il Dirigente l'Ufficio Amministrativo contabile non (aveva) pagato...le... ore di lavoro straordinario effettuate nel corso dell'anno 2007 in esubero rispetto al monte ore assegnato alla Questura su direttiva del Ministro dell'Interno per insufficienza di fondi disponibili.

Il TAR ha quindi concluso per la "mancanza di autonomia del Questore rispetto all'Amministrazione centrale, unica legittimata ad agire nel controversia in esame."

Con ciascuno degli atti di appello il "Ministero dell'interno, Questura di ####################" deduce che si trattava di un problema soltanto terminologico, che non poteva attenere alla capacità processuale, in quanto la Questura di #################### opponente indicava la stessa Amministrazione statale che era stata intimata con il decreto ingiuntivo, coincidendo così con il Ministero dell'interno.

Nel merito l'appellante ripropone le censure avanzate in primo grado.
Motivi della decisione

Il Collegio ritiene di riunire i ricorsi in appello specificati in epigrafe, i quali, connessi in parte soggettivamente, pongono identiche questioni di diritto.

Questo giudice ritiene che l'appello sia da respingere giudicando, conformemente alla pronuncia di I grado, che la capacità processuale esclusiva ad agire nel giudizio spettava al Ministro dell'interno, organo di vertice dell' Amministrazione, al quale gli atti del questore, che difetta di autonoma capacità processuale, sono riferibili. Tale ricostruzione dell'organizzazione amministrativa trova, in concreto, specifica conferma nel caso in esame, nel quale la volontà dell'atto è, come ha rilevato il TAR, direttamente riferibile all'Amministrazione centrale.

Nessun provvedimento deve essere adottato sulle spese per la mancata costituzione degli appellati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, riunitili, li respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.