Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-12-2010, n. 9599
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9151 del 2009, proposto da:
Ministero dell'interno, Questura di ####################, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
####################;
sul ricorso numero di registro generale 9152 del 2009, proposto da:
Ministero dell'interno, Questura di ####################, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
####################;
sul ricorso numero di registro generale 9153 del 2009, proposto da:
Ministero dell'interno, Questura di ####################, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-
sul ricorso numero di registro generale 9154 del 2009, proposto da:
Ministero dell'interno, Questura di ####################, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-
sul ricorso numero di registro generale 9155 del 2009, proposto da:
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello
Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di ####################;
contro
-
per la riforma
quanto al ricorso n. 9151 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Emiliaromagna - ####################: Sezione I n.
01078/2009 begin_of_the_skype_highlighting 01078/2009
end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO ORE
STRAORDINARIO - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO
quanto al ricorso n. 9152 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Emiliaromagna - ####################: Sezione I n.
01079/2009 begin_of_the_skype_highlighting 01079/2009
end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO ORE
STRAORDINARIO - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO
quanto al ricorso n. 9153 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Emiliaromagna - ####################: Sezione I n.
01072/2009 begin_of_the_skype_highlighting 01072/2009
end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO ORE
STRAORDINARIO - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO
quanto al ricorso n. 9154 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Emiliaromagna - ####################: Sezione I n.
01073/2009 begin_of_the_skype_highlighting 01073/2009
end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO ORE
STRAORDINARIO - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO
quanto al ricorso n. 9155 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Emiliaromagna - ####################: Sezione I n.
01077/2009 begin_of_the_skype_highlighting 01077/2009
end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO ORE
STRAORDINARIO - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2010 il presidente Giuseppe
Barbagallo e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Fiorentino;
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ciascuna delle sentenze appellate, indicate in epigrafe, il TAR dell'Emilia
Romagna ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso
nei confronti del Ministero dell'interno in favore di ciascuno degli appellati,
tutti dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di
####################.
Il giudice di I grado ha ritenuto che la Questura di ####################
ricorrente non fosse legittimata a ricorrere poiché "la legittimazione
processuale attiva e passiva spetta al Ministro dell'interno, in quanto il
Questore è soggetto privo di autonoma legittimazione processuale di cui è invece
titolare il solo Ministro dell'Interno da cui esso dipende, unico fornito di
capacità di stare in giudizio in suo luogo (cfr. per tutte Cass. Civile, I, 15
settembre 2004 n. 18569)."
Il TAR ha inoltre precisato: che
- che il Questore di #################### in data 28 gennaio 2008 (aveva)
provveduto a richiedere al Ministero dell'interno autorizzazione al pagamento
del compenso straordinario...
- che il Dirigente l'Ufficio Amministrativo contabile non (aveva) pagato...le...
ore di lavoro straordinario effettuate nel corso dell'anno 2007 in esubero
rispetto al monte ore assegnato alla Questura su direttiva del Ministro
dell'Interno per insufficienza di fondi disponibili.
Il TAR ha quindi concluso per la "mancanza di autonomia del Questore rispetto
all'Amministrazione centrale, unica legittimata ad agire nel controversia in
esame."
Con ciascuno degli atti di appello il "Ministero dell'interno, Questura di
####################" deduce che si trattava di un problema soltanto
terminologico, che non poteva attenere alla capacità processuale, in quanto la
Questura di #################### opponente indicava la stessa Amministrazione
statale che era stata intimata con il decreto ingiuntivo, coincidendo così con
il Ministero dell'interno.
Nel merito l'appellante ripropone le censure avanzate in primo grado.
Motivi della decisione
Il Collegio ritiene di riunire i ricorsi in appello specificati in epigrafe, i
quali, connessi in parte soggettivamente, pongono identiche questioni di
diritto.
Questo giudice ritiene che l'appello sia da respingere giudicando, conformemente
alla pronuncia di I grado, che la capacità processuale esclusiva ad agire nel
giudizio spettava al Ministro dell'interno, organo di vertice dell'
Amministrazione, al quale gli atti del questore, che difetta di autonoma
capacità processuale, sono riferibili. Tale ricostruzione dell'organizzazione
amministrativa trova, in concreto, specifica conferma nel caso in esame, nel
quale la volontà dell'atto è, come ha rilevato il TAR, direttamente riferibile
all'Amministrazione centrale.
Nessun provvedimento deve essere adottato sulle spese per la mancata
costituzione degli appellati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, riunitili, li respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.